Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Limiti di velocità: ultime sentenze

27 Settembre 2022
Limiti di velocità: ultime sentenze

Segnaletica stradale; verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità; sanzioni amministrative.

Indice

Taratura periodica dell’autovelox

In caso di multa per eccesso di velocità mediante autovelox, il verbale di contravvenzione non deve riportare gli estremi del certificato relativo alla taratura periodica dell’apparecchio. Tale indicazione non è funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che, invece, va fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni. Per la VI Sezione civile: «in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento».

Tuttavia, la prova dell’esecuzione delle verifiche non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, «il quale non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura». L’effettuazione dei controlli dev’essere, dunque, dimostrata con apposite certificazioni e non può essere provata con altri mezzi. «Non è, invece, necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica». Nella specie, il giudice di merito, correttamente, aveva accertato che l’apparecchiatura era stata sottoposta alle verifiche periodiche di taratura e funzionalità pochi mesi prima dell’accertamento della violazione contestata all’opponente.

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2022, n.21327

Reato di lesioni personali colpose

È responsabile del reato di lesioni personali colpose il conducente del veicolo che, viaggiando ad una velocità eccessiva per il tratto di strada percorso, caratterizzato da una difficile percorrenza abbia tamponato ad elevata velocità l’autovettura che lo precedeva la quale invece viaggiava nel rispetto dei limiti imposti, determinandone l’uscita di strada e causando lesioni personali guaribili in 40 giorni alle persone offese presenti.

Tribunale Potenza, 09/06/2022, n.799

Autovelox nei centri urbani consentiti

L’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo “ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione.

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2022, n.18560

Verbale di contravvenzione: validità

Gli estremi del certificato di taratura dell’apparecchio impiegato nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità non vanno riportati nel verbale di contestazione dell’infrazione, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.

Tribunale Salerno sez. I, 12/04/2022, n.1234

Responsabilità del conducente per velocità pericolosa in relazione allo stato dei luoghi

In tema di circolazione stradale, per l’affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l’adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell’approssimarsi all’intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell’incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso).

Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9857

Violazioni del codice della strada commesse nello stesso tratto di strada

In tema di violazioni commesse nello stesso tratto di strada e in uno specifico lasso di tempo, secondo l’art. 8 -bis della Legge n. 689/1981, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. Presupposto fondamentale dell’art.8 -bis L.689/1981 è l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. Nel caso di specie, ci si trova di fronte a violazioni multiple del codice della strada, ciascuna imputabile ad una diversa condotta posta in essere da parte del trasgressore, anche se le violazioni sono state commesse nello stesso tratto di strada ed in un lasso temporale ben definito. Pertanto, non può essere applicato l’istituto previsto dall’art. 8 bis.

In particolare, si consideri la funzione dissuasiva e preventiva dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità (‘autovelox’): dopo che il trasgressore supera per la prima volta i limiti di velocità imposti su di un tratto di strada, e dopo che questa violazione sia stata accertata dalla apposita apparecchiatura, il fatto di essere già stato sanzionato non può fungere da esortazione per l’automobilista per reiterare tale condotta sul medesimo tratto e nei giorni immediatamente successivi, in quanto la guida oltre i limiti di velocità imposti costituisce un’attività socialmente pericolosa, soprattutto nei centri abitati, e ” per ciò – suscettibile di plurime irrogazioni di sanzioni.

Tribunale Genova sez. I, 18/03/2022, n.643

Sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Tribunale Taranto sez. II, 16/03/2022, n.667

Superamento dei limiti di velocità

La circostanza che diverse infrazioni al codice della strada sono state commesse con lo stesso veicolo, sullo stesso tratto di strada e rilevate dal medesimo apparecchio automatico (nella specie: superamento dei limiti di velocità) non configura una condotta unica cui va applicata un’unica sanzione, qualora le infrazioni medesime siano state commesse a distanza di giorni l’una dell’altra (nella specie nell’arco temporale tra il 12 dicembre 2017 e il 20 gennaio 2018), mancando quel requisito di sostanziale contestualità o comunque il carattere di durata e, quindi, unitario, delle predette condotte illecite, condizioni indispensabili per giustificare una unica contestazione.

