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Diritto di accesso ai documenti amministrativi: ultime sentenze

7 Settembre 2022
Diritto di accesso ai documenti amministrativi: ultime sentenze

Disponibilità della documentazione richiesta; controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; interesse diretto, concreto ed attuale.

Indice

Accesso al fascicolo telematico

L’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi, bensì presuppone la qualità di parte attuale o potenziale. L’istanza di accesso al fascicolo telematico da parte del terzo non è quindi né un processo né un incidente del processo, conseguendo che il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal Cpa.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 08/06/2022, n.164

Esigenze di difesa in giudizio

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all’effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., devono ritenersi prevalenti, di regola, rispetto a quelle della riservatezza; in questi casi, pertanto, gli enti pubblici titolari di dati reddituali (nella fattispecie estratto conto contributivo e buste paga relative ai redditi percepiti nel corso degli anni 2020-2021) sono obbligati a consentire l’accesso alla relativa documentazione, ove l’istanza di accesso sia motivata con l’esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti di definizione delle condizioni economiche del soggetto nei confronti del quale vantare una pretesa.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 22/04/2022, n.279

Accesso ai documenti amministrativi

Per effetto del combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241 del 1990 e dell’art. 22, comma 4, della medesima legge, l’oggetto dell’accesso ai documenti amministrativi si compendia nel “diritto” a ricevere una copia di un atto già formato e, quindi esistente e comunque detenuto, nel momento in cui viene posta la richiesta di accesso documentale, dall’Amministrazione destinataria di tale richiesta, senza che quest’ultima (ovvero i suoi uffici) sia tenuta a reperire i documenti presso altre Amministrazioni o soggetti ovvero sia tenuta a svolgere complicate attività istruttorie distinte dal mero recupero nel proprio archivio del documento e dall’attività di riproduzione (ovvero rendendolo disponibile alla visione, laddove lo preferisse l’accedente).

L’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione circa l’irreperibilità ovvero l’inesistenza del documento fatto oggetto della richiesta ostensiva, di per sé non contestabile dal Giudice Amministrativo, esorbitando tale attività (e il presupposto scrutinio) dai poteri giudiziali ad esso attribuiti, esaurisce l’interesse giudiziale della parte interessata all’accesso che ha proposto domanda dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a., determinando la sopravvenuta cessazione di tale interesse e provocando, conseguentemente, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio pendente.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/04/2022, n.4045

Quando è possibile esercitare il diritto di accesso?

L’art. 22 della L. n. 241/90 garantisce l’accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego privatizzato anche se le eventuali controversie attinenti a detto rapporto sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Ciò perché la giurisdizione in materia di accesso (art. 116 c.p.a . e artt. 24 e ss., l. n. 241/90) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione, ma al contrario suppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un’attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell’actio ad exibendum.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 31/03/2022, n.1113

Rito in materia di accesso ai documenti

La reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o meno) non rappresentati nell’originaria istanza o a fronte di diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. Tale conclusione discende, nonostante la qualificazione dell’accesso come diritto, dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi a cui consegue il carattere decadenziale del termine previsto per l’impugnazione del diniego espresso dall’Amministrazione sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi; sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso avente ad oggetto la medesima domanda di accesso a suo tempo già proposta e sulla quale si era già formato un giudicato.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 17/03/2022, n.761

La motivazione ‘per relationem’

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 7 agosto 241/1990, la motivazione ‘per relationem’ è legittima purché siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, dovendo intendere che all’interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio.

Consiglio di Stato sez. VI, 17/03/2022, n.1957

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: normativa

Con riferimento alla motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 all’interessato deve essere garantita la possibilità di prendere visione, di richiedere ed ottenere copia degli atti, in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché di chiederne la produzione in giudizio, di conseguenza non sussiste per la pubblica amministrazione l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, bensì soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione in caso di richiesta dell’interessato.

Consiglio di Stato sez. VI, 17/03/2022, n.1956

Eccezione al diritto di accesso

In tema di accesso agli atti, la p.a. non può avvalersi dell’eccezione al diritto di accesso prevista dal comma 6 dell’art. 22, l. n. 241/1990 e s.m.i., il quale stabilisce che tale diritto è esercitabile fino a quando l’amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 15/03/2022, n.2960

Interesse giuridicamente rilevante

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione.

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all’interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della Pubblica Amministrazione, di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/03/2022, n.2890

Documenti esistenti, distrutti o irreperibili

In base alla regola generale ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi, l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evidenti ragioni di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai posti in essere (pur essendo doverosa la loro redazione).

