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Foto di minori sui social: regole

11 Novembre 2019 | Autore:
Foto di minori sui social: regole

Quando i genitori, separati, divorziati o ancora sposati, possono pubblicare immagini e video dei figli con meno di 14 anni su Facebook, Instagram, YouTube o altre piattaforme su internet. 

I social network sono nati per i più giovani. Di lì, poi, alcune piattaforme hanno trovato seguito anche tra gli adulti. Ma è proprio sugli adolescenti che fanno presa alcuni comportamenti come la condivisione, l’emulazione, l’esibizionismo mediatico. 

Oggi, non è solo Facebook ad ospitare foto e video di minorenni: al social network blu si sono affiancati anche Instagram e TikTok. Senza contare il principale contenitore “indicizzato” di filmati che, al momento, resta ancora YouTube. 

Se, tuttavia, le leggi europee consentono al giovane con almeno 14 anni di aprire un proprio account online e di gestirlo senza il consenso dei genitori, questi ultimi possono pubblicare foto dei figli da 0 a 13 anni solo con il consenso reciproco. Né il padre né la madre hanno, quindi, il potere di postare sul web immagini dei propri bambini con la disapprovazione dell’altro. E ciò vale anche per le coppie separate o divorziate.

Alcune sentenze pubblicate sino ad oggi dai vari tribunali italiani ci spiegano quali sono le regole per le foto di minori sui social. Cerchiamo di fare la sintesi di tale disciplina, per quanto ancora non armonizzata in un’autonoma legge o in un codice. 

Per la pubblicazione di foto di minori ci vuole sempre il consenso dei genitori?

Si possono pubblicare le foto di un bambino che partecipa a una festa, a una sfilata o a un evento pubblico? 

Marta ha organizzato un party per i 12 anni di suo figlio Antonio. Al momento della torta, Marta scatta col cellulare una serie di foto al festeggiato con tutti i compagni di classe accanto. L’indomani Marta pubblica l’immagine su Facebook ringraziando i presenti per essere intervenuti. Uno di questi però – il padre di Tommaso – riconoscendo il proprio ragazzo all’interno del gruppo, si rivolge a Marta e le impone di cancellare la foto dal profilo social perché lesiva dell’immagine di un minorenne. In più, le chiede un risarcimento del danno. Marta si difende sostenendo che la presenza del padre di Tommaso al momento del festeggiamento e, in particolare, dello scatto fotografico va considerata come un tacito consenso alla pubblicazione. Egli, infatti, era consapevole di ciò che stava avvenendo e non ha sottratto il figlio alla foto di gruppo. Come ci si deve orientare in un’ipotesi del genere?

Se i genitori non esprimono un dissenso formale, è possibile scattare una foto a un minorenne presente in occasione di una festa o altro evento, ma solo a condizione che tale scatto non venga poi pubblicato sul web o in altro modo. Per la pubblicazione, poi è necessario il consenso sia del padre che della madre del bambino, anche se i due sono separati o divorziati e il minorenne è stato affidato alla madre. 

Se il minore avesse avuto almeno 14 anni avrebbe potuto prestare consenso da solo. Leggi sul punto Foto di minori su internet: fino a che età decidono i genitori?

Si può chiedere il risarcimento del danno per la foto di un minore sui social?

Se è vero che la pubblicazione della foto di un minore di 14 anni è sempre vietata senza il consenso di entrambi i genitori, è anche vero però che il risarcimento del danno non è così automatico. Secondo il tribunale di Ravenna [1], infatti, è necessario che venga provato un danno specifico ed il genitore che ha assistito all’evento e non ha impedito la fotografia non può poi richiedere l’indennizzo. 

Tale orientamento, però, non è affatto condiviso da tutti i giudici. Alcune pronunce del tribunale di Milano, ad esempio, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in via equitativa – ossia, in assenza di prove certe sul danno, sulla base di quanto appare giusto al giudice – anche laddove il genitore abbia consapevolmente esposto il figlio al fotografo. Una cosa, infatti, è scattare una foto, un’altra è invece pubblicarla sui giornali o sui social.

Si può pubblicare la foto di minore su giornali o internet senza consenso?

Senza consenso di entrambi i genitori, non si può pubblicare una foto di un minore su un giornale o su internet a meno che l’immagine non venga sfocata, evitando così che si possa riconoscere il soggetto ritratto. In presenza di tale accorgimento, infatti, la diffusione dello scatto è lecita. 

Non fa differenza il fatto che il minore sia un personaggio pubblico come, ad esempio, un attore o il figlio di un noto personaggio.

Foto di figli di coppie divorziate

Nel caso di coppia separata o divorziata, il genitore che ha l’affidamento condiviso dei figli e con cui questi vivono non può decidere da solo di pubblicare una foto del bambino se prima non ha ottenuto il consenso dell’ex. Solo in presenza di un affidamento esclusivo è possibile operare in tal modo.

La necessità del consenso di entrambi i genitori per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minori anche quando sono separati e i figli sono in affido condiviso dipende dal fatto che la diffusione dell’immagine non rientra nelle decisioni di ordinaria amministrazione, per cui è sufficiente il consenso di un solo genitore, ma in quelle maggiormente rilevanti per cui è, invece, necessario il consenso di entrambi. Invece, nel caso di affido esclusivo a decidere anche sulla straordinaria amministrazione è il genitore affidatario.

Il principio giuridico si fonda oggi anche sul Gdpr (il regolamento europeo sulla privacy) [2].

La protezione dei dati personali è per il nostro ordinamento tra i diritti e le libertà fondamentali, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rafforzato per i minori dalla Convenzione di New York.  

Il genitore divorziato che pubblica foto del figlio minore di 14 anni sui social, senza il consenso dell’altro genitore, rischia di perdere l’affidamento condiviso [3].


note

[1] Trib. Ravenna, sent. n. 1038/2019 del 15.10.2019

[2] Art. 8 del regolamento Ue 679/2016, così come coordinato dall’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101/2018 che ha previsto che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

[3] Trib. Pistoia, ord. del 7.07.2018.

Autore immagine https://depositphotos.com


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