Le ultime sentenze su: carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi; competizioni sportive e mancanza della carta di circolazione; contraffazione; ricettazione.
Indice
- 1 Circolazione stradale e sanzioni amministrative
- 2 Aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo
- 3 Circolazione con veicolo sprovvisto di carta di circolazione
- 4 L’etichetta di revisione della carta di circolazione degli autoveicoli
- 5 Carta di circolazione: falsa denuncia di smarrimento
- 6 Ricettazione di una carta di circolazione
- 7 Contraffazione di una carta di circolazione
- 8 Alterazione numero di telaio sulla carta di circolazione
- 9 Carta di circolazione: variazione della denominazione dell’ente intestatario
- 10 Violazione della pubblica custodia di cose
Circolazione stradale e sanzioni amministrative
La circolazione di prova, regolata dall’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato la visita e la prova prescritte dall’art. 78 del codice della strada.
(Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell’opposizione alla sanzione amministrativa, comminata per la circolazione, con targa di prova, oltre l’ambito previsto dall’art. 9, comma 4 bis, del codice della strada, di un veicolo allestito per competizioni sportive).
Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10868
Aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo
La condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell’art. 72 del codice della strada salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione. In tal caso, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 78 c.d.s. con la necessità di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2018, n.9988
Circolazione con veicolo sprovvisto di carta di circolazione
Sussistono le violazioni degli articoli 93, comma 7, e 193, comma 2, c.d.s. (circolazione con veicolo sprovvisto di carta di circolazione e senza copertura assicurativa), qualora, trattandosi di veicolo militare partecipante all’adunata annuale degli alpini, questo non sia stato autorizzato a circolare ex art. 60, comma 3, lett. a) c. strad. e la circolazione senza alcuna assicurazione rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità.
Giudice di pace Treviso, 10/10/2017, n.924
L’etichetta di revisione della carta di circolazione degli autoveicoli
In tema di falso documentale, l’etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l’esito positivo dell’attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti.
Cassazione penale sez. V, 04/10/2017, n.49221
Carta di circolazione: falsa denuncia di smarrimento
La falsa denuncia di smarrimento di targhe, certificato di proprietà e carta di circolazione non può integrare implicitamente il reato di cui all’art. 368 c.p. per il solo fatto che le stesse siano detenute, con la consapevolezza dell’agente, da un altro soggetto; bensì, considerando che la denuncia costituisce il presupposto necessario per attivare il procedimento per il rilascio del duplicato, tale condotta integra il reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p.
Tribunale Ferrara, 08/02/2016, n.81
Ricettazione di una carta di circolazione
Il reato di ricettazione di una carta di circolazione non può essere derubricato nella fattispecie contravvenzionale dell’incauto acquisto, atteso che la condotta ha ad oggetto non un bene acquistato da un privato, bensì un documento rilasciato da un autorità.
Tribunale Napoli sez. I, 30/10/2014, n.13483
Contraffazione di una carta di circolazione
Non risponde del delitto di contraffazione della carta di circolazione colui che venga sorpreso alla guida di un veicolo allorquando la carta di circolazione sia intestata a soggetto diverso dall’imputato, e non vi siano ragioni per escludere che egli conducesse il veicolo per conto di terze persone e che quindi non fosse a conoscenza della falsità del documento e, conseguentemente non fosse animato dal fine di ingiusto profitto riferito al possesso di detto documento.
Tribunale La Spezia, 10/10/2014, n.939
Alterazione numero di telaio sulla carta di circolazione
Il delitto di riciclaggio non può essere distinto dal reato di ricettazione con riferimento ai delitti presupposti, ma va individuato in base agli elementi strutturali, quali l’elemento soggettivo – che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio – e l’elemento materiale, con particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, quale indice caratteristico delle condotte di cui all’art. 648 bis c.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile di delitto di riciclaggio nella manomissione del numero di telaio di un’autovettura e/o nell’alterazione di detto numero sulla carta di circolazione).
Cassazione penale sez. II, 12/02/2013, n.25940
Carta di circolazione: variazione della denominazione dell’ente intestatario
Con riferimento alla variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, ai fini dell’applicazione della normativa prevista dall’art. 247 -bis d.P.R. 495/1992, è necessario che gli atti di fusione societaria non comportino la creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e che non necessitino di annotazione nel pubblico registro automobilistico.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. III, 04/07/2019, n.1163
Violazione della pubblica custodia di cose
Integra il delitto di violazione della pubblica custodia di cose, e non quello di peculato, la condotta del funzionario della Motorizzazione civile che, avendo la custodia di una carta di circolazione ritirata dalla p.g. per omesso aggiornamento del trasferimento di proprietà di un’autovettura, la consegni al nuovo proprietario del veicolo affinchè provveda alla regolarizzazione delle annotazioni sul documento presso altro servizio del medesimo ufficio.
Cassazione penale sez. VI, 15/06/2012, n.2278