Ciò posto, non è tuttavia sufficiente – al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e, quindi, di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’Amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso – la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti, spettando all’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità e non essendo sufficiente una mera affermazione della loro inesistenza negli scritti difensivi o in semplici note interne.

In simili situazioni, l’Amministrazione è tenuta, infatti, ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione e a dare conto al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell’adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/03/2022, n.2485

Accesso documenti amministrativi di una procedura concorsuale

Nell’ambito dell’accesso ai documenti amministrativi, riferito all’espletamento di una procedura concorsuale, il diritto all’espletamento viene riconosciuto al ricorrente partecipante, che abbia un interesse diretto, attuale e concreto.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 11/02/2022, n.927

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: quando?

Il giudizio di cui all’art. 116 c.p.c., ancorchè configurato come impugnatorio, è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso del ricorrente ai documenti amministrativi di cui ha chiesto l’ostensione, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego ovvero dal silenzio da questa mantenuto sull’istanza .

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/02/2022, n.1368

Giudizio amministrativo

Il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi veicola l’accertamento giurisdizionale del diritto dell’istante all’ostensione dei documenti amministrativi richiesti e ciò indipendentemente dai motivi opposti dalla P.A. a sostegno del diniego. Il giudice adito in sede di ricorso ex art. 116 c.p.a. è, quindi, tenuto a valutare nel merito la fondatezza della pretesa ostensiva della parte ricorrente in considerazione degli elementi da quest’ultima addotti a fondamento della stessa .

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/02/2022, n.1368

Accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi

In materia di accesso ai documenti amministrativi, il giudizio di cui all’art. 116 d.lg. n. 104/2010, anche se configurato come impugnatorio, è sostanzialmente diretto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso del ricorrente ai documenti amministrativi di cui ha chiesto l’ostensione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/02/2022, n.1368

Esercizio del diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex l. n. 241/1990, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti così acquisiti, ovvero proprio al fine di valutare l’opportunità della sua instaurazione.

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso, dunque, assicura all’interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della P.A., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/02/2022, n.1141

Interessi giuridicamente tutelati

In tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, deve ritenersi sempre consentito l’accesso a quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati.

T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 17/01/2022, n.121

Accesso agli atti informale

In riferimento alla normativa riferita all’accesso ai documenti amministrativi, in riferimento nello specifico all’accesso agli atti informale, questo, è esercitabile nel caso in cui non sia ravvisabile la presenza di controinteressati.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 14/01/2022, n.33

Diritto di accesso: può essere esercitato anche se non è stato attivato un giudizio?

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale al fine di curare o difendere i loro interessi giuridici, di conseguenza può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche nel caso in cui non è ancora stato attivato un giudizio.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/01/2022, n.32

Associazioni portatrici di interessi diffusi

In tema di accesso ai documenti amministrativi la posizione delle associazioni portatrici di interessi diffusi non si differenzia in alcun modo da quella dei singoli individui, in quanto i requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del diritto di accesso sono i medesimi per tutti i soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un interesse diretto, concreto ed attuale alla specifica conoscenza documentale anelata; pertanto, nel caso in cui a richiedere l’accesso sia un’associazione rappresentativa di interessi diffusi l’interesse sotteso alla costituzione ed all’operatività della stessa si proietta in una dimensione di pretesa ostensiva solo ove la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, ciò che è onere dell’associazione stessa dimostrare, non essendo invece predicabile una sorta di legittimazione ostensiva generale discendente eo ipso dagli scopi statutari.

Consiglio di Stato sez. IV, 14/12/2021, n.8333

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ha valenza autonoma rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale, costituendo il diritto di accesso un principio generale dell’ordinamento giuridico.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 28/01/2021, n.133

Normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Ai sensi dell’art. 3, l. n. 241/1990, l’Amministrazione può legittimamente assolvere all’obbligo di motivazione per relationem a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, ciò che deve intendersi nel senso che all’interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, non sussistendo in capo all’Amministrazione l’obbligo di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 09/12/2020, n.5968

L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata, in modo diretto, concreto ed attuale, ad altra “situazione giuridicamente tutelata”; non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo. In tal guisa, la stessa nozione di legittimazione all’accesso, siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, che richiede la titolarità di un interesse “diretto, concreto ed attuale”, vale a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”); a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’ agere amministrativo.

