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Imprenditore agricolo: ultime sentenze

3 Novembre 2021
Imprenditore agricolo: ultime sentenze

Esenzione dal fallimento; riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo in capo all’affittuario del terreno; agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina.

Assegnazione di concessione su un terreno demaniale per il pascolo

Nella procedura per l’assegnazione di una concessione su un terreno demaniale per il pascolo e lo sfalcio dell’erba deve essere data prevalenza al soggetto che vanti un diritto di preferenza in favore c.d. giovane imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 6, co. 4 -bis, d.lgs. 228/2001, piuttosto che al soggetto che intenda esercitare un diritto di prelazione agraria.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/05/2021, n.5298

Imprenditore agricolo e assoggettamento a Iva della cessione di un bene

In tema di IVA, la cessione di beni da parte dell’imprenditore-persona fisica è soggetta all’applicazione dell’imposta solo quando abbia per oggetto beni strumentali, o comunque relativi all’attività imprenditoriale svolta e non invece quando riguardi beni personali dell’imprenditore; ne discende, con particolare riferimento all’imprenditore agricolo, che tale sua qualità non giustifica di per sé l’assoggettamento a IVA della cessione di un bene che abbia in precedenza acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta, spettando comunque al giudice verificare se il mutamento di destinazione abbia fatto perdere al bene la strumentalità all’attività d’impresa.

(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetta a IVA la cessione compiuta da un imprenditore agricolo in virtù di tale presupposto soggettivo e che aveva reputato irrilevante la coltivazione o meno del fondo, come pure l’eventuale esecuzione di opere d’urbanizzazione).

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, n.8326

Pianificazione urbanistica

Eventuali divieti assoluti all’attività edificatoria sulle aree agricole di cui agli artt. 59 e ss. della l.r. Lombardia n. 12/2005 richiedono una specifica e particolare motivazione, in quanto ledono la legittima aspettativa dell’imprenditore agricolo allo sviluppo della propria attività; quindi, è illegittima la norma del p.g.t. che introduce un divieto assoluto di edificazione, in quanto non logico o coerente con le finalità legislative di sviluppo dell’impresa agricola medesima .

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 12/03/2021, n.240

Qualità di imprenditore agricolo e diritto di prelazione agraria

Il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo in capo all’affittuario del terreno non comporta l’automatica legittimazione dello stesso al diritto di prelazione di cui all’art. 4 bis della l. n. 203/1981.

Pertanto non solo il conduttore del fondo deve essere titolare di un valido contratto d’affitto, ma deve altresì trattarsi di affitto che abbia per oggetto fondi su cui si svolga attività di ‘coltivazione’ in senso stretto.

Tribunale Sulmona sez. I, 03/03/2021, n.21

Coltivatore diretto: nozione

In tema imprenditore agricolo, nessuno dei parametri legali alla cui stregua va individuata la nozione di coltivatore diretto – che si ricollega fondamentalmente al tipo di attività svolta (art.2135), al rapporto fra il lavoro proprio e familiare da un lato e quello di altri lavoratori dall’altro (artt.2083 e 1647), con le correzioni e integrazioni apportate a tali criteri dalla L. 26 maggio 1965 n.590 o da altre in materia – attribuisce efficacia discriminante, fra le attività agricole come definite dall’art.2135 del codice civile, a quelle che servono alla soddisfazione diretta dei bisogni di natura alimentare del coltivatore rispetto a quelle che gli forniscono soltanto un reddito.

Tribunale Frosinone sez. lav., 18/02/2021, n.155

Agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, previsto dall’art. 2 del d.l. n. 194 del 2009 (conv., con modif., dalla l. n. 25 del 2010), ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito “istantaneo” (che deve ricorrere solo al momento dell’acquisto agevolato) ma – avuto riguardo al disposto dell’art. 1647 c.c. coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l’obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) – deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell’iscrizione per effetto di una condotta volontaria (nella specie, acquisizione dello “status” di pensionato, di per sé non incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto) comporta la perdita dell’agevolazione ove si verifichi entro un quinquennio dall’acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito dall’art. 2, comma 4 bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o amministratore “qualificante” della società agricola.

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2021, n.3598

Benefici fiscali per l’imprenditore agricolo

In tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, l’art. 1, comma 4, n. 99 del 2004, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’art. 1 della l. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1, della l. n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, n.3100

L’esenzione dal fallimento

L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova – da parte di chi la invoca in ossequio all’art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1049

Esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento: quando viene meno?

La sottrazione dell’impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo all’applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l’impresa commerciale, nonostante l’impresa medesima svolga contemporaneamente anche un’attività di natura agricola; quindi, l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno sia ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, sia quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio.

Corte appello Perugia sez. I, 16/11/2020, n.507

Imprenditore agricolo: quando svolge attività commerciale è assoggettabile a fallimento?

