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Allontanamento dalla casa familiare: ultime sentenze

21 Giugno 2022 | Autore:
Allontanamento dalla casa familiare: ultime sentenze

Misure cautelari personali; ordine di protezione contro gli abusi familiari; reiterazione del reato.

Convivente alcolista: maltrattamenti contro la propria compagna

Il convivente alcolista che ha commesso il reato di maltrattamenti in famiglia contro la propria compagna può essere sottoposto a misure che ne limitano la libertà personale, al fine di scongiurare il rischio di reiterazione della condotta criminosa. Tuttavia, la gradazione della limitazione della libertà personale deve essere approfonditamente valutata al momento dell’adozione della misura. A ricordarlo è la Cassazione bocciando la decisione del Tribunale del riesame che, nel confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari, non aveva preso in considerazione alcune circostanze di fatto che potevano far propendere per l’applicazione di una misura di sicurezza come l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da essa frequentati oppure il divieto di dimora nel medesimo Comune della vittima. Nel caso di specie, infatti, vi era stata la fine della convivenza, il cambio di residenza e la presa di contatto con il Sert del luogo della nuova dimora, tutti elementi che non sono stati in alcun modo valorizzati dai giudici.

Cassazione penale sez. VI, 18/01/2022, n.4213

Casa in affitto vicino alla moglie nonostante il divieto di avvicinamento

Va confermata l’ordinanza di sostituzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la misura degli arresti domiciliari, per l’uomo che ha violato tale prescrizione prendendo in affitto un appartamento vicino alla abitazione delle vittima, risultando irrilevante la circostanza relativa al mancato trasloco dell’uomo nell’immobile.

Cassazione penale sez. VI, 03/12/2021, n.4208

Convalida dell’allontanamento dalla casa familiare

Anche ai fini della convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di cui all’art. 384-bis c.p.p. nel caso di maltrattamenti ai danni dei familiari, deve valere il canone di valutazione utilizzabile ai fini della convalida dell’arresto eseguito dalla P.G., nel senso che il Giudice deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha disposto la misura precautelare, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità

Cassazione penale sez. VI, 24/06/2020, n.21213

Convalida dell’allontanamento dalla casa familiare: la valutazione del giudice

In tema di convalida dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell’operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall’art. 282-bis, comma 6, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve valutare la sussistenza del “fumus commissi delicti” secondo una verifica “ex ante”, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione del provvedimento).

Cassazione penale sez. VI, 27/05/2020, n.17680

Divieto di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento

L’applicazione congiunta delle misure cautelari serve a evitare, in un’ottica di proporzione e adeguatezza, l’imposizione di una misura più afflittiva quando le esigenze cautelari possono essere ugualmente preservate da due misure nel complesso meno cogenti, con minor sacrificio della libertà personale dell’indagato (fattispecie relativa all’applicazione congiunta del divieto di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento).

Cassazione penale sez. V, 04/02/2020, n.12503

La prognosi di reiterazione del reato

Presupposto per l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare è la prognosi di reiterazione del reato, dovendo sussistere un pericolo non solo concreto ma anche attuale, diversamente l’adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell’art. 330 c.c. avrà luogo nel caso in cui il genitore abbia posto in essere una condotta gravemente pregiudizievole per l’interesse del minore.

Con riferimento al caso di specie, l’esclusione delle esigenze cautelari, nel caso in cui la condotta di aggressione del genitore nei confronti dei figli minori risulti sporadica e occasionale, non influisce sull’adozione dei provvedimenti di cui al citato articolo, essendo a tal fine necessario, quale unico presupposto, la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale.

Tribunale minorenni Caltanissetta, 05/04/2019

Tutela contro gli abusi familiari

La tutela contro gli abusi familiari, prevista dall’art. 5 della l. n. 154/2001, prevede quali presupposti oltre al legame familiare di coniugio o more uxorio, la convivenza con l’autore del comportamento pregiudizievole, nel caso di specie non può quindi essere accolta la richiesta di tutela, con conseguente allontanamento dalla casa familiare, proposta dall’ex coniuge nei confronti del nuovo compagno della moglie, che convive con la stessa e la figlia in appartamento attiguo, ma separato e distinto da quello del richiedente.

