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Nuove nozze: ultime sentenze

31 Marzo 2022
Nuove nozze: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: nuove nozze; revoca dell’assegno divorzile dalla data di celebrazione del nuovo matrimonio; impossibilità a contrarre nuove nozze per l’esistenza del precedente vincolo.

Stabile convivenza e perdita del diritto all’assegno divorzile

La circostanza dell’instaurazione di una convivenza con carattere di stabilità e continuità non è decisiva ai fini dell’esclusione del contributo divorzile, poiché tale conseguenza è prevista dalla legge solo per il passaggio a nuove nozze ed inoltre in considerazione del fatto che i reciproci doveri di assistenza morale e materiale tra i conviventi incidono sull’ammontare della prestazione dovuta all’ex coniuge, che può essere dunque giustificata non sul piano assistenziale, ma su quello compensativo.

Tribunale Oristano sez. I, 08/02/2022, n.65

Nuovo coniuge: può adottare il figlio dell’altro?

Non può ritenersi che, pur in presenza del necessario assenso di entrambi i genitori (ex art. 46 l 184/1983) l’interesse in concreto del minore all’adozione deve essere presunto, dovendosi escludere che in ogni caso di crisi della relazione – matrimoniale o non matrimoniale – fra i genitori e conseguente celebrazione di nuove nozze da parte del genitore con il quale il minore sia prevalentemente convivente, possa accedersi all’istituto dell’adozione in casi particolari disciplinata dall’art. 44 della l. adozioni, non essendo il rapporto genitoriale e neppure la responsabilità genitoriale nella libera disponibilità delle parti, ma dovendo essere soppesate le specifiche ragioni che ne giustificano la modifica alla luce delle condizioni personali e relazionali dei soggetti coinvolti.

Corte appello Bologna, 27/01/2021, n.163

Casa coniugale: assegnazione per preminente interesse dei figli e revoca per nuove nozze

L’unico parametro su cui deve fondarsi la decisione circa l’assegnazione della casa coniugale è il preminente interesse dei figli con esclusione della automatica revoca di essa nel caso di nuove nozze o di convivenza more uxorio dell’ex coniuge assegnatario.

Tribunale Velletri sez. I, 15/06/2020, n.899

Nuove nozze e revoca dell’assegno divorzile

La revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile a seguito delle nuove nozze contratte dal beneficiario non necessita di alcun vaglio del giudice ma opera automaticamente a decorrere dalla data di celebrazione del nuovo matrimonio per cui le somme percepite dopo tale data devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo e costituiscono quindi oggetto di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e come tali devono essere restituite (nella specie: alla ex moglie continuava a venire corrisposto l’assegno divorzile da parte del datore di lavoro del suo ex coniuge nonostante la stessa avesse contratto nuove nozze).

Tribunale La Spezia, 20/06/2018

Diritto di abitazione e passaggio a nuove nozze 

Il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento sui generis che, in funzione del vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli, si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione (la morte del beneficiario dell’assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli.

Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.772

Mancata convivenza tra i coniugi

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale, per contrarietà all’art. 2 Cost., dell’art. 123 c.c. nella parte in cui stabilisce che il matrimonio simulato non può essere impugnato decorso un anno dalla celebrazione indipendentemente dalla mancata convivenza tra i coniugi, posto che non viene in considerazione il diritto di formare una nuova famiglia (avuto riguardo all’eventualità di contrarre nuove nozze), quanto la possibilità, di segno opposto, di rescindere il vincolo già contratto.

Cassazione civile sez. I, 31/07/2015, n.16221

Estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze

La sentenza italiana di esecutorietà civile della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non costituisce un elemento di fatto sopraggiunto legittimante la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio dato che la revisione (che è ipotesi diversa da quella della estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte del beneficiario) trova la sua naturale giustificazione solo in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi tale da non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di divorzio.