Né tali conclusioni mutano per effetto della nuova disciplina in tema di accesso civico, in cui la posizione sostanziale tutelata è comunque altra rispetto al mero interesse o diritto all’informazione o trasparenza, concretandosi nello status di cittadino e nel correlato interesse, di valenza metaindividuale al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico; e ciò, naturalmente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti ex art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013, con il richiamo ivi effettuato all’art. 24 della l. n. 241/1990.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 02/12/2020, n.5742

Riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere riconosciuto a chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l’ostensione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 29/10/2020, n.11060

Accesso ai documenti amministrati: presupposti

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti; la tutela giurisdizionale del diritto di accesso dunque assicura all’interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica; difatti l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è di suo un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all’emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi.

Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: condizioni e presupposti

Ai fini dell’accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere personale e concreto, ossia ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto.

In sostanza, occorre che il richiedente intenda supportare una situazione di cui è titolare, che l’ordinamento stima di sua meritevole tutela, con la conseguenza che non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell’attività amministrativa, bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e /o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi titolare di poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 05/08/2019, n.4283

Legittimo esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è necessario che il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento del quale è chiesto l’accesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/09/2019, n.11024

Diritto di accesso ai documenti amministrativi per documenti di natura privatistica

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché gli stessi riguardino attività di pubblico interesse, atteso che l’attività amministrativa è configurabile non solo quando la Pubblica Amministrazione eserciti pubbliche funzioni con poteri autoritativi, ma anche quando persegua le finalità istituzionali e provveda alla cura concreta di pubblici interessi, mediante un’attività sottoposta alla disciplina dei rapporti tra privati.

Consiglio di Stato sez. V, 22/08/2019, n.5781

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: la normativa

In tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il riferimento al segreto commerciale, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sono giustificati dallo specifico contesto dell’evidenza pubblica, nell’ambito del quale sussistono i principi di concorrenza e quello di pari trattamento, che ne costituisce il corollario endo -concorsuale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/07/2019, n.8805

Riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990, deve essere riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e, inoltre, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Consiglio di Stato sez. VI, 27/05/2019, n.3427

Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il soggetto richiedente deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Consiglio di Stato sez. V, 09/05/2019, n.3017

Disponibilità della documentazione richiesta

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è limitato dalla disponibilità che l’Amministrazione ha della documentazione richiesta, non potendo imporsi all’Amministrazione di elaborare il documento richiesto, spettando comunque al richiedente l’onere di dimostrare che l’Amministrazione in realtà detiene gli atti oggetto dell’accesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 09/04/2019, n.4588

La pendenza di giudizio civile o amministrativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può ritenersi precluso dalla pendenza di un giudizio, civile o amministrativo, nel corso del quale potrebbero essere richiesti gli stessi documenti, spettando all’interessato valutare se avvalersi del diritto di accesso ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel giudizio pendente.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 03/04/2019, n.412

Divieto di divulgazione di notizie d’ufficio

L’ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di cui all’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di ‘notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete’ assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste.

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2019, n.26228

Accesso ai documenti amministrativi: inammissibilità del ricorso

Il giudizio relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura impugnatoria e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente si limiti a chiedere che l’Amministrazione provveda con riguardo alla sua istanza.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 20/02/2019, n.968

Competenza esclusiva del giudice amministrativo

In relazione alle controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa, sussiste la competenza esclusiva del giudice amministrativo.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/02/2019, n.1563

Mancata pendenza di un giudizio

La mancata pendenza di un giudizio non è ostativa al rilascio dei documenti richiesti dall’azienda titolare del farmaco originator relativi al rilascio dell’AIC e all’inserimento in lista di trasparenza dei farmaci generici, in quanto il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un autonomo diritto all’informazione, accordato per la tutela di questo nel senso più ampio e omnicomprensivo del termine, e dunque non necessariamente ed esclusivamente in correlazione alla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi giuridicamente rilevanti e al fine di assicurare la trasparenza e imparzialità.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 25/01/2019, n.1029

Diritto di accesso: quando è ammissibile?

È ammissibile il diritto di accesso ai documenti amministrativi, anche qualora il richiedente non abbia certezza dell’effettiva esistenza del documento oggetto dell’istanza, dovendo in tal caso l’amministrazione rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza dello stesso.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 05/11/2018, n.1865



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4 Commenti

  1. Buongiorno a tutti voi della legge per tutti. Potete darmi maggiori informazioni a proposito di accesso agli atti amministrativi, in particolare sui soggetti attivi e passivi?

