Accoglimento dell’istanza di accesso; autorità giudiziaria amministrativa; ricorso per l’accesso non notificato al controinteressato.
Indice
- 1 Ricorso per l’accesso agli atti: quando è inammissibile?
- 2 Ricorso per l’accesso agli atti proposto in corso di giudizio
- 3 Omessa notifica al controinteressato
- 4 Diniego accesso agli atti della Pubblica Amministrazione
- 5 Rilascio di copie di documenti già formati e in possesso dell’Amministrazione
- 6 Accesso ai documenti amministrativi
- 7 La qualifica di controinteressati
- 8 Ricorso per l’accesso agli atti della PA: quando non può essere utilizzato?
- 9 Omessa notifica al controinteressato
- 10 Ricorso per l’accesso agli atti di gestore di pubblico servizio
- 11 Atti e documenti inerenti ai candidati di una procedura concorsuale
Ricorso per l’accesso agli atti: quando è inammissibile?
Nell’ambito del diritto di acceso agli atti, è inammissibile un ricorso per l’accesso agli atti riguardante una richiesta di copia del ruolo nominativo, in quanto volto ad accedere ad un documento che in realtà non esiste.
Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2020, n.5752
Ricorso per l’accesso agli atti proposto in corso di giudizio
Il ricorso per l’accesso agli atti proposto in corso di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. ha natura autonoma e il provvedimento che conclude il relativo procedimento giurisdizionale ha carattere decisorio, poiché, fra l’altro, il fatto che un’istanza di accesso agli atti possa essere proposta in pendenza di un giudizio, come risulta dall’art. 116, comma 2, c.p.a., non significa che detta istanza perda la sua autonomia di actio ad exhibendum per trasformarsi in richiesta di carattere meramente istruttorio, rivolta al Giudice del c.d. ricorso principale, tanto più che si tratta di istanza da notificare all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati, conformemente al regime tipico della instaurazione del rapporto giuridico processuale in seguito a proposizione di ricorso.
Ne deriva che il giudice non è tenuto a verificare la rilevanza istruttoria degli atti da acquisire ai fini della decisione del ricorso principale, ma solo la meritevolezza degli interessi da tutelare con l’accesso agli atti.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 26/07/2019, n.894
Omessa notifica al controinteressato
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.P.R. 184/2006, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile, per omessa notifica al controinteressato, il ricorso per l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, qualora sia stata la stessa amministrazione a non consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale, ritenendo che gli stessi potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che, inoltre, solo nel caso di impugnazione del conseguente diniego acquisterebbero la qualifica di controinteressati.
Consiglio di Stato sez. III, 09/01/2019, n.216
Diniego accesso agli atti della Pubblica Amministrazione
Dall’art. 3 comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della Pubblica amministrazione, per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa Pubblica amministrazione non ha ritenuto di consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale, che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego; aggiungasi che in materia di accesso agli atti della Pubblica amministrazione, ai fini della qualifica di un soggetto come controinteressato, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento richiesto, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto.
Consiglio di Stato sez. IV, 24/11/2017, n.5483
Rilascio di copie di documenti già formati e in possesso dell’Amministrazione
Il ricorso per l’accesso agli atti della P.A. non può essere utilizzato per costringere l’Amministrazione a formare documenti amministrativi, potendosi il rimedio di cui all’art. 25, l. n. 241 del 1990 impiegare solo al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e in possesso della stessa.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/07/2017, n.8667
Accesso ai documenti amministrativi
Non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della P.A., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione – come accaduto nel caso di specie – non abbia ritenuto di consentire la partecipazione in sede procedimentale di altri soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/06/2016, n.6441
La qualifica di controinteressati
Dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego.
Ma da tale condivisibile principio (che impedisce che il richiedente l’accesso debba essere maggiormente diligente rispetto alla stessa amministrazione cui l’istanza è stata notificata) non può certo discendere che il giudice adito, non sia tenuto (anche ex officio, ovviamente) ove ravvisi posizioni di controinteresse ad ottemperare all’obbligo ex art. 116 c.p.a. e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata.
Altrimenti argomentando si rimetterebbe la effettività della tutela di detta posizione di contro interesse (di natura sostanziale ed autonoma, lo si ripete) alla mera “scelta” dell’Amministrazione che, omettendo di ottemperare agli obblighi ex art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 taglie rebbe definitivamente fuori dal perimetro della tutela giudiziale il controinteressato sostanziale.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 12/05/2016, n.1285
Ricorso per l’accesso agli atti della PA: quando non può essere utilizzato?
Il ricorso per l’accesso agli atti della p.a. non può essere utilizzato per costringere l’Amministrazione a formare documenti amministrativi, potendosi il rimedio di cui all’art. 25, l. n. 241 del 1990 impiegare esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati ed in possesso della stessa.
T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 13/05/2015, n.141
Omessa notifica al controinteressato
Dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 emerge che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso agli atti della p.a., per omessa notifica al controinteressato, quando la stessa amministrazione non abbia ritenuto di far consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento della istanza di accesso e che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 09/02/2015, n.307
Ricorso per l’accesso agli atti di gestore di pubblico servizio
In tema di accesso agli atti, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l’accesso sia rivolto ad atti di diritto privato posti in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, siano collegati all’attività pubblicistica da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 07/04/2010, n.1023
Atti e documenti inerenti ai candidati di una procedura concorsuale
In un pubblico concorso, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (che, pertanto, a stretto rigore, neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, in un ricorso per l’accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di un altro candidato, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela di un’eventuale, vulnerabile, sfera riservata, da valutarsi in concreto).
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 10/04/2009, n.517