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7704

Accertamento della velocità

Poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lg. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (nel caso in esame, relativa ad un verbale per violazione dei limiti di velocità, la verifica aveva riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo).

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, n.1283

Velocità raggiunta dalla Polizia all’inseguimento del soggetto sanzionato

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (nella specie, relativa ad un verbale di superamento dei limiti di velocità, l’auto dei Carabinieri postasi all’inseguimento del ricorrente aveva raggiunto la velocità di 160 km orari -come riportato sul verbale -, ma da ciò non poteva desumersi con altrettanta certezza che l’auto del ricorrente andasse alla medesima velocità).

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, n.1106

Prova dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dell’autovelox

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Cassazione civile sez. II, 31/12/2021, n.42123

Esclusione responsabilità del conducente

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (confermata la responsabilità dell’imputato che aveva travolto un bambino mentre attraversava la strada; esclusa l’ipotesi di un improvviso attraversamento della strada da parte del bambino, atteso che il padre teneva il figlio per mano, mentre il conducente non aveva rispettato i limiti di velocità).

Cassazione penale sez. IV, 14/12/2021, n.46406

Legittimità dell’accertamento mediante autovelox

In caso di contestazione dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, effettuato mediante apparecchiatura elettronica autovelox noleggiata da una società, il giudice di merito deve accertare, ai fini della legittimità di tale accertamento, se l’assistenza tecnica di quest’ultima si limiti all’installazione e all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni dei pubblici ufficiali, di modo che l’attività della forza pubblica sia solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall’operatore privato e non sussista una delega delle operazioni di accertamento della violazione.

Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n.38276

Superamento dei limiti di velocità ed efficacia probatoria dell’autovelox

In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’ efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’ opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

La produzione in giudizio del certificato di taratura costituisce prova del controllo periodico dell’ apparecchio e l’esito regolare della taratura è prova della corretta funzionalità dello stesso, essendo, poi, onere dell’ opponente dedurre e provare circostanze specifiche da cui desumere l’ inidoneità in concreto dell’ apparecchiatura.

Tribunale Benevento sez. I, 06/10/2021, n.1960

Verbale privo degli estremi del certificato di taratura dell’autovelox

In tema di violazione dei limiti di velocità, ai fini della legittimità della sanzione non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica; tale indicazione non è funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che va – difatti – fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni.

La mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, n.17574

Sanzioni amministrative per superamento dei limiti di velocità

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox”, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14597

Infrazioni per violazione dei limiti di velocità

Nell’espletamento del procedimento di accertamento e violazione dei limiti di velocità, deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale in ragione del fatto che detto procedimento — atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza — non può essere fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, n.14109

Efficacia probatoria dell’autovelox

In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti, cosiddetto autovelox, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

Tribunale Lecce sez. I, 27/04/2021, n.1213

Verbale con la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità

Il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox” deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione.

Cassazione civile sez. II, 26/04/2021, n.10918

Nullità multa per eccesso di velocità

È nulla la multa per eccesso di velocità se nel verbale il Comune non inserisce gli estremi del decreto con il quale il prefetto individua le strade in cui è consentito il rilevamento con l’autovelox senza contestazione immediata. A ribadirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo, sanzionato per aver violato l’articolo 142, comma 8, del Codice della strada, cioè per aver superato i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h rispetto al massimo consentito, senza però che i verbale riportasse gli estremi del decreto prefettizio.

Per la Suprema corte questa rappresenta una palese violazione dell’obbligo posto in capo alla pubblica amministrazione. Difatti, l’autovelox è correlato alla impossibilità di contestazione immediata ed è perciò limitato alle autostrade e alle ulteriori strade indicate dall’articolo 2 del Codice della strada.

