Violazione di regole elementari di corretto adempimento della prestazione lavorativa; risarcibilità dei danni prevedibili e non prevedibili.
Indice
- 1 Inadempimento contrattuale: risarcimento del danno
- 2 Risoluzione del contratto per inadempimento
- 3 Inadempimento contrattuale di una società e responsabilità risarcitoria
- 4 Impedimento e risoluzione contrattuale
- 5 Obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
- 6 Riparto dell’onere probatorio
- 7 Valutazione dell’inadempimento
- 8 Clausola di esclusività ed inadempimento contrattuale
- 9 Mancata osservanza dell’obbligo di diligenza
- 10 Risarcimento del danno o esatto adempimento
- 11 Inadempimento contrattuale: le conseguenze giuridiche della colpa grave
- 12 Reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato
- 13 Onere probatorio gravante sul lavoratore
- 14 Recesso del professionista: integra l’inadempimento contrattuale
- 15 Competenza del giudice ordinario
- 16 Accertamento dell’inadempimento contrattuale del prestatore d’opera
- 17 Trasferimento del lavoratore e onere probatorio del datore
- 18 L’incasso di assegni
- 19 Revoca implicita dell’incarico dirigenziale: è inadempimento contrattuale della PA
- 20 Prolungata condotta di mancata presa di servizio nella nuova sede
- 21 Danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale
Inadempimento contrattuale: risarcimento del danno
Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (e, in generale, da inadempimento di un’obbligazione, indipendentemente dalla fonte contrattuale di quest’ultima) non può che essere parametrato all’utilità che il creditore avrebbe conseguito nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto. Se, dunque, nel caso di specie, relativo alla richieste di esecuzione di opere necessarie all’eliminazione dei vizi riscontrati nelle parti comuni di un edificio, si parte dal presupposto che il costruttore si era obbligato a consentire l’uso gratuito, da parte del condominio, di una porzione immobiliare nella quale il custode potesse dimorare stabilmente con la propria famiglia (quella specificamente indicata dalle parti ovvero, in caso di richiesta di restituzione, un’altra), la limitazione dell’arco temporale di riferimento al solo periodo di sei mesi si mostra incoerente con l’entità del pregiudizio al quale ragguagliare la liquidazione equitativa.
Cassazione civile sez. II, 08/03/2022, n.7520
Risoluzione del contratto per inadempimento
In caso di appalto di servizi, a fronte dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l’esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi di pulizia stipulato da un Condominio).
Cassazione civile sez. II, 09/02/2022, n.4079
Inadempimento contrattuale di una società e responsabilità risarcitoria
L’inadempimento contrattuale di una società non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, atteso che tale responsabilità , di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili al comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi. Trattandosi poi di un’azione di natura extracontrattuale, ricade sul socio o sul terzo che agisce in giudizio l’onere della prova in relazione alla condotta dolosa o colposa dell’amministratore, all’esistenza del danno ingiusto e del relativo ammontare, nonché dell’esistenza del nesso causale.
Sotto il profilo soggettivo, il dolo dell’amministratore deve consistere nella consapevolezza dell’obiettiva idoneità dell’atto che si accinge a compiere a cagionare un danno ai suoi naturali destinatari o nella volontà di compierlo nonostante la prevedibilità del suo concreto verificarsi; la colpa invece consiste nel comportamento parimente cosciente, il cui evento pregiudizievole si determini per negligenza, imprudenza o imperizia.
Tribunale Cosenza sez. I, 04/02/2022, n.188
Impedimento e risoluzione contrattuale
In tema di vendite immobiliari, nel caso in cui non venga consegnato il certificato di abitabilità dell’immobile a causa della presenza di difformità, prima di pronunciare lo scioglimento del vincolo negoziale per inadempimento occorre verificare in concreto l’importanza e la gravità di tali vizi in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, con la conseguenza che se in nel corso del giudizio si accerti che si tratta di difformità lievi, sanabili con la mera presentazione di una domanda di concessione in sanatoria, la risoluzione non può essere pronunciata perché l’inadempimento ha scarsa importanza.
Tribunale Monza sez. I, 03/02/2022, n.268
Obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
L’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.
Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, n.1627
Riparto dell’onere probatorio
Nel caso di inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno o ancora per l’adempimento deve provare il titolo del suo diritto ed il relativo termine di scadenza; il debitore è invece tenuto a provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, ossia l’avvenuto adempimento. Tale regola opera anche nel caso in cui il creditore deduca non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento.