    1. I soggetti obbligati all’esercizio del diritto d’accesso sono: le pubbliche amministrazioni. Nell’ambito di queste vanno ricompresi tutti gli apparati organizzativi centrali e periferici dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Città metropolitane; gli enti pubblici. Nel novero di tali enti vanno ricompresi anche gli enti pubblici economici relativamente allo svolgimento dell’attività di diritto pubblico; i gestori di pubblici servizi; le aziende autonome e speciali. Trattasi di organismi atipici, normalmente privi di personalità giuridica, ma dotati di una propria organizzazione amministrativa, incardinati nell’amministrazione statale, adibiti all’esercizio di attività ed alla gestione di servizi di carattere tecnico-economico e di enti di gestione di pubblici servizi locali, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e statutaria; l’autorità di garanzia e di vigilanza; l’amministrazione comunitaria. Il regolamento CE 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 stabilisce che qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto ad accedere ai documenti delle istituzioni. La stessa possibilità può essere concessa dalle istituzioni anche alle persone fisiche o giuridiche non appartenenti ad alcuno Stato membro; le imprese di assicurazione. Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, contestazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

  2. Vorrei fare copia del mio elaborato scritto finale per il conseguimento della licenza media prodotto nell’estate del 1991. Sono venuto a conoscenza del Foia, il nuovo accesso agli atti amministrativi. Il dirigente scolastico reggente di un Istituto comprensivo ha risposto che la mia richiesta è ascrivibile all’istituto di accesso documentale, perché trattasi di interesse legittimo/ diritto soggettivo. Pertanto, dovrò presentare richiesta motivata. Secondo me lui si sbaglia perché è possibile visionare dati e documenti in possesso della Pubblica amministrazione anche per semplice curiosità e senza bisogno di fornire una specifica motivazione grazie al Foia. Cosa devo fare per ottenere il documento alla luce del Foia?

    1. La cosiddetta normativa FOIA (Freedom of Information Act) prevede che il cittadino, interessato all’accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione competente, possa fare istanza alla medesima, anche non motivata. A questa istanza l’amministrazione destinataria deve rispondere entro trenta giorni. In caso di rifiuto o di mancata risposta entro il predetto termine, il cittadino potrà fare richiesta di riesame della propria istanza al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale dovrà rispondere entro venti giorni, con provvedimento motivato. In caso di ulteriore rifiuto, al cittadino non resterebbe che la via del ricorso in sede giurisdizionale amministrativa (Tar), entro il termine di 30 giorni dall’ultima decisione negativa. Chiarito sinteticamente il procedimento che caratterizza l’accesso civico generalizzato, esaminando lo specifico caso concreto, sembrerebbe che Tizio non possa ottenere il documento amministrativo desiderato alla luce della cosiddetta normativa FOIA, nonostante la stessa affermi che la richiesta di accesso non debba essere motivata. Se è vero, infatti, che questa legge prevede l’accesso civico generalizzato a dati e documenti amministrativi è altrettanto pacifico che la detta normativa ha chiaramente indicato i principi per i quali la stessa è stata prevista: favorire forme diffuse di controllo sul soddisfacimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse collettive, promuovendo, altresì, la partecipazione al dibattito pubblico. In quest’ottica, come chiarito da un’illuminante recente sentenza del Tar del Lazio, sebbene la legge in esame non pretenda che l’accesso civico generalizzato sia caratterizzato da un’istanza motivata di accesso, deve ritenersi implicito che la detta richiesta debba essere rispondente al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica. Pertanto, secondo i giudici, non sono ammissibili quelle richieste che sono annoverabili nell’ambito di un’esigenza conoscitiva esclusivamente privata, individuale, egoistica o di carattere emulativo.Il richiamato Tribunale Amministrativo Regionale precisa, infine, che un’interpretazione diversa della norma in esame, invece di agevolare la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di pregiudicare gli stessi principi che sono alla base del cosiddetto accesso civico generalizzato. Quindi, volendo il lettore copia del suo elaborato di esame del 1991 per mera curiosità, non si evidenzierebbe un interesse di valenza pubblica a fondamento della sua richiesta di accesso/copia, ma semplicemente un fine privato del tutto inconciliabile con l’accoglimento della sua domanda; né la richiesta appare compatibile con un’eventuale esigenza di controllo dell’azione amministrativa e tanto meno conforme all’esigenza di favorire la partecipazione del predetto cittadino al dibattito pubblico. Per queste ragioni l’istanza, per quanto possa richiamarsi alla cosiddetta normativa FOIA, non sarebbe accolta.

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