Per le strade non rientranti nell’elenco, invece, è sempre necessario il provvedimento del prefetto che autorizza l’uso di tali apparecchiature. Se così non fosse, ci sarebbe un illegittimo e arbitrario potere dell’amministrazione di installare ovunque e illimitatamente autovelox, senza la possibilità di difesa per colui che viene multato.

Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.776

Il decreto del Prefetto

Il Ministero dell’Interno ha chiarito con circolare n. 300/A/1/5485/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, interpretativa ed esplicativa dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002, che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 del C.d.S..

Il tutto con la conseguenza che nelle strade non rientranti – come quella di cui all’opposizione – fra quelle innanzi dette (ovvero quelle classificate come E ed F dall’art. 2 cit.) è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità (annullato, nella specie, il verbale privo di un riferimento al decreto prefettizio necessario per individuare le strade ove si può effettuare il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici e senza obbligo di contestazione immediata).

Cassazione civile sez. II, 15/01/2021, n.623

La funzionalità dell’apparecchio di rilevazione della velocità

In tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, rispetto a tali apparecchiature elettroniche di misurazione deve trovare applicazione il principio secondo cui l’efficacia probatoria del dispositivo si presume, in base al generale principio di presunzione della legittimità dell’atto amministrativo, fino a quando, con riferimento al caso specifico sia dimostrato, sulla base di circostanze provate e debitamente allegate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

Tribunale Potenza, 01/12/2020, n.915

Presenza dell’autovelox: va preventivamente segnalata?

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cosiddetto autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza (principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del Cpc).

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, n.23330

Autovelox omologato e sottoposto a verifiche periodiche

In materia di violazione delle norme del Codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (« autovelox »), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico; peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, n.23330

Se l’autovelox non è segnalato il verbale è nullo?

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, n.23330

Cosa deve specificare il provvedimento del Prefetto?

È illegittima la multa per violazione dei limiti di velocità rilevata mediante autovelox, qualora il decreto prefettizio che ne autorizza l’installazione non specifichi l’inizio e la fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di “strada urbana di scorrimento”. Difatti, soltanto su questa tipologia di strade, o su porzioni di strade con queste caratteristiche, si possono installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità mentre percorreva viale Matteotti a Firenze. Notano i giudici, infatti, che il contenuto del decreto prefettizio non individua specificamente il tratto avuto riguardo alla effettiva individuazione del tratto di viale Matteotti sul quale era autorizzata l’installazione del dispositivo di controllo della velocità.

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, n.20872

Accertamento giudiziale delle periodiche verifiche di funzionalità e taratura

In caso di contestazione circa l’affidabilità delle apparecchiature con cui sono rilevate automaticamente le violazioni dei limiti di velocità, il giudice è tenuto ad accertare se sono state effettuate le periodiche verifiche di funzionalità e taratura, non potendosi ritenere sufficiente, in quanto non coperta da fede privilegiata, l’annotazione a tal fine apposta da chi ha redatto il verbale di contestazione.

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11776

Eccesso di velocità: segnalazione del limite inadeguata

In tema di accertamento dei limiti di velocità, assolta la prova dell’esistenza di una segnalazione visibile, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe all’opponente, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica di cui al citato D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite dì velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

Tribunale Salerno sez. I, 14/02/2020, n.647

Velocità e regola prudenziale imposta ai conducenti

Il conducente di un qualsivoglia mezzo, al di là del limite di velocità massima imposto in un tratto di strada, evidentemente quantificato dal gestore responsabile dell’arteria in riferimento alle condizioni ottimali dell’utenza, deve contenere la propria andatura entro limiti tali, se del caso anche inferiori a quelli imposti, da adeguarla alle concrete condizioni di circolazione, sì da porsi nella condizione di essere in grado, al manifestarsi di qualsiasi situazione di pericolo, di governare in maniera adeguata il proprio veicolo onde scongiurare la causazione di danni a persone e/o cose.