Tribunale Bari sez. II, 12/01/2022, n.151
Valutazione dell’inadempimento
Ai fini della risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 l. fall. ha rilevanza il solo profilo oggettivo della gravità dell’inadempimento e non anche quello soggettivo della sua effettiva imputabilità al debitore concordatario.
La natura ibrida del concordato preventivo osta ad una traslazione tout court della disciplina dettata per l’inadempimento contrattuale e i relativi rimedi, pertanto non trovano applicazione né le disposizioni civilistiche relative all’elemento soggettivo né quelle relative alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Una rinegoziazione delle condizioni di adempimento appare possibile solo in presenza di un accadimento eccezionale quale la pandemia da Covid 19, non potendo trovare applicazione nei casi in cui il mancato adempimento della proposta di concordato abbia origini diverse dalla crisi pandemica, come nel caso di specie.
Tribunale S.Maria Capua V., 11/01/2022
Clausola di esclusività ed inadempimento contrattuale
In tema di contratti assicurativi con specifica clausola di esclusiva con l’impegno dell’assicurato di non mettersi in trattativa con terze società per il medesimo contratto né tantomeno di stipulare altro contratto, non vi è alcun inadempimento contrattuale dell’assicurato abbia contattato altre società ovvero stipulato altro contratto a seguito di risposta generica ed insoddisfacente del proprio assicuratore in ordine ad una riquotazione che tenesse conto delle proprie esigenze.
Corte appello Campobasso, 11/01/2022, n.10
Mancata osservanza dell’obbligo di diligenza
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
Cassazione civile sez. II, 04/01/2022, n.127
Risarcimento del danno o esatto adempimento
In caso di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l’esatto adempimento deve dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell’inadempimento della controparte; sul debitore convenuto incombe invece l’onere di dimostrare di aver adempiuto, così estinguendo l’altrui pretesa. Analogo principio si pone nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, quando viene sollevata eccezione di inadempimento ex c.c., art. 1460, potendo ciascuna delle parti rifiutarsi di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione, nel qual caso risultano invertiti i ruoli delle parti in lite.
Tribunale Pisa sez. I, 31/12/2021, n.1697
Inadempimento contrattuale: le conseguenze giuridiche della colpa grave
In tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l’imputabilità va estesa anche ai danni imprevedibili.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che il lavoratore, coscientemente inadempiente all’obbligo di informare il datore di lavoro sulle caratteristiche della società cui era stata affidata in subappalto l’esecuzione di determinati lavori, fosse tenuto a risarcire i danni conseguenti all’inadempimento della subappaltatrice, perché imprevedibili in difetto di prova della inaffidabilità della stessa).
Cassazione civile sez. lav., 08/10/2019, n.25168
Reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato
La reintegrazione in servizio del lavoratore illegittimamente licenziato deve avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie. Il successivo trasferimento ad altra unità produttiva è possibile solo se giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; con la conseguenza che, al di fuori di tali condizioni, il trasferimento integra un inadempimento contrattuale e giustifica, sia quale attuazione dell’eccezione di inadempimento sia in considerazione dell’inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente ad assumere servizio nella sede diversa alla quale sia stato destinato.
(Nella specie la Suprema corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro destinatario dell’ordine di reintegra che, verificata l’assenza di posti disponibili presso la sede di lavoro originaria, aveva disposto il trasferimento in una nuova sede del lavoratore illegittimamente licenziato, che lo aveva rifiutato).
Tribunale Milano sez. lav., 12/07/2019
Onere probatorio gravante sul lavoratore
Il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia e/o lo svolgimento di attività idonea a ritardate la guarigione (come nel caso in esame) ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto.
Lo svolgimento di altra attività, infatti, sia essa ludica, sia essa lavorativa, può costituire indice della simulazione fraudolenta dello stato di malattia tutte le volte in cui sia incompatibile con la patologia che giustifichi l’assenza dal posto di lavoro e, sotto diverso ma convergente profilo, anche il mero pericolo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nel recupero dell’integrità psicofisica del lavoratore sono indici di un grave inadempimento contrattuale.
Corte appello L’Aquila sez. lav., 06/06/2019, n.411
Recesso del professionista: integra l’inadempimento contrattuale
Ai sensi dell’art. 1382 c.c., la penale presuppone l’inadempimento ovvero il ritardo nell’adempimento della parte, ed ha come effetto quello di limitare il risarcimento del danno proprio al pagamento della somma prestabilita dai contraenti al momento della conclusione dell’accordo.
