Lesione della quota del coniuge comproprietario del bene pignorato; effetti dello scioglimento della comunione.
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
Indice
- 1 Esecuzione forzata su un bene in comunione legale tra coniugi
- 2 Separazione giudiziale dei beni
- 3 Proposizione di domanda di separazione giudiziale dei beni
- 4 Obbligo di rimborso in favore della comunione
- 5 Lesione dei diritti del coniuge
- 6 Separazione giudiziale dei beni e giudizio di separazione personale tra i coniugi
- 7 Lesione della quota del coniuge non esecutato
- 8 Separazione giudiziale dei beni: gli effetti dello scioglimento della comunione
- 9 Il diritto di chiedere la separazione giudiziale dei beni
- 10 Separazione giudiziale dei beni in comunione legale
Esecuzione forzata su un bene in comunione legale tra coniugi
Se ad agire esecutivamente sia il creditore particolare di uno dei coniugi in comunione legale, l’espropriazione avrà ad oggetto il bene comune nella sua interezza e non per la sua metà , con conseguente diritto del coniuge non debitore ad ottenere la metà della somma ricavata dalla vendita o del valore del bene medesimo in caso di assegnazione; con la vendita del bene staggito, non si verifica un fenomeno di scioglimento della comunione, non consentito in forza della tassatività del disposto dell’art. 191 c.c., ma solo la fuoriuscita di un bene dalla comunione, analoga a quella che avviene in caso di alienazione del bene da parte dei coniugi, per cui non occorre la preventiva separazione giudiziale dei beni al fine di estromettere il bene pignorato.
Tribunale Spoleto sez. I, 19/10/2021, n.595
Separazione giudiziale dei beni
La materia del contendere, in relazione alla domanda volta ad ottenere la separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c., viene dichiarata cessata se, nelle more del giudizio, intervenga una pronunzia di separazione dei coniugi, rilevato che con quest’ultima si produce l’effetto dello scioglimento della comunione legale dei beni.
Tribunale Ascoli Piceno, 11/11/2011
Proposizione di domanda di separazione giudiziale dei beni
La comunione legale dei beni dà vita ad una comproprietà solidale di ciascun coniuge sull’intera massa dei beni che vi ricadono e su ciascun bene singolarmente. Il creditore personale di uno dei coniugi può pignorare ogni singolo cespite della comunione per intero, purché rispetti il limite del valore complessivo della metà dell’intero patrimonio in comunione legale, posto dall’art. 189 comma 2 c.c.
Il coniuge non debitore che intenda fare valere tale limite ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione, promuovendo contestualmente la domanda di separazione giudiziale ex art. 193 comma 2 c.c. Anche nel caso di pignoramento ricadente sull’intero bene in comunione legale, debbono essere seguite le formalità previste dagli art. 599 e 600 c.p.c. e 180 comma 2 disp. att. c.p.c., a tutela del coniuge non debitore.
Tribunale Pisa, 28/11/2008
Obbligo di rimborso in favore della comunione
Il pignoramento per l’intero del bene in comunione nei confronti del coniuge debitore comporta l’indisponibilità anche nei confronti del coniuge non esecutato. Il creditore deve dare avviso della intrapresa esecuzione al coniuge non debitore il quale potrà scegliere se contenere o meno l’escussione in termini compatibili con il rispetto della quota del coniuge debitore. A tal fine il coniuge non debitore potrà chiedere la separazione giudiziale dei beni comuni.
In mancanza, il creditore procedente potrà subastare l’intero bene pignorato pur se oggetto di comunione e pure se il valore supera quello della quota del coniuge debitore, fatto comunque salvo l’obbligo di rimborso in favore della comunione ex art. 192 comma 2 c.c. a carico del coniuge esecutato.
Tribunale Roma, 28/12/2005
Lesione dei diritti del coniuge
L’eventuale lesione della quota del coniuge comproprietario del bene pignorato può essere fatta valere nelle forme dell’opposizione all’esecuzione proponendo unicamente domanda di separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c. fin tanto che il processo esecutivo non sia terminato con l’assegnazione del bene o la distribuzione della somma ricavata.
Tribunale Roma, 11/06/2005
Separazione giudiziale dei beni e giudizio di separazione personale tra i coniugi
La separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c., causa di scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, nè dall’avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 c.p.c.
Cassazione civile sez. I, 10/06/2005, n.12293
Lesione della quota del coniuge non esecutato
Qualora il coniuge non esecutato intenda preservare la propria quota in comunione, evitando l’espropriazione per l’intero, nel caso in cui il valore del bene pignorato superi quello della quota spettante al coniuge debitore in comunione, egli dovrà far valere le sue ragioni nelle forme della opposizione all’esecuzione introducendo in quella sede la domanda di separazione giudiziale dei beni ai sensi dell’art. 193 c.c., fino a quando il processo esecutivo non sia terminato con l’assegnazione del bene o la distribuzione della somma ricavata.
Tribunale Roma, 25/03/2005
Separazione giudiziale dei beni: gli effetti dello scioglimento della comunione
Mentre in caso di separazione personale dei coniugi lo scioglimento della comunione legale di beni si verifica con effetto “ex nunc”, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale – non spiegando alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. – in caso di separazione giudiziale dei beni gli effetti dello scioglimento della comunione retroagiscono invece al giorno in cui è stata proposta la domanda, secondo quanto espressamente prevede il comma 4 dell’art. 193 c.c., il quale, così disponendo, deroga al principio in forza del quale, allorché la pronuncia del giudice ha, come nella specie, valenza costitutiva, gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal passaggio in giudicato.
Cassazione civile sez. I, 27/02/2001, n.2844
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale dei beni
In regime di comunione legale di beni tra coniugi, a differenza della comunione ordinaria ex art. 1100 e seguenti c.c., nell’ipotesi di azione espropriativa immobiliare (per l’intero o “pro quota”) intrapresa dal creditore personale del coniuge (co)intestatario del bene, non può prescindersi dalle formalità e dalle incombenze idonee a rendere consapevoli dell’azione stessa il coniuge non esecutato e gli altri creditori, personali o della comunione, in modo da dare loro la possibilità di far valere, nell’ambito della procedura, i propri diritti, ed in particolare, rispettivamente, il diritto di chiedere la separazione giudiziale dei beni ed il diritto di vedere risolti eventuali conflitti relativi alla distribuzione del ricavato dell’esproprio ex art. 512 c.p.c.
Ciò premesso e ritenuta l’indisponibilità del bene a seguito del pignoramento e della trascrizione, anche nei confronti del coniuge non esecutato, il creditore personale del coniuge, che voglia procedere all’espropriazione del bene intestato solo a quest’ultimo, dovrà: produrre l’estratto di matrimonio con annotazioni marginali relative al debitore esecutato ed i certificati immobiliari relativi alle trascrizioni ed iscrizioni contro il coniuge non esecutato, fino alla data della trascrizione del pignoramento.
Il creditore personale medesimo dovrà altresì curare che l’avviso di cui all’art. 498 c.p.c. venga dato ai creditori iscritti di entrambi i coniugi, e che l’istanza di vendita, la pubblicità circa la fissazione dell’udienza di comparizione e l’ordine di vendita abbiano a contenere l’indicazione del regime matrimoniale (patrimoniale) cui è soggetto il bene, tutto o “pro quota”, pignorato nonché le generalità del coniuge non esecutato, al fine di consentire l’intervento degli altri creditori ed, in ispecie, di quelli privilegiati della comunione.
Gli oneri e le incombenze che precedono sono invero diretti a conferire validità ed efficacia al decreto di trasferimento ed alla sua trascrizione anche nei confronti del coniuge non esecutato, in conformità alla disciplina della comunione legale.
Tribunale Napoli, 06/04/1990
Separazione giudiziale dei beni in comunione legale
Non sussiste “mutatio libelli””, ma riduzione della domanda originaria, nell’ipotesi in cui l’attore chieda con la domanda introduttiva del giudizio, proposta nei confronti del coniuge, la separazione giudiziale dei beni in comunione legale, con conseguente scioglimento di quest’ultima, e successivamente, in relazione ad alcuni beni acquistati congiuntamente da entrambi i coniugi in regime di separazione, perché prima del periodo transitorio previsto dalla legge di riforma n. 1251 del 1975, e successiva legge n. 804 del 1977, chieda semplicemente la divisione.
Tribunale Catania, 16/09/1988