Applicazione della pena su richiesta delle parti, beneficio della sospensione condizionale della pena; sentenza di patteggiamento.
Indice
- 1 Diniego della sospensione condizionale
- 2 La richiesta di sospensione condizionale di imputato
- 3 Violazione obblighi di assistenza famigliare
- 4 Nuova condanna: quando il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena?
- 5 La condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa
- 6 Patteggiamento e richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena
- 7 Sospensione condizionale e configurabilità dell’errore materiale
- 8 Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
- 9 Sospensione condizionale della pena: è subordinata alla demolizione dell’opera abusiva?
- 10 Sospensione condizionale della pena e permesso di soggiorno
- 11 Condanne penali del partecipante alla gara
- 12 Sospensione condizionale della pena: revoca in esecutivo
- 13 Impugnazione della sentenza d’appello
- 14 Rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena
- 15 La sospensione condizionale concessa con sentenza di patteggiamento
- 16 Sospensione condizionale della pena per imputato settantenne
- 17 Sospensione condizionale della pena: è accordata solo in maniera condizionata
- 18 Cosa impedisce la revoca della sospensione condizionale?
Diniego della sospensione condizionale
Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., l’estinzione del reato cui essa si riferisce.
Cassazione penale sez. III, 12/10/2021, n.43095
La richiesta di sospensione condizionale di imputato
La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio.
Cassazione penale sez. VI, 02/02/2021, n.8535
Violazione obblighi di assistenza famigliare
In tema di violazione degli obblighi di assistenza famigliare e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento delle somme a titolo di mantenimento, non c’è alcuna ragione giuridica per escludere dal computo dei versamenti rilevanti quelli eseguiti in epoca precedente all’emissione della sentenza penale di condanna. È erronea, quindi, l’affermazione del giudice dell’esecuzione, secondo la quale non potrebbero imputarsi all’adempimento i versamenti effettuati nei mesi e negli anni antecedenti. È erroneo, ancora, attribuire rilevanza, come indicato dal giudice dell’esecuzione, al fatto che nel giudizio di cognizione la difesa dell’imputato non abbia allegato versamenti antecedenti, e che essi, quindi, non siano stati computati e valutati nella sentenza penale di condanna.
Cassazione penale sez. I, 24/11/2020, n.8285
Nuova condanna: quando il giudice può disporre la sospensione condizionale della pena?
Il giudice, nell’infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., solo ove ritenga che l’imputato sia meritevole in concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deve procedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato.
Cassazione penale sez. I, 11/09/2020, n.35848
La condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa
Una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché in tal caso opera il disposto dell’art. 168, comma 1, c.p., che fa salva la previsione dell’ultimo comma dell’art. 164 stesso codice. Ciò, naturalmente, salvo l’ulteriore caso in cui la seconda sospensione della pena venga ad essere anch’essa assoggettata a revoca per effetto di una condanna successiva.
Cassazione penale sez. I, 15/07/2020, n.23746
Patteggiamento e richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena
In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l’imputato abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 1, c.p., trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata.
Cassazione penale sez. V, 13/11/2019, n.49481
Sospensione condizionale e configurabilità dell’errore materiale
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l’efficacia dell’accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un’ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto
(Fattispecie soggetta “ratione temporis” alla disciplina anteriore alle previsioni di cui agli artt. 130, comma 1-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione alle quali, peraltro, la Corte ha osservato che la tipizzazione, come particolare causa di correzione, della rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non esclude l’applicabilità della procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui essa sia affetta da altre ipotesi di errore materiale).
Cassazione penale sez. I, 25/06/2019, n.37243
Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
La decisione del giudice di merito in ordine alla concessione ovvero al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena costituisce il frutto di un giudizio di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cassazione penale sez. III, 11/06/2019, n.37533
Sospensione condizionale della pena: è subordinata alla demolizione dell’opera abusiva?
In tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l’ordine di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata.
(In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero).
Cassazione penale sez. III, 31/05/2019, n.38476
Sospensione condizionale della pena e permesso di soggiorno
La concessione della sospensione condizionale della pena è irrilevante ai fini del rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, ciò in quanto si tratta di giudizio formulato in campo penale che non pregiudica né condiziona le autonome valutazioni del Questore sul periculum della presenza dello straniero in Italia, in relazione alla sua condotta di vita.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 28/05/2019, n.1216
Condanne penali del partecipante alla gara
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’eventuale sospensione condizionale della pena non esime il partecipante alla gara dall’obbligo di indicare la condanna subita, non potendo del resto l’operatore effettuare una sorta di personale selezione delle condanne subite, non dichiarando quelle per le quali ha ottenuto taluni benefici previsti dalla legislazione penale.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 20/05/2019, n.1138
Sospensione condizionale della pena: revoca in esecutivo
È legittima la revoca “in executivis” della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d’appello può esercitare anche d’ufficio ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell’esecuzione.
Cassazione penale sez. I, 10/05/2019, n.30709
Impugnazione della sentenza d’appello
Sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d’appello che ometta di revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 164, comma 4, c.p., nota al giudice della cognizione, poiché, in tal caso, la richiesta di revoca non potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Cassazione penale sez. V, 09/05/2019, n.25805
Rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena
La richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti, essendo il lavoro di pubblica utilità una misura sostituiva che costituisce una alternativa – e non una aggiunta – al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Cassazione penale sez. IV, 19/04/2019, n.26091
La sospensione condizionale concessa con sentenza di patteggiamento
La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l’entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.
Cassazione penale sez. I, 16/04/2019, n.29847
Sospensione condizionale della pena per imputato settantenne
In tema di sospensione condizionale della pena, qualora solo alcuni dei fatti criminosi avvinti dal vincolo della continuazione sono stati commessi in epoca in cui l’imputato non aveva ancora compiuto i settant’anni, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 163, comma terzo, cod. pen. che permette il riconoscimento del beneficio quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale fino a anni due e mesi sei, se tutti i reati, e non solo alcuni di essi, sono stati commessi dopo il raggiungimento di tale età.
Cassazione penale sez. III, 12/04/2019, n.28374
Sospensione condizionale della pena: è accordata solo in maniera condizionata
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest’ultimo alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un’espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.
Cassazione penale sez. V, 11/04/2019, n.19721
Cosa impedisce la revoca della sospensione condizionale?
La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.
Cassazione penale sez. I, 10/04/2019, n.26685