Apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo; tutela e manutenzione delle strade; mancata predisposizione di barriera laterale di protezione stradale.
Indice
- 1 Violazione dell’obbligo di dare precedenza
- 2 Inesistenza della segnaletica prescrittiva di un comportamento o impositiva di un divieto
- 3 Contestazione circa l’inesistenza ovvero l’inadeguatezza della segnaletica
- 4 Avvisare della presenza dell’autovelox
- 5 Sinistro ad un’intersezione in assenza di segnaletica stradale
- 6 Incidente causato da una buca appositamente segnalata
- 7 Segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo
- 8 Aree di sosta: prevalenza dei segnali verticali su quelli orizzontali
- 9 Incidente a un incrocio privo di segnaletica
- 10 Limite di velocità: quando deve essere segnalato?
- 11 Cartello di limite di velocità posto sull’intersezione
- 12 Segnaletica stradale e divieto di sosta
- 13 Segnaletica stradale inadeguata
- 14 Segnale stradale: non opera per il senso opposto di marcia
- 15 Responsabilità dell’ente custode della strada
Violazione dell’obbligo di dare precedenza
Il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare (come dare la precedenza a chi viene da destra), è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce (nella specie, la Corte ha sottolineato che se il segnale stradale – che impone l’obbligo di dare la precedenza – è capovolto e, quindi, poco visibile, esso non può essere elemento sufficiente per addebitare la completa responsabilità dell’incidente al motociclista che con la propria condotta ha ignorato quel segnale).
Cassazione civile sez. VI, 29/03/2022, n.10062
Inesistenza della segnaletica prescrittiva di un comportamento o impositiva di un divieto
In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l’inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.
Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7715
Contestazione circa l’inesistenza ovvero l’inadeguatezza della segnaletica
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada per transito su corsia preferenziale, se l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica indicante la presenza della corsia medesima (nella specie, disattivata per un periodo e, poi, riattivata), spetta all’Amministrazione provare il contrario, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre, laddove l’opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, è sullo steso – e non sulla P.A. – che grava l’onere della relativa prova.
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2021, n.36275
Avvisare della presenza dell’autovelox
In tema di segnalazione delle postazioni di rilevamento della velocità non risulta da alcuna normativa che la segnaletica di avvertimento del controllo debba essere anche luminescente.
Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, n.13630
Sinistro ad un’intersezione in assenza di segnaletica stradale
In un sinistro avvenuto ad un’intersezione in caso di assenza di riferimenti a segnaletica verticale e orizzontale, la violazione del diritto di precedenza deve essere addossata al conducente che non abbia rispettato il diritto del soggetto proveniente da destra.
Corte appello Napoli sez. IV, 13/04/2021, n.1361
Incidente causato da una buca appositamente segnalata
Se il danneggiato conosce la situazione del luogo in cui è avvenuto il sinistro e la condizione di dissesto della strada si ritiene ampiamente visibile, essendovi sul posto apposita segnaletica stradale, non sussiste alcuna responsabilità dell’Ente gestore.
Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, n.26244
Segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo
L’ente proprietario della strada deve, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., provvedere anche all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata.
Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell’elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell’automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l’evento (nella specie, poiché il sinistro era avvenuto in un tratto di strada che non richiedeva una segnaletica diversa e maggiore di quella prevista, a delle della Corte correttamente la corte d’appello era pervenuta alla conclusione che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile al conducente).
Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17658
Aree di sosta: prevalenza dei segnali verticali su quelli orizzontali
Ai sensi dell’art. 38 C.d.S., comma 2, vi è prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali; i segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta, obbligatori soltanto quando gli stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine, hanno funzione soltanto integrativa all’interno delle aree di sosta a pagamento.
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6398
Incidente a un incrocio privo di segnaletica
L’assenza della segnaletica stradale a un incrocio in cui si verifica un incidente comporta la responsabilità dell’amministrazione solo se si dimostra che dall’assenza dei segnali sia presupposta una situazione di pericolo. Pertanto, il Comune non risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, quale custode della strada se avviene un incidente a un incrocio privo di segnaletica.
Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano di aver attraversalo l’intersezione confidando sulla presenza di uno stop poi soppresso per i veicoli che si immettevano dalla traversa sulla destra. Per i giudici però gli obblighi di dare la precedenza a chi proviene dalla destra, così come quello di mantenere una velocità moderata arrivando a un incrocio, se rispettati sono sufficienti a rendere remoto il verificarsi di un incidente stradale.
Cassazione civile sez. III, 13/02/2019, n.4161
Limite di velocità: quando deve essere segnalato?
In tema di segnaletica stradale dei limiti di velocità, è necessario che tra il segnale ed il luogo di effettivo rilevamento non vi siano intersezioni stradali. In tal caso, il limite deve essere nuovamente ribadito subito dopo l’incrocio.
Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, n.30664
Cartello di limite di velocità posto sull’intersezione
In tema di corretto posizionamento della segnaletica stradale rileva, ai fini della distanza minima imposta dal legislatore, solamente il primo cartello che impone il limite di velocità posizionato nel punto della strada ove vi è una intersezione.
Tribunale Massa, 15/06/2018, n.436
Segnaletica stradale e divieto di sosta
In tema di segnaletica stradale, sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto il divieto di sosta in una determinata zona non incide l’eventuale mancanza delle indicazioni che, ai sensi dell’art. 77, comma 7, d.P.R. n. 495 del 1992, vanno riportate sulla parte posteriore del relativo segnale stradale. L’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel detto segnale, infatti, dipende esclusivamente dalla legittimità dell’apposizione del segnale stesso, la quale – come per tutti gli atti amministrativi – è correlata alla provenienza dell’ordine dall’autorità competente e al rispetto delle forme prescritte e delle disposizioni primarie e secondarie che regolano il potere specifico.
Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10867
Segnaletica stradale inadeguata
Non può essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso della stessa, il quale non indicava le sopravvenute delimitazioni orarie all’ingresso ed alla circolazione, incombendo sull’Amministrazione l’onere della prova circa la conoscenza in capo all’opponente medesimo della modifica delle modalità di utilizzo della ztl.
Tribunale Roma sez. XII, 14/12/2017, n.23364
Segnale stradale: non opera per il senso opposto di marcia
Se nel senso opposto di marcia non risulta la presenza di alcun segnale di limite non si può affermare che il segnale opera anche in quel senso di marcia, inverso rispetto a quello del ricorrente.
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2017, n.17205
Responsabilità dell’ente custode della strada
L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada quanto al loro verificarsi.
Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, n.10520