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Smarrimento assegno: ultime sentenze

13 Ottobre 2021 | Autore:
Smarrimento assegno: ultime sentenze

Falsa denuncia di smarrimento dell’assegno bancario: è reato di calunnia.

Simulazione di reato o falso ideologico del privato

La denuncia di smarrimento di un assegno che si sa essere stato distrutto e non più in circolazione, non crea l’apparenza di sussistenza di alcun reato, dal momento che il denunciante è ben consapevole che nessuno porterà mai l’assegno all’incasso ed ha presentato querela solo al fine di ottenere un duplicato dell’assegno, non integra il reato di simulazione di reato, bensì di falsità ideologica commessa dal privato.

Corte appello Ancona, 27/04/2021, n.725

Il reato di calunnia

La denuncia di smarrimento di un assegno è condotta idonea al reato di calunnia, dal momento che la denuncia di un falso smarrimento è di per sé idonea a simulare precisi indizi ed ipotesi di reato a carico di un soggetto che seppur non identificato è immediatamente identificabile (il prenditore ovvero il negoziatore del titolo che a seguito della denuncia risulta illegittimo detentore dello stesso).

Tribunale Frosinone, 07/01/2021, n.1547

Acquisto con assegno posto all’incasso e non pagato: quando non c’è calunnia?

Non sussiste il delitto di calunnia nel caso di un assegno consegnato per l’acquisto di un’imbarcazione posto all’incasso e non pagato se non si prova che il titolare dell’assegno l’abbia denunciato come smarrito o rubato attraverso l’acquisizione della denuncia.

(Nel caso di specie, l’assegno consegnato per l’acquisto di un’imbarcazione era tornato indietro con un’etichetta apposta sopra ove era scritto “denunciato smarrito/rubato”, ma in assenza della denuncia di smarrimento o furto, corpo del reato , il Gip assolveva l’imputato).

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 10/09/2020, n.151

Calunnia indiretta

In tema di calunnia indiretta, quando per il tenore della falsa denunzia i reati presupposti siano genericamente individuati è irrilevante che taluni di essi siano procedibili a querela, a condizione che le circostanze falsamente rappresentate siano comunque idonee a determinare l’avvio di un procedimento penale per fatti potenzialmente perseguibili d’ufficio. (Fattispecie relativa a una falsa denunzia di smarrimento di un assegno in precedenza utilizzato per estinguere un’obbligazione, potenzialmente idonea ad instaurare un procedimento penale per il reato di ricettazione).

Cassazione penale sez. VI, 27/02/2020, n.13702

Assegno bancario consegnato ad altri

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario in realtà ad altri consegnato in pagamento di una obbligazione integra il delitto di calunnia, di cui all’art. 368 c.p. In tal caso, infatti, pur non essendo formulata direttamente un’accusa concernente uno specifico reato, deve ritenersi sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’Autorità Giudiziaria, pur non univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d’ufficio, a carico di persona determinata. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato colpevole l’imputato che, con falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario di 10 mila euro, aveva simulato a carico di colui al quale aveva consegnato il titolo le tracce del reato di furto o di ricettazione dell’assegno, accusando implicitamente il prenditore di essersene fraudolentemente procurato il possesso).

Tribunale Nocera Inferiore, 08/11/2019, n.2272

Assegno di traenza non trasferibile: smarrimento 

Affinché si possa qualificare una condotta omissiva come fonte di responsabilità per danni, non basta fare riferimento ad una generica antidoverosità sociale del comportamento del soggetto che non abbia impedito l’evento, ma occorre individuare la violazione di un vero e proprio obbligo giuridico, ne consegue che non risponde dello smarrimento di un assegno la compagnia assicurativa che spedisce il titolo per posta ordinaria quando l’assegno di traenza non trasferibile, in quanto se  è stato emesso in conformità dei requisiti formali previsti dalla legge di settore, non costituisce titolo circolante al portatore, o denaro contante, né valore, e quindi non ricade nell’obbligo di spedizione a mezzo assicurata, previsto dall’art. 6, d.m. 9 aprile 2001, recante le condizioni generali del servizio postale.

Tribunale Milano sez. VI, 11/04/2019, n.3581

Consegna del titolo di credito a un altro soggetto

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata in un momento successivo alla consegna del titolo di credito da parte del denunciante a un altro soggetto, configura il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta. Tale condotta integra il reato ex articolo 368 c.p. anche se non è formulata in modo diretto un’accusa nei confronti del trattario concernente uno specifico reato, in quanto la calunnia rappresenta un reato di pericolo.

E’ perciò sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’Autorità giudiziaria siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale a carico di una persona determinata, anche qualora non si tratti di eventi univocamente indicativi di una specifica fattispecie di reato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l’imputato per aver falsamente affermato di avere smarrito un assegno bancario, che egli stesso aveva invece consegnato a un altro soggetto, a fronte di una compravendita di una autovettura, accusando quest’ultimo implicitamente del delitto di furto o di ricettazione del titolo, pur sapendolo innocente.

