Conferimento dell’incarico e adempimento dello stesso; onere probatorio incombente sul professionista; diritto al compenso per il lavoro svolto.
Indice
- 1 Criteri di determinazione del compenso spettante al professionista
- 2 Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale
- 3 Contratto d’opera intellettuale e determinazione del compenso
- 4 Diritto al compenso e prescrizione presuntiva triennale
- 5 Contratti d’opera intellettuale: recesso
- 6 Valida pattuizione del compenso tra le parti
- 7 Azione per vizi dell’opera nei confronti del prestatore di opera intellettuale
- 8 Difformità e vizi dell’opera: i termini di prescrizione e decadenza
- 9 Contratto di prestazione d’opera intellettuale: elementi distintivi
- 10 Durata del contratto di prestazione d’opera intellettuale
- 11 Contratto di prestazione d’opera intellettuale: disciplina
- 12 Contratto di prestazione d’opera intellettuale: le tariffe professionali
- 13 Recesso unilaterale del cliente
- 14 Compenso per prestazione d’opera intellettuale
- 15 Progettazione di un edificio
- 16 Accertamento della sussistenza del rapporto di prestazione d’opera intellettuale
- 17 Contratto d’opera intellettuale: recesso
- 18 L’inadempimento del professionista
- 19 Prestazione d’opera intellettuale: pagamento il professionista
- 20 Diritti di utilizzazione economica dell’opera
- 21 La revoca dell’incarico prima del termine convenuto
- 22 Compenso dell’opera prestata e rimborso delle spese
- 23 Prestazioni d’opera intellettuale di natura odontoiatrica
- 24 Rapporto tra committente e professionista incaricato
- 25 Controversia e giurisdizione ordinaria
Criteri di determinazione del compenso spettante al professionista
L’art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, con la conseguenza che assume rilevanza primaria l’accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest’ultimo, vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice.
Corte appello Firenze sez. IV, 07/04/2022, n.662
Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale
Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell’atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti.
Ne deriva che l’inosservanza di tali doveri, quand’anche non contemplati dalla legge professionale, determina l’insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c..
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell’infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989).
Cassazione civile sez. II, 31/03/2022, n.10474
Contratto d’opera intellettuale e determinazione del compenso
In materia di contratto d’opera intellettuale, ai sensi dell’art.2233 c.c., il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene; la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Ne consegue che nel contratto d’opera intellettuale l’onerosità costituisce solo elemento naturale del negozio, essendo ammessa la prestazione gratuita; non sussiste una presunzione neppure iuris tantum di onerosità.
Tribunale Bologna sez. II, 11/03/2022, n.636
Diritto al compenso e prescrizione presuntiva triennale
La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale.
Tribunale Asti, 27/12/2021, n.1050
Contratti d’opera intellettuale: recesso
Primo comma dell’art. 2237 c.c. (in quanto norma speciale dettata per i contratti di prestazione d’opera intellettuale, incompatibile con altre disposizioni afferenti il contratto d’opera in generale o l’appalto), consente al committente di recedere dal contratto ad nutum, a prescindere dalla condotta tenuta dal professionista o dalla presenza di giusti motivi. Tale amplissima facoltà è mitigata unicamente dall’obbligo di rimborsare al prestatore d’opera intellettuale le spese sostenute e di pagare il compenso per le prestazioni già svolte, ma nei termini pattiziamente convenuti per la determinazione degli stessi, alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2225 c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Infatti, nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l’unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l’intera opera, in proporzione della parte realizzata.
Corte appello L’Aquila sez. I, 22/12/2021, n.1880
Valida pattuizione del compenso tra le parti
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l’unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l’intera opera, in proporzione della parte realizzata; in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell’art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia.
Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40182
Azione per vizi dell’opera nei confronti del prestatore di opera intellettuale
In materia di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, le disposizioni di cui all’art. 2226 c.c. non si applicano alla prestazione di opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’incarico di progettare e dirigere i lavori di un fabbricato stante che l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella, manuale, di cui all’art. 2226 c.c., che non è richiamata dall’art. 2230 c.c.
Tribunale Alessandria sez. I, 13/12/2021, n.968
Difformità e vizi dell’opera: i termini di prescrizione e decadenza
In tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, le disposizioni di cui all’art. 2226 c.c. non possono essere applicate alla prestazione d’opera intellettuale ed in particolare alla prestazione del professionista intellettuale che abbia redatto un progetto di ingegneria e/o assunto il compito di direzione dei lavori (oppure l’uno e l’altro insieme), attesa la eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice.
Tribunale Perugia, 26/04/2021, n.655
Contratto di prestazione d’opera intellettuale: elementi distintivi
La fattispecie del contratto di prestazione d’opera intellettuale si individua in virtù della qualità soggettiva delle parti del contratto, anche se entrambe società; in secondo luogo bisogna far riferimento al contenuto delle prestazioni affidate al professionista. Ulteriore elemento importante nell’ambito della qualificazione giuridica del negozio è dato dalla volontà dei contraenti stessi in ordine all’effettivo contenuto del rapporto, così come evincibile dalla regolamentazione contrattuale.
