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Morte del comodatario: ultime sentenze

13 Agosto 2021
Morte del comodatario: ultime sentenze

Cessazione del contratto di comodato; mancata richiesta di rilascio dell’immobile da parte del comodante o dei suoi eredi.

Estinzione del comodato per morte del comodante

In tema di comodato, la morte del comodante (così come la morte del comodatario ai sensi dell’art. 1811 c.c.) determina l’estinzione del contratto, per cui non può richiamarsi come prosecuzione dell’originario rapporto negoziale un comodato tra gli eredi del comodante e una s.a.s.; quindi, pur ammettendo, così come non contestato dalle parti, che un comodato esista, non può ritenersi sia quello di durata stipulato con l’originario comodante poi deceduto, tanto più che l’uso del bene risulti sia stato invece indeterminato e continuativo, dovendo esso piuttosto qualificarsi come comodato precario (art. 1810 c.c.); ne deriva che il comodatario è tenuto a restituire la cosa concessa in comodato non appena il comodante la richieda.

Tribunale Spoleto sez. I, 29/07/2020, n.436

Morte del comodatario

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori accordo (F.Cia).

Corte di Cassazione civile, ordinanza, 28/06/2019, n. 17430

Cessazione del contratto di comodato per morte del comodatario

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione “nomine alieno” in possesso utile ai fini dell’usucapione)

Cassazione civile sez. II, 16/10/2018, n.25887

Comodato a tempo indeterminato: sopravvive alla morte del comodante

Nel contratto di comodato a tempo indeterminato, la morte del comodante, non costituisce di per sé causa estintiva del diritto, e determina – come anche nel caso della morte del comodatario – la risoluzione del comodato, ma sono gli eredi del comodante che possono agire per la risoluzione e pretendere la restituzione della cosa e che subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione del bene “ad nutum”.

Tribunale Pisa, 27/05/2016, n.721

Obbligo per il comodatario di liberare il bene

Il decesso del comodante produce gli stessi identici effetti del decesso del comodatario, talché, ove alla morte del comodante il comodatario non liberi il bene, il protrarsi della sua occupazione ha luogo senza titolo, per sua natura fonte di danno.

Tribunale Roma civile, sentenza, 11/01/2010, n. 273

Morte del comodatario: rifiuto del familiare di restituzione del bene

Cessato il comodato per morte del comodatario, il rifiuto del familiare già convivente con il comodatario di restituzione del bene costituisce un comportamento materiale, esteriormente percepibile, specificamente diretto contro i possessori, inequivoca espressione della volontà di esercitare il possesso esclusivamente in nome e per conto proprio, ed integra quindi una “interversio possessionis”, ovvero un mutamento della detenzione in possesso per opposizione ex art. 1141 c.c., e quindi un atto di spoglio.

Tribunale Napoli, 27/04/2005

Estinzione del contratto di comodato

La morte del comodante non determina, così come previsto dall’art. 1811 c.c. nel caso di morte del comodatario, la estinzione del contratto di comodato. In tale fattispecie l’elemento della fiducia caratterizza esclusivamente il rapporto intercorrente tra comodante e comodatario e non viceversa.

Ne consegue che, stante il carattere eccezionale dell’art. 1811 c.c., è riconosciuto solo e soltanto al comodante la facoltà di richiedere agli eredi del comodatario la restituzione dei beni concessi in comodato.

Corte appello Lecce, 26/02/2002

Diritto degli eredi di agire per la risoluzione del contratto

La morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l’attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa.

Cassazione civile sez. III, 19/04/1991, n.4258

Comodante e recesso dal contratto di comodato

In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell’art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.

Cassazione civile sez. II, 18/08/1990, n.8409

Morte del comodatario e rinnovazione del comodato

Con riguardo al contratto con il quale una società petrolifera, proprietaria di un punto di rivendita di carburanti, affidi i relativi impianti in comodato al gestore, sia pure in correlazione con un rapporto di fornitura di detti carburanti, deve ritenersi valida ed operante, in quanto non in contrasto con il disposto dell’art. 16 d.l. 26 ottobre 1970 n. 745 (convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 1970 n. 1034), la clausola che limiti la rinnovazione del contratto, in caso di morte del comodatario, nei confronti dei soli consanguinei, con esclusione del coniuge, ancorché abbia coadiuvato in detta gestione.

A fronte di tale clausola, pertanto, deve negarsi la possibilità del coniuge di pretendere un nuovo comodato a suo favore, così come deve negarsi, in difetto di espressa previsione, la possibilità del medesimo di essere indennizzato per la perdita di avviamento commerciale, stante anche l’inapplicabilità al rapporto in questione delle speciali disposizioni a tutela dell’avviamento dettate in materia di locazione d’immobili a destinazione commerciale.

Cassazione civile sez. III, 18/11/1983, n.6881

Risoluzione del contratto di comodato

A norma dell’art. 1811 c.c., la morte del comodatario determina la risoluzione del contratto di comodato e l’attribuzione ai suoi eredi del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie. In un rapporto caratterizzato dall’elemento della fiducia.

Cassazione civile sez. III, 24/09/1979, n.4920



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1 Commento

  1. Al propetario necessita l’immobile dato gratis e mai usufruito dall’altra parte. Il comodato ha rinnovo da se stesso ogni 5 anni. L’Immobile e’ vuoto ed e’ stato anche vandalizzato da questa famiglia. Ho le chiavi ma non posso entrare perche’ andrei contro la legge! Cosa o come agire? L’avv.to troppi soldi e almeno tre anni x la restituzione dell’immobile,poi bisognerebbe fare un altra causa x i danni e non finiamo mai!

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