Ne deriva che il rispetto della cd. velocità prudenziale è condizione indispensabile per escludere l’attribuibilità al conducente delle conseguenze dannose derivanti da un sinistro nel quale sia rimasto coinvolto, anche eventualmente in costanza di un concorso causale attribuibile a terzi.

La responsabilità colposa implica, infatti, che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa del soggetto agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

Corte appello Taranto, 15/01/2020, n.1273

Contestazione sull’affidabilità del tutor

Nelle fattispecie ove sia contestata l’affidabilità dell’apparecchiatura impiegata nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tale strumento sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.

Cassazione civile sez. II, 21/03/2019, n.8060

Verbale nullo per mancanza di segnaletica e omessa verifica della taratura

In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

In mancanza di attestazione sul verbale della presenza del cartello, spetta alla PA dimostrare la preventiva segnalazione della rilevazione della velocità, che costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione rende illegittima la pretesa sanzionatoria e non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti.

In materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, ogni volta che l’opponente contesti l’affidabilità dell’autovelox, il giudice deve procedere ad accertare se la PA abbia effettuato le verifiche di funzionalità e taratura.

Nei giudizi di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, e, dunque, nel caso della polizia stradale, al Ministero dell’Interno e non alla Prefettura. Tuttavia, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della l. 260/1958, attraverso: la rinnovazione della notificazione dell’opposizione al soggetto legittimato; la costituzione in giudizio dell’amministrazione o dell’Avvocatura dello Stato che nulla abbiano eccepito al riguardo; la proposizione di ricorso per Cassazione senza la deduzione di uno specifico motivo sul punto.

Cassazione civile sez. II, 22/01/2019, n.1661

Violazione dei limiti di velocità: verbale di contestazione

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

Cassazione civile sez. II, 22/01/2019, n.1661

Superamento dei limiti di velocità

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante “autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile.

(Nella specie, la S.C. ha affermato che integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio la contestazione di una infrazione, rilevata su una strada extraurbana secondaria, priva dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state autorizzate, sulla detta strada, la rilevazione della velocità a mezzo “autovelox” e la contestazione differita).

Cassazione civile sez. II, 04/10/2018, n.24214

Limite di velocità: quando deve essere segnalato?

In tema di segnaletica stradale dei limiti di velocità, è necessario che tra il segnale ed il luogo di effettivo rilevamento non vi siano intersezioni stradali. In tal caso, il limite deve essere nuovamente ribadito subito dopo l’incrocio.

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, n.30664

Enti proprietari delle strade: possono fissare limiti di velocità

Gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 cod. strada in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dal medesimo art. 142, primo comma, e l’esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale.

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2018, n.21939

Accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata “autovelox”, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n.20327

Esimente del fermo del veicolo: quando non è invocabile?

Allorquando, per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità, venga utilizzato un velocimetro di tipo Telelaser, che consente, all’operatore necessariamente presente sul posto, di conoscerne le risultanze in netto anticipo rispetto al sopraggiungere del trasgressore, l’invocazione dell’art. 4 l. n. 168/2002 (di conversione del d.l. 20 giugno 2002, n. 121), quale esimente per la mancata contestazione immediata, corrisponde, in realtà, ad un’omessa indicazione dei motivi atti a giustificarla, dal momento che detta ultima norma, in realtà, disciplina i dispositivi per il rilevamento a distanza, tra i quali, evidentemente, il Telelaser non rientra.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza-ingiuzione che, malgrado la puntuale eccezione del ricorrente, abbia confermato un verbale di contestazione recante tale inconferente giustificazione.

Tribunale Torino sez. III, 05/06/2018, n.2795

Taratura delle apparecchiature elettroniche omologate

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’articolo 142 del Codice della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie. Infatti, dall’esame complessivo delle norme contenute nelle fonti che riguardano direttamente o indirettamente le apparecchiature autovelox, si ricava soltanto che tali strumenti di misurazione necessitano, ai sensi dell’articolo 45 sesto comma del Decreto legislativo n. 285 del 1992, dell’omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che l’omologazione è sufficiente affinché le risultanze delle apparecchiature costituiscano fonti di prova.