Tribunale Vicenza, 27/03/2019, n.73

Chi commette calunnia?

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo avere consegnato i titoli ad altra persona in pagamento di un’obbligazione, integra il delitto di calunnia, in quanto, pur non essendo formulata direttamente un’accusa concernente uno specifico reato, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’autorità giudiziaria siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d’ufficio, a carico di una persona determinata. Difatti, il delitto di calunnia sussiste anche in caso di incolpazione indiretta.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per il reato ex articolo 368 del Cp un uomo che, dopo aver consegnato un proprio assegno tratto dal conto corrente a un imprenditore quale pagamento della merce acquistata, ne denunciava lo smarrimento al fine di far apparire la provenienza illecita del titolo e impedirne, di fatto, la negoziazione.

Tribunale Pescara, 01/10/2018, n.2710

Falsa denuncia di smarrimento di un assegno e successiva negoziazione

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

Tribunale Avellino sez. II, 05/06/2018, n.791

Denuncia di smarrimento di un assegno emesso per il pagamento di un acquisto

Integra il reato di calunnia l’aver denunciato il falso smarrimento di un assegno di cui si abbia la consapevolezza di aver emesso per il pagamento di merce acquistata al fine di bloccarne la riscossione con la conseguenza di accusare il prenditore del titolo di credito.

Tribunale Napoli Nord sez. II, 06/04/2018, n.1000

Falsa denuncia di smarrimento dell’assegno bancario

Incorre nell’imputazione per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 c.p., colui che con falsa denuncia di smarrimento dell’assegno bancario, presentata alla stazione di Carabinieri, implicitamente accusi di furto o ricettazione, pur sapendola innocente, la persona alla quale abbia in precedenza consegnato il titolo. A tal fine, è indifferente che l’accusato sia indicato espressamente dal momento che, a seguito della denuncia, tale persona diviene implicitamente e immediatamente individuabile in base al possesso, alla ricezione ovvero alla negoziazione del titolo.

L’elemento psicologico del reato, invece, consiste nella volontà cosciente di commettere il fatto, ovvero presentare una denuncia accusando taluno di un reato, nella piena consapevolezza dell’innocenza di colui al quale il fatto dell’apprensione sia attribuito.

(Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto colpevole del reato de quo un uomo che, con falsa denuncia di smarrimento dell’assegno bancario di 2.150 euro, implicitamente accusava, pur sapendolo innocente, di furto o ricettazione la persona a cui aveva consegnato il titolo nell’ambito di una operazione economica conclusa tra le stesse).

Tribunale Frosinone, 26/06/2018, n.840

Calunnia formale e calunnia reale

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

Cassazione penale sez. VI, 17/12/2008, n.3910

Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, configura il reato di cui all’art. 483 c.p. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia. Ciò poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell’assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento, che prevede la denunzia, la quale pertanto deve essere veritiera derivando anche effetti connessi alla difesa dell’interesse pubblico di salvaguardare il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro.

Peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell’atto pubblico fa prova essa stessa dell’avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l’effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell’assegno.

Cassazione penale sez. V, 30/03/2000, n.7496

Smarrimento dell’assegno successivamente alla girata alla filiale trattaria

Qualora un assegno bancario, tratto sulla filiale di una banca, sia stato girato per l’incasso ad un’altra filiale della stessa banca, dotata di autonomia amministrativa, tale girata non vale nè come quietanza – in virtù dell’art. 18, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933 – nè come girata piena, bensì come girata rivolta a conferire alla detta filiale la procura per la riscossione del titolo presso la filiale trattaria, con la conseguenza che la somma corrisposta al prenditore della prima filiale non integra pagamento dell’assegno, ma soltanto una mera anticipazione dell’importo di quest’ultimo, da recuperarsi, poi, con l’incasso del titolo.

Ne deriva che, nell’ipotesi di smarrimento dell’assegno successivamente alla girata alla filiale trattaria, e prima che detto assegno pervenga alla filiale trattaria, il mancato pagamento e l’omessa levata del protesto ad opera della filiale non trattaria non costituiscono, di per sè soli, comportamenti omissivi fonte di responsabilità della banca nei confronti del portatore dell’assegno, in quanto siffatti obblighi sorgono solo quando l’assegno pervenga nella disponibilità della filiale trattaria (anche se una responsabilità della banca può sempre ravvisarsi per fatti diversi).

Cassazione civile sez. I, 13/08/1992, n.9553

Smarrimento dell’assegno risultato privo di copertura

La banca non è tenuta al risarcimento del danno per smarrimento dell’assegno risultato privo di copertura qualora il girante non fornisca prova adeguata e concreta del pregiudizio lamentato ricollegabile all’evento.

Pretura Verona, 01/10/1990

Smarrimento dell’assegno: responsabilità

La banca girataria per l’incasso non è responsabile dello smarrimento dell’assegno in sede di trasmissione postale alla banca trattaria, ma ha l’onere di esperire senza dilazione la procedura di ammortamento.

Tribunale Napoli, 22/06/1978



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