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Indegnità a succedere: ultime sentenze

12 Settembre 2022
Indegnità a succedere: ultime sentenze

Sottrazione del testamento; azione volta alla declaratoria di indegnità a succedere; onere della prova; esistenza di successibili in luogo dell’indegno per diritto di rappresentazione.

Delitto di abbandono di minore o di persona incapace

Il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall’evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può a priori farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall’art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull’omicidio; nondimeno, qualora l’abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verificazione, il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 463, n. 1, c.c..

Cassazione civile sez. II, 28/04/2022, n.13266

Ipotesi di indegnità a succedere sono tassative

Le ipotesi di indegnità a succedere non sono rimesse alla valutazione del giudice, perché le ipotesi sono a ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico, non essendo esse suscettibili di interpretazione estensiva né analogica.

Cassazione civile sez. II, 28/04/2022, n.13266

Impugnazione del testamento per indegnità

Nell’azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l’accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio.

Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l’esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.

Cassazione civile sez. II, 18/01/2022, n.1443

Formazione o uso consapevole di un testamento falso

In tema di successioni, la formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e perché il de cuius medesimo aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, avendo la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato l’indegnità a succedere della coniuge del de cuius, che non aveva fornito alcuna prova convincente sul fatto che il testamento da lei redatto riportasse l’effettiva volontà del marito defunto.

Tribunale Padova, 21/10/2021, n.1907

Indegnità a succedere: non rivelabilità d’ufficio

L’indegnità a succedere prevista dall’art. 463 c.c., pur essendo operativa “ipso iure”, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell’interessato, atteso che essa non è uno “status” del soggetto, né un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma una qualifica di comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Tribunale Cuneo sez. I, 14/01/2021, n.33

Indegnità di succedere: casi

La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.

(Nella specie, la Corte ha affermato l’indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal “de cuius”, vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso).

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, n.19045

Causa d’indegnità a succedere e prova

La formazione o l’uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità a succedere se non si fornisce la prova di non aver inteso offendere la volontà del de cuius e comunque che lo stesso de cuius vi aveva consentito. A chiarirlo è la Cassazione che si è pronunciata in merito alla vicenda di un marito che aveva firmato e datato al posto della moglie la scheda testamentaria da quest’ultima redatta. Per la difesa dell’uomo si trattava di un “falso innocuo” dal momento che la firma apocrifa, “molto probabilmente” era stata apposta su di una scheda testamentaria “di per sé invalida in quanto non sottoscritta dalla testatrice”. Di diverso avviso si è riconducibili ad attività istituzionale, rilevanti spese di cancelleria e stampa, oltre all’acquisto di accessori già a disposizione dei consiglieri.

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, n.19045

Giudizio per dichiarazione indegnità a succedere

Nel giudizio promosso per far dichiarare l’indegnità a succedere di colui che ha sottratto il testamento, l’attore ha l’onere di dimostrare il fatto della sottrazione ed il verosimile carattere testamentario del documento sottratto, mentre grava sul convenuto la prova dell’intrinseca natura del documento e del suo contenuto, specie se egli ne sia il detentore.

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17870

Azione rivolta ad ottenere la pronunzia dell’indegnità a succedere

L’azione rivolta ad ottenere la pronunzia dell’indegnità a succedere, quindi una sentenza che ha natura costitutiva, si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.

Tribunale Arezzo, 25/07/2019, n.656

Prova dell’uso di mezzi fraudolenti per trarre in inganno il testatore

La dichiarazione di indegnità a succedere per captazione della volontà testamentaria presuppone che la condotta dell’autore sia sorretta da dolo e richiede che venga allegata la prova dell’inganno subito dal testatore. In sostanza, l’inganno deve essere tale da ingenerare nel testatore delle false rappresentazioni della realtà che orientano la sua volontà in modo difforme rispetto a quanto sarebbe accaduto qualora fosse stata spontaneamente indirizzata.

Corte appello Torino sez. II, 07/05/2019, n.780

Indegnità a succedere: quando è inapplicabile?

In tema di successione ereditaria, l’ipotesi di indegnità a succedere prevista dall’art. 463, n. 5. c.c. rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare e, conseguentemente, richiede un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata.