Tribunale Potenza, 23/05/2018, n.517

Superamento dei limiti di velocità: quando è illegittima la sanzione amministrativa?

È illegittima la sanzione amministrativa inflitta per il superamento dei limiti di velocità, qualora l’utilizzo del dispositivo “scout speed”, per il rilevamento della velocità, sia avvenuto in assenza di preventiva segnalazione.

Tribunale Belluno, 12/10/2017

Traduzione del verbale di contestazione nella lingua del destinatario

Qualora un verbale di contestazione per violazione dei limiti di velocità, rilevata mediante autovelox, sia notificato a persona straniera, anche se domiciliata in una base militare internazionale, deve essere applicata la disposizione contenuta nell’art. 6 della Convenzione per i diritti dell’uomo che impone la traduzione dell’atto nella lingua del destinatario.

Giudice di pace Treviso, 28/07/2017, n.850



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. Ho scaricato la sentenza relativa al punto 25 perché sono interessato alla “facoltà discrezionale” attribuita agli enti proprietari e concessionari, per limiti restrittivi e divieti. La criticità comportata è risaputa da sempre, ma con l’arrivo negli anni ’80 di autovelox e Tred si è scoperto essere una florida attività assistenzializzata. Quel che sconcerta è che le istituzioni non hanno mai fatto niente di concreto per rimediare, (neanche con le Direttive del 2000 e del 2006, risultate timidi consigli), cominciando dal rivedere le magagne del Codice che lo permettevano ed a questo si è aggiunto il modo discutibile (penso) dell’Organo giuridico, dai GdP alla Cassazione, come sembra dimostrare proprio questa sentenza.
    Di per se questa attribuzione non sarebbe sbagliata se fosse stato praticato il controllo da parte dei Ministeri Trasporti e Interno che ne hanno carico, infatti le Polizie hanno il dovere di segnalare le anomalia segnaletiche, ma non lo fanno.
    Sembra che i Giudici non conoscano il Codice o non sappiano leggerlo, dai GdP alla Corte Cassazione, o fanno da spalla a chi lucra sul pendant limiti restrittivi/e rilievi elettronici, quindi rendendosi complici, di azioni che inducono l’utenza ad assuefarsi a riconoscere privi di rispetto i segnali di limiti e divieti, quindi ritenibili corresponsabili di tanta parte dell’incidentalità.
    Asseriscono che l’art 142 c. 1 attribuisce la “facoltà discrezionale” di imporre limiti restrittivi “rimesso alla prudente valutazione dell’ente proprietario!” e questa citazione nel Codice non c’è, c’è invece l’ignorato (da loro) comma 2 a chiarire che i provvedimenti restrittivi devono essere limitati a situazioni eccezionali e temporanei non certo generalizzati ed eterni. Poi mi ha tanto stupito la citazione in premessa sulla “insindacabilità giudiziaria” della facoltà discrezionale. Insindacabilità che ho sperimentato in diverse denunce (non ricorsi), tutte rigettate mentre gli Enti ritenuti responsabili ristabilivano i limiti legali; come si può spiegare questo se non con la consapevolezza che poteva esserci qualche pericolo di essere imputati!
    Le contraddizioni sparse tra Codice e Regolamento, sembrano convalidare quella “facoltà discrezionale” in realtà improprie clausole di salvaguardia, per eventuali fastidi penali e per finalità non attinenti. Impropria per la semplice ragione che l’art. 140 è il caposaldo della comportamentalità dell’Utente, per i limiti e i divieti, il caposaldo dell’adempimento degli oltre 9.000 “enti” e loro n.000 tecnici per n.milioni di situazioni dovrebbe essere l’UNIFORMITA’ TERRITORIALE, invece è selva di limiti e divieti deleteri e delittuosi per l’effetto nefasto sulla sicurezza stradale.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube