Abbandono del tetto coniugale: non rileva per l’addebito se la crisi è ormai irreversibile


> Diritto e Fisco Pubblicato il 19 Luglio 2013
Quando in casa c’è un clima intollerabile e la disgregazione familiare è irreversibile, l’abbandono del tetto non è più considerato illecito e può avvenire senza che ciò comporti l’addebito della separazione.
Lasciare casa e andare a vivere altrove è una condotta non punibile e irrilevante per l’ordinamento se l’unità familiare è già compromessa.
La Cassazione, infatti, ha recentemente ricordato [1] che non comporta una dichiarazione di responsabilità e di addebito della separazione l’abbandono del tetto coniugale quando ormai la disgregazione della famiglia è irreversibile.
In generale, l’abbandono del tetto coniugale è un comportamento contrario ai doveri del matrimonio ed è fonte di una responsabilità che può portare alla cosiddetta “dichiarazione di addebito” conseguente alla separazione. Al contrario, quando l’abbandono è successivo a un clima di intolleranza dei rapporti tra i coniugi, dove l’unità della famiglia si è ormai persa, esso non è più considerato illecito e quindi può ben essere attuato liberamente. Nessuno, infatti, può essere costretto a convivere sotto lo stesso tetto con una persona con cui non va più d’accordo.
note
[1] Cass. sent. n. 16285 del 27.06.2013, Cass. n. 2183 del 30.01.2013; Cass. n. 2011 del 21.03.2011.
Ma questo può andar bene fino a quando non ci sono figli di mezzo. Come va inquadrata un’identica situazione di abbandono in presenza di figli minori che, oltre a “perdere” un genitore, da quast’ultimo non ricevono più alcun sostegno ne umano ne tantomeno economico?