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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: ultime sentenze

5 Luglio 2021 | Autore:
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare; figli di minore età; mutamento della capacità economica; causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Stato di bisogno sopperito da soggetti diversi dall’obbligato

Il genitore che non adempie al proprio obbligo di mantenimento è responsabile della violazione degli obblighi di assistenza familiare anche nel caso in cui lo stato di bisogno dei figli minori venga meno grazie all’intervento dell’altro genitore o di altri soggetti tenuti alla corresponsione (gli ascendenti).

Tribunale Nola, 04/05/2021, n.574

Non punibilità per tenuità del fatto

Il solo comportamento penalmente rilevante per il coniuge obbligato, in virtù del provvedimento di separazione, a versare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, è quello che determina il venir meno dei messi di sussistenza del beneficiario sia a seguito di omissione totale che parziale. Pertanto nel caso in cui non venga ravvisato lo stato di bisogno dell’avente diritto al mantenimento congiuntamente all’esistenza di gravi e comprovate difficoltà economiche dell’obbligato, quest’ultimo deve essere mandato assolto per il contestato reato di cui all’art. 570 c.p.

Tribunale Napoli sez. V, 04/05/2021, n.3245

Violazione obblighi di assistenza familiare: esclusione della responsabilità

Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai fini dell’assenza di responsabilità, il soggetto obbligato deve dimostrare di trovarsi in uno stato di assoluta impossibilità, non essendo sufficiente il semplice stato di disoccupazione. Di contro, non può escludersi i alcun modo la responsabilità dell’obbligato quando questi non neghi di aver mancato ai propri obblighi giustificando tale suo atteggiamento come conseguenza dell’allontanamento del coniuge e del figlio dalla casa familiare, con il quale il figlio ha manifestato di non volere alcun rapporto con lui.

Tribunale Nola, 29/04/2021, n.868

Presupposti per la configurabilità del reato

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita.

Tribunale Trieste, 13/04/2021, n.545

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: il dolo

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la colpevolezza del soggetto obbligato non può essere esclusa a seguito delle dimissioni volontarie dal posto di lavoro. Infatti, l’assenza di una condizione di assoluta impossibilità ad adempiere evidenzia il dolo della condotta omissiva.

Tribunale Trieste, 23/03/2021, n.362

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: responsabilità del padre

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare viene ad integrazione anche nel caso in cui l’altro genitore ovvero i parenti di questo, come nel caso di specie, provvedono in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole.

Cassazione penale sez. VI, 26/06/2019, n.38690

Genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento per i figli minori

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, se il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori svolga attività lavorativa saltuaria in nero, non può essere considerato indigente per cui la condotta integra il reato.

Tribunale L’Aquila sez. lav., 05/06/2019, n.196

Quando non sussiste la violazione di obblighi di assistenza familiare?

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n.898 e 570 cod.pen. qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali.

Cassazione penale sez. VI, 04/06/2019, n.36392

Violazione di obblighi di assistenza familiare: la responsabilità penale

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli di minore età la mancanza di attività lavorativa causata anche da condizioni di salute non esimono dalla responsabilità penale per il reato se la persona è mantenuta da terze persone, quali familiari o congiunti, e da disponibilità di denaro liquido.

(Nel caso di specie si trattava della madre che era sempre stata mantenuta dalla sorella e dal compagno di questa e che non aveva versato se non esigue somme di danaro all’ex marito per il mantenimento delle figlie di minore età che vivevano con lo stesso).

Tribunale Torino sez. VI, 23/04/2019, n.941

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: condizione soggettiva di stato di bisogno

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita.

Cassazione penale sez. VI, 27/02/2019, n.17766

Quando ricorre lo stato di bisogno?

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare lo stato di bisogno non è escluso dal fatto che la persona avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza si sia procacciata tali mezzi con il proprio lavoro, costretta dalla necessità di non soccombere, quando la prestazione del lavoro importi per il soggetto passivo gravi sacrifici; il suddetto stato di bisogno del figlio minore, infatti, ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre con i proventi del suo lavoro, giacché i genitori sono obbligati a mantenere la prole in proporzione delle rispettive sostanze.

Tribunale Trento, 05/02/2019, n.13

Reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: il caso concreto

Ai fini dell’accertamento del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall’articolo 570, comma 2, del Cp, è necessario tener contro di tutte le circostanze del caso concreto, compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi, ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

In altri termini, anche a fronte di un inadempimento rilevante, non necessariamente si è in presenza dell’azione tipica della sottrazione agli obblighi economici, o comunque di una condotta connotata dall’elemento psicologico del reato, anche in considerazione del fatto che un parziale inadempimento potrebbe essere legato a particolari circostanze, come il mutamento di capacità economica dell’obbligato nel frattempo intervenuto.

Ciò posto, nel caso di specie, l’imputato, condannato in primo grado per aver omesso di prestare mezzi di sussistenza In favore dei figli minori per più di un anno, è stato assolto per mancanza dell’elemento psicologico del reato, in quanto il suo parziale inadempimento era giustificato dalla intervenuta diversa situazione economica, avendo il medesimo comunque destinato alla famiglia, durante il periodo in contestazione, somme di denaro “direttamente o indirettamente”.

Corte appello Palermo sez. IV, 20/02/2019, n.839

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: cosa deve accertare il giudice penale?

In materia di figli minori che sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare allorché il genitore separato che non adempie, anche solo parzialmente, agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore dei figli minori, essendo escluso ogni accertamento in sede penale sulla effettiva capacità proporzionale di ciascun coniuge di concorrere al soddisfacimento dei bisogni dei minori e spettando al solo giudice civile tale verifica, in quanto la disposizione incriminatrice si limita a sanzionare la condotta di inadempimento.

Tribunale Campobasso, 31/01/2019, n.34

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: la particolare tenuità del fatto

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. (Fattispecie relativa al mancato pagamento di tre mensilità dell’assegno divorzile stabilito dal giudice civile in favore dei figli minori).

Cassazione penale sez. VI, 09/01/2019, n.16847

Divorzio e di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Nell’ipotesi di continuazione tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di divorzio e di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza è necessario verificare lo stato di bisogno degli aventi diritto.

Cassazione penale sez. VI, 16/10/2018, n.54646

Valutazione dello stato di bisogno dei figli minori

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno dei figli minori, in assenza di determinazioni del giudice civile relative al loro mantenimento, deve accertarsi tenendo conto delle ordinarie necessità e delle somme in precedenza versate dall’obbligato.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato che l’inadempimento si era protratto per meno di due mesi e che erano state comunque pagate le spese relative all’abitazione coniugale e le rette scolastiche).

Cassazione penale sez. VI, 05/12/2018, n.1327



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