Cassazione civile sez. I, 18/09/2013, n.21331

Nuove nozze e decesso e assegno di divorzio

Qualora il tribunale abbia concesso il divorzio, disponendo la prosecuzione del giudizio per decidere sulla domanda di un assegno ed il coniuge che l’assegno avrebbe potuto erogare, abbia contratto nuove nozze, venendo, però, a morire dopo un brevissimo periodo, il coniuge divorziato superstite non può pretendere di ottenere una quota parte del trattamento di riversibilità non avendo egli ritualmente proseguito o riassunto il giudizio: egli non può vantare un vero diritto all’assegno di divorzio in assenza di un provvedimento del tribunale che, se il giudizio fosse proseguito o fosse stato riassunto, avrebbe potuto accertare la sussistenza di un diritto all’assegno e quantificarne l’importo.

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, n.8228

Morte del coniuge e nuove nozze contratte dal coniuge superstite

Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge, causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se certamente è irrilevante sotto il profilo della “compensatio lucri cum damno”, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio conseguenza diretta e immediata del fatto illecito, deve essere tuttavia valutata dal giudice al fine di accertare in quali limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, n.6357

Nuove nozze e diritto al congedo straordinario per matrimonio

La cessazione di un matrimonio, avendo efficacia a tutti gli effetti civili, ai sensi dell’art. 10, l. 1 dicembre 1970, n. 898, incide anche nell’ambito dei rapporti d’impiego con gli enti e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ordinamento; quindi, nel caso in cui il dipendente intenda contrarre nuove nozze ha diritto al congedo straordinario per matrimonio.

T.A.R., (Lazio) sez. I, 21/03/1991, n.382

Impossibilità a contrarre nuove nozze

L’art. 81, comma 3 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e l’art. 6 comma 2 l. 22 novembre 1962 n. 1646 (modifiche agli ordinamenti dell’istituto di previdenza presso il ministero del tesoro) sono costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l’art. 3 cost., nella parte in cui – nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l’esistenza del precedente vincolo – non consentono, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni.

Corte Costituzionale, 05/05/1988, n.502

Validità del mandato a contrarre nuove nozze

Considerata la similitudine fra le norme che reggono la validità della giurisdizione per assistere ai matrimoni con quelle che stabiliscono le solennità cui è subordinata la validità del mandato a contrarre nuove nozze attraverso un procuratore, è lecito applicare a quest’ultimo caso ciò che la giurisprudenza ha elaborato in tema di supplenza di giurisdizione per il teste qualificato, adattandole.

Sacra Rota, 29/04/1983



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4 Commenti

  1. Salve… Io prendo l’assegno di mantenimento. Vorrei celebrare nuove nozze. Mi spiegate cosa prevede la legge? Quali diritti perderei con un nuovo matrimonio? Grazie mille la legge per tutti. il vostro sito è molto utile

  2. >Vi racconto cosa è successo a me dopo il divorzio. Io e mia moglie abbiamo divorziato. Nella sentenza di divorzio, il giudice ha stabilito che devo versare a mia moglie mensilmente la somma di € 500 a titolo di assegno divorzile. Dopo qualche anno lei si è risposata. Dal giorno stesso della celebrazione delle nuove nozze, non ho più versato l’assegno divorzile a favore della mia ex moglie. Da questo momento in poi infatti, spetta al nuovo marito provvedere all’assistenza economica nei confronti della mia ex. E dire che lei in un momento di rabbia pretendeva che le continuassi a versare l’assegno… Assurda!

  3. E invece al mio amico Carlo è successa un’altra situazione che, per il mio parere è davvero ingiusta. Lui deve continuare a provvedere al mantenimento dell’ex moglie, sebbene la stessa abbia iniziato una nuova relazione dopo la loro separazione. C’è da dire che lei non ha creato una nuova famiglia con il compagno né vive stabilmente con lui. Lui risiede all’estero per motivi di lavoro. Però questo povero amico mio Carlo, anche se non sta più insieme a lei e lei si è rifatta una vita, lui deve continuare a cacciare soldi!

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