Deve, pertanto, escludersi l’applicazione della norma, quando l’esistenza del testamento non può essere occultata, perchè redatto in forma pubblica, e quando colui contro il quale si rivolge l’accusa d’indegnità sia il successore legittimo e l’erede ivi designato.

Tribunale Trieste, 13/03/2019, n.137

Indegnità a succedere: non è rilevabile d’ufficio 

L’indegnità a succedere prevista dall’art. 463 c.c., pur essendo operativa “ipso iure”, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell’interessato, atteso che essa non è uno “status” del soggetto, né un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del “de cuius”, la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l’inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c. (Nella specie, l’art. 345 citato era applicabile “ratione temporis” nella formulazione anteriore alla novella di cui all’art. 52 della l. n. 353 del 1990).

Cassazione civile sez. II, 25/02/2019, n.5411

Dichiarazione di indegnità a succedere

La sentenza passata in giudicato, quando contenga un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l’indegnità a succedere dell’erede del debitore, avesse un’efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del “de cuius” il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).

Cassazione civile sez. II, 25/02/2019, n.5411

Termine di prescrizione ordinaria: da quando decorre?

L’art. 463 c.c. enumera, con elencazione tassativa, i fatti dai quali si origina l’indegnità a succedere e, al n. 6, esclude dalla successione chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Si deve reputare che l’indegnità, a differenza dell’incapacità a succedere, non impedisca la chiamata, ma comporti unicamente la rimozione dell’acquisto successorio, in ossequio al noto brocardo indignus potest capere sed non potest retinere. In altri termini, essa opera come causa di esclusione dall’eredità e comporta l’esito di impedire la conservazione dei diritti successori acquistati dall’indegno in virtù dell’accettazione.

L’indegnità opera, in altri termini, come una sorta di sanzione civile che non si risolve nell’incapacità all’acquisto dell’eredità, ma quale causa di esclusione dalla successione, da dichiararsi con sentenza costitutiva su domanda dell’interessato. Così configurato l’istituto, si reputa che la relativa azione sia soggetta al termine di prescrizione ordinario.

Più specificamente, dalla natura costitutiva della sentenza con cui il giudice si pronuncia sull’indegnità del soggetto chiamato all’eredità (da cui discende l’effetto della esclusione dello stesso dalla successione) si ricava il corollario per cui la relativa azione non è imprescrittibile, ma è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dal giorno dell’apertura della successione.

Tribunale Palermo sez. II, 22/02/2019

Domanda di pronuncia di indegnità

Nell’ipotesi di azione volta ad ottenere la pronunzia dell’indegnità a succedere in ragione della formazione o dell’uso di un testamento falso (art. 463 n. 6 c.c.), il termine decennale di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitare la stessa abbia la ragionevole certezza e consapevolezza sia della circostanza che una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto a conseguire l’eredità o il legato, in virtù di indici oggettivamente univoci idonei a determinare detto convincimento in una persona di normale diligenza, il cui apprezzamento è riservato alla valutazione del giudice del merito.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificata l’iniziale inerzia dell’attrice che, pur avendo alcune perplessità, non aveva ancora maturato certezze sulla non autenticità di un testamento olografo prima della rivelazione da parte del fratello).

Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24252

Formazione e uso di testamento falso

La formazione o l’uso sciente di un testamento falso è causa d’indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione d’indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del “de cuius”, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il “de cuius” aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il “de cuius” aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.

Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24752

Concorso di mezzi fraudolenti

Per la sussistenza della indegnità a succedere di cui all’art. 463 n. 4 c.c. per la sussistenza della captazione, configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti idonei a ingannarlo ed indurlo a disporre in modo differente da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato deviato, sicché, non conoscendosi in quali frasi, atti o comportamenti si siano concretati i pretesi mezzi fraudolenti al momento della redazione del testamento olografo, manca ogni valutazione ed apprezzamento della loro idoneità a coartare la volontà del testatore.

Corte appello Lecce sez. I, 19/03/2015, n.207

Indegnità a succedere per captazione della volontà del testatore

La dichiarazione d’indegnità a succedere, ai sensi dell’art. 463, n. 4, c.c., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell’uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Cassazione civile sez. II, 30/10/2008, n.26258



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