Di conseguenza, nel caso specifico di mandato professionale, quando al cliente viene attribuito il diritto di revocare il mandato in qualsiasi momento, e ciò senza alcun obbligo di motivazione, da ciò si desume che il recesso unilaterale, lungi dall’integrare gli estremi di un inadempimento contrattuale, costituisce, al contrario, esercizio di un diritto, e dunque attività del tutto legittima, ciò coerentemente con quanto disposto dall’art. 2237 c.c.
Tribunale Monza sez. I, 07/05/2019, n.1046
Competenza del giudice ordinario
Le Asl godono di una disciplina speciale in quanto operano, anche mediante l’assunzione di atti di macro organizzazione, con autonomia imprenditoriale, sotto l’egida della disciplina dettata dal diritto privato; pertanto anche il sindacato sui vizi di tali atti, e sui conseguenti effetti sul rapporto di lavoro privatizzato (o meglio, contrattualizzato) alle dipendenze della p.a., vertendo su categorie civilistiche, dovendosi giudicare la condotta censurata dell’amministrazione in termini di puro inadempimento contrattuale, spetta al g.o.
Corte appello Torino sez. lav., 17/01/2019, n.14
Accertamento dell’inadempimento contrattuale del prestatore d’opera
Il contratto d’opera, a differenza del contratto di appalto, si caratterizza per il prevalente lavoro dell’obbligato preposto, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Pertanto, nelle controversie aventi a oggetto l’accertamento dell’inadempimento del prestatore d’opera, la disciplina applicabile nei confronti del convenuto è quella generale in materia di inadempimento contrattuale prevista dagli articoli 1453 e 1455 del Cc e non la disciplina speciale prevista dall’articolo 2226 del codice civile.
Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato il contratto concluso tra l’attore e il convenuto quale contratto d’opera e non d’appalto, in quanto si trattava di un’impresa individuale con un unico addetto, priva di una organizzazione di media o grande impresa.
Tribunale Padova sez. II, 18/07/2018, n.1547
Trasferimento del lavoratore e onere probatorio del datore
L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive.
Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., sia in considerazione dell’inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato.
Pertanto, a seguito della riammissione in servizio deve ritenersi legittimo ed efficace il trasferimento presso altra sede a fronte della prova della sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative ex art. 2103 c.c., il cui onere è posto in capo al datore di lavoro.
Tribunale Isernia sez. lav., 16/03/2018, n.104
L’incasso di assegni
Integra un mero inadempimento contrattuale e non appropriazione indebita aver incassato degli assegni consegnati come corrispettivo di un lavoro che non è stato eseguito. (Nel caso di specie erano stati consegnati assegni postdatati per l’esecuzione di un contratto d’appalto).
Corte appello Perugia, 05/03/2018, n.93
Revoca implicita dell’incarico dirigenziale: è inadempimento contrattuale della PA
La posizione di diritto soggettivo di cui è titolare il dirigente immesso nel ruolo in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma del pubblico impiego (D.Lgs n. 29 del 1993), non può permanere dopo l’entrata in vigore della predetta riforma, per evidente incompatibilità con la disciplina della dirigenza contenuta in tale riforma, caratterizzata dalla temporaneità degli incarichi e dalla esclusione della configurabilità di diritti soggettivi a conservare determinate tipologie di incarico dirigenziale.
Il datore di lavoro pubblico deve attivarsi per “armonizzare” la posizione soggettiva del dirigente – degradata, a seguito della riforma del pubblico impiego (D.Lgs n. 29 del 1993), da diritto soggettivo a conservare determinate tipologie di incarico ad interesse legittimo all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo – con il nuovo assetto organizzativo del settore, predisponendo un contratto individuale contenente il nuovo inquadramento del dirigente e la relativa tempistica con la conseguenza che, se ciò non avviene, la revoca implicita dell’incarico dirigenziale configura un inadempimento contrattuale della PA medesima, produttivo di un danno risarcibile, perché non rispettoso dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2017, n.28879
Prolungata condotta di mancata presa di servizio nella nuova sede
In tema di lavoro subordinato, la prolungata condotta di mancata presa di servizio nella sede di nuova assegnazione costituisce un inadempimento contrattuale immediatamente percepibile sulla base del senso comune costituendo violazione di regole elementari di corretto adempimento della prestazione lavorativa quale è quella della presentazione al lavoro da parte del lavoratore secondo le prescrizioni ricevute e rientra pertanto nelle ipotesi di infrazione disciplinare in relazione alle quali non può farsi questione di affissione o meno del codice disciplinare.
Tribunale Napoli sez. lav., 16/12/2016, n.9345
Danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale
Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Ne consegue che, ai fini del risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie, nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un’ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall’ art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall’art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l’inadempimento del datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2016, n.5590