La parte che insti per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l’assoggettabilità alla procedura concorsuale, ossia la qualità di imprenditore e lo stato di insolvenza. Rimane invece a carico del debitore l’onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali (L. Fall., art. 1), o l’esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento. Orbene, fatte tali premesse si ritiene non assoggettabile al fallimento l’imprenditore agricolo che svolga attività commerciale, purché essa non assuma rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura; ciò perché l’art. 2135 c.c. ricollega alla nozione di impresa agricola anche l’attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda. Di conseguenza la sottrazione dell’impresa agricola al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un’attività agricola pone al riparo dal fallimento l’impresa che svolga, parallelamente, un’attività di carattere commerciale.

Corte appello Salerno sez. I, 23/09/2020, n.1039

Imprenditore agricolo: nozione

In tema di impresa agricola, ai sensi del comma 1 dell’art. 2135 c.c., nel riprendere il contenuto del comma originario, dispone sì che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ma il secondo comma innovativamente dispone che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

In questo modo il carattere dell’agrarietà si è di molto ampliato ed il suo collegamento con il fondo ha assunto un ruolo puramente funzionale, connesso in modo unitario alla cura ed allo sviluppo anche soltanto di una fase del ciclo biologico, piuttosto che materiale ed avvinto nel suo fondamento immobiliare. Ne costituisce tangibile testimonianza l’evoluzione giurisprudenziale successiva, che ha posto in luce come tale nozione non richieda una dimensione quantitativa limitata, risultando perciò irrilevante – una volta accertata la natura agraria dell’attività svolta – la valutazione quantitativa od organizzativa connessa.

Tribunale Ravenna, 28/02/2019, n.232

Il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo 

Ai fini della prelazione agraria non solo il conduttore del fondo deve essere titolare di un valido contratto d’affitto, ma deve altresì trattarsi di affitto che abbia per oggetto fondi su cui si svolga attività di “coltivazione” in senso stretto, conformemente al requisito della coltivazione biennale posto dallo stesso comma 1 dell’art. 8. l. 590/1965. Ne consegue che restano esclusi dall’applicabilità della norma l’affitto di terreno pascolativo, di terreni boschivi o i contratti di vendita di erbe -così come non forniscono titolo per la prelazione la locazione di vasche per itticoltura o la soccida di pascolo.

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 06/02/2019, n.217

Le attività connesse dell’imprenditore agricolo

Per essere riconducibili all’ambito agricolo, le attività connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo, così come definito dall’art. 2135 c.c., e devono riguardare prevalentemente prodotti propri.

Consiglio di Stato sez. III, 04/09/2019, n.6093

Espropriazione di suoli edificabili per pubblico interesse

In tema di espropriazione di suoli edificabili, l’art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del 2001, nel riconoscere il diritto alla cd. indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo, ne condiziona la concreta erogazione, oltre che alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici, all’utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia; è pertanto escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio il terzo conduttore imprenditore agricolo – il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata -, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti individuati dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971.

Cassazione civile sez. I, 31/07/2019, n.20658

La costituzione di società fra imprenditori agricoli

La costituzione di una società semplice fra imprenditori agricoli per condurre l’attività agricola in terreni posseduti in comunione non recide il legame diretto fra imprenditore agricolo e terreno sul quale viene condotta l’attività agricola con l’effetto di non escludere il beneficio di agevolazione ICI. In conclusione, la costituzione di tale società fra imprenditori non esclude l’applicazione dell’agevolazione ICI.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. IX, 12/04/2019, n.666

Fallimento dell’imprenditore agricolo

Poiché il reclamo ex art. 18 l.fall. è caratterizzato da un effetto devolutivo “pieno” il Giudice del reclamo deve esaminare in concreto l’atteggiarsi dell’attività d’impresa svolta dalla società fallita; nell’ipotesi di imprenditore agricolo, il giudice può quindi revocare la sentenza dichiarativa di fallimento qualora, avendo accertato il valore prevalente delle strutture produttive che si avvalgono della terra come strumento di supporto, faccia correttamente applicazione della nozione più ampia di “impresa agricola” ex art. 2135 c.c. novellato.

Corte appello Palermo, 13/03/2019

Società proprietaria di un fondo agricolo ceduto in comodato

Ai sensi della L.n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 423,« la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, …..omissis…. costituiscono attività connesse ai sensi dell’ articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario »; pertanto, la società proprietaria di un fondo agricolo che, dopo aver ceduto il fondo in comodato per l’attività di coltivazione, continui a svolgervi attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, non perde la qualifica di imprenditore agricolo per il solo fatto che l’attività di coltivazione sia svolta dal comodatario.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 04/02/2019, n.89

Imprenditore agricolo: cessione di un terreno divenuto edificabile

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa – tra le operazioni imponibili ex art. 1 del d.P.R. n.633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C-181/10), sull’interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva I.V.A.

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, n.2017



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