Tribunale Milano sez. VII, 19/04/2021, n.3189
Durata del contratto di prestazione d’opera intellettuale
La sola previsione di un termine di durata del contratto di prestazione d’opera intellettuale non determina di per sé rinuncia al recesso, in quanto è necessario che dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto e di escludere la possibilità di valersi dell’art. 2237 c.c.; in questi casi il giudice è tenuto ad analizzare il caso concreto ed a tenere conto di tutte le pattuizioni convenute, onde verificare la comune intenzione delle parti.
Corte appello Torino sez. III, 12/02/2021, n.176
Contratto di prestazione d’opera intellettuale: disciplina
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall’art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, mentre quella dettata dall’art. 2227 c.c. per il contratto d’opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale.
Tribunale Ferrara sez. I, 25/01/2021, n.42
Contratto di prestazione d’opera intellettuale: le tariffe professionali
Ai sensi dell’art. 2237 comma 1 c.c. non trovano applicazione le tariffe professionali quando nel contratto di prestazione d’opera intellettuale esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso; in tal caso la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l’unica conseguenza della riduzione del compenso pattuito per l’intera opera, in proporzione della parte realizzata.
Tribunale Milano sez. V, 21/01/2020, n.519
Recesso unilaterale del cliente
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall’art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, mentre quella dettata dall’art. 2227 c.c. per il contratto d’opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale.
Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.185
Compenso per prestazione d’opera intellettuale
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Tribunale Ancona sez. I, 08/02/2019, n.253
Progettazione di un edificio
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sé nullo per contrasto con le norme imperative e con l’ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell’oggetto, essendo la prestazione a cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico.
Deve, infatti, reputarsi che poiché il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell’opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia, così che il mancato rispetto di tale canone può determinare la responsabilità per inadempimento.
Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.562
Accertamento della sussistenza del rapporto di prestazione d’opera intellettuale
In tema di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., la sussistenza del rapporto di prestazione d’opera non postula necessariamente una prova scritta dell’incarico, potendo il giudice accertare la sussistenza dello stesso per via delle presunzioni ex art. 2729 c.c.
Corte appello Milano sez. II, 22/10/2018, n.4573
Contratto d’opera intellettuale: recesso
La previsione della facoltà di recesso “ad nutum” del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.
Cassazione civile sez. lav., 07/09/2018, n.21904
L’inadempimento del professionista
In materia di responsabilità professionale il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l’art. 1176, comma 2, c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista, la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell’attività professionale da svolgere, con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d’opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale (e salvo quanto previsto dalla specifica normativa dettata per tale tipo di rapporto), le norme che determinano le conseguenze dell’inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto.
Il regime di responsabilità del professionista (la cd. colpa professionale) è sempre il medesimo, per cui, l’inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell’imperizia, ossia nell’errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.) sia quando – secondo le regole comuni – deve rispondere anche di colpa (art. 1176, comma 2, c.c.).
Tribunale Genova sez. II, 18/01/2018, n.182
Prestazione d’opera intellettuale: pagamento il professionista
Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n.23893
Diritti di utilizzazione economica dell’opera
L’art. 110 legge n. 633 del 1941 non è applicabile quando, come nella fattispecie, il committente abbia acquistato, a titolo originario, i diritti di utilizzazione economica dell’opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore, coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità.
In altri termini, nella specie, non vi è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, nel senso considerato dall’art. 110 cit., ma l’esecuzione di un contratto d’opera professionale che ha consentito all’opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati.
Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, n.13171
La revoca dell’incarico prima del termine convenuto
In tema di prestazione d’opera intellettuale, in caso di revoca dell’incarico prima della sua ultimazione (a prescindere dalle cause della revoca), il professionista ha diritto ad un indennizzo pari al compenso a lui spettante per i lavori compiti fino a quel momento.
Tribunale L’Aquila, 03/02/2016, n.81
Compenso dell’opera prestata e rimborso delle spese
La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 n. 2 c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta.
Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale.
Cassazione civile sez. un., 25/06/2015, n.13144
Prestazioni d’opera intellettuale di natura odontoiatrica
La disciplina sulla decadenza e prescrizione di cui all’art. 2226 cod. civ., in caso di difformità e vizi dell’opera, non si applica al contratto di prestazione d’opera intellettuale per prestazione odontoiatrica, il quale, anche quando si estrinsechi nell’installazione di una protesi dentaria, ha per oggetto un bene immateriale, assumendo rilievo assorbente l’attività, riservata al medico dentista, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi, sicché non sono percepibili, così come per i beni materiali, le difformità o i vizi in essa eventualmente presenti.
Cassazione civile sez. III, 22/06/2015, n.12871
Rapporto tra committente e professionista incaricato
In tema di prestazione d’opera intellettuale, nel caso in cui il professionista si avvalga, nell’espletamento dell’incarico, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, ai sensi dell’art. 2232 c.c., gli eventuali contatti tra il cliente e questi ultimi, in assenza di uno specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano assorbiti nel rapporto tra committente e professionista incaricato.
Tribunale Siena, 04/05/2015, n.401
Controversia e giurisdizione ordinaria
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca di un incarico professionale, trattandosi di prestazione d’opera intellettuale che, ancorché resa in favore di un ente pubblico, è svolta dal libero professionista con piena autonomia organizzativa.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 05/12/2014, n.3172