Tribunale Milano sez. IX, 04/07/2019, n.12196

Allontanamento dalla casa familiare: la reiterazione del reato

Presupposto per l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare è la prognosi di reiterazione del reato, dovendo sussistere un pericolo non solo concreto ma anche attuale, diversamente l’adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell’art. 330 c.c. avrà luogo nel caso in cui il genitore abbia posto in essere una condotta gravemente pregiudizievole per l’interesse del minore.

Con riferimento al caso di specie, l’esclusione delle esigenze cautelari, nel caso in cui la condotta di aggressione del genitore nei confronti dei figli minori risulti sporadica e occasionale, non influisce sull’adozione dei provvedimenti di cui al citato articolo, essendo a tal fine necessario, quale unico presupposto, la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale.

Tribunale minorenni Caltanissetta, 05/04/2019

Lesioni personali dolose e percosse 

È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, comma 2, c.p., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del comma 1 dell’art. 577 c.p., come modificato dall’art. 2 l. 11 gennaio 2018, n. 4.

Per effetto di tale disposizione, infatti, mentre l’omicidio del coniuge, anche separato, è considerato più grave dell’omicidio del coniuge divorziato, invece le lesioni volontarie lievissime in danno del primo vedono, all’opposto, un contrasto meno energico rispetto a quelle in danno del secondo, perché la competenza del giudice di pace esclude l’adozione di misure cautelari personali quali l’allontanamento dalla casa familiare a tutela del coniuge, anche separato, che subisca tale violenza domestica. Analoga considerazione vale per la parte di un’unione civile che subisca una violenza domestica in costanza dell’unione o dopo la cessazione della stessa.

Corte Costituzionale, 14/12/2018, n.236

Istanza di concessione dell’allontanamento dalla casa familiare

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all’articolo 342-bis del Cc, il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario – stante l’espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell’articolo 736-bis del Cpc, introdotto dall’articolo 3 della legge n. 154 del 2001, – né con ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

Tale principio non muta solo per il fatto che il reclamo sia stato portato all’esame della Corte d’appello, anziché del tribunale, perché il provvedimento di base reclamato era stato reso dal tribunale – per l’irrilevanza – ai fini dell’ammissibilità del controllo – dell’organo giurisdizionale che lo ha pronunciato.

Cassazione civile sez. I, 22/06/2017, n.15482

Imputato sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare

È valida la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace effettuata, presso il domicilio dichiarato, a mani del familiare qualificatosi come convivente, a nulla rilevando che nel frattempo l’imputato sia stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, in quanto l’applicazione di tale misura non comporta, di per sé, il venir meno del diretto collegamento con detto domicilio e la rescissione del rapporto di convivenza con i familiari che ivi si trovano, dovendosi quest’ultimo intendere come basato, più che sulla continuità della coabitazione, sulla persistenza dei vincoli che legano i membri di una stessa famiglia.

Cassazione penale sez. III, 22/09/2016, n.5242

Allontanamento dalla casa familiare: presupposto

In tema di misure cautelari personali, il presupposto della misura dell’allontanamento dalla casa familiare non è la condizione di “attuale” coabitazione dei coniugi, ma l’esistenza di una situazione per cui all’interno della relazione familiare prendono corpo condotte in grado di minacciare l’incolumità fisica e psichica di una persona.

Cassazione penale sez. VI, 17/09/2015, n.17950

Allontanamento dalla casa coniugale disposto dal giudice

La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare è misura proporzionata e preventiva del reato di maltrattamenti in famiglia.

Ufficio Indagini preliminari Bari, 30/12/2015

Lesioni volontarie

Nel caso di soggetto indagato per lesioni volontarie ai danni della ex compagna con le aggravanti comuni di cui all’art. 61, commi 1 e 11, c.p., trova applicazione la misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) con le prescrizioni aggiuntive di cui al comma 2 dello stesso, e non la più grave misura prevista dall’art. 282 bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare).

Ufficio Indagini preliminari Nola, 18/11/2014

Allontanamento dalla casa di abitazione e stalking

In tema di misure cautelari personali, il riferimento normativa all’allontanamento dalla casa familiare non consente una dilatazione della sfera di operatività della misura, tale da ricomprendervi fattispecie caratterizzate dall’insussistenza di una situazione per cui all’interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l’incolumità della persona (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa di abitazione non sia applicabile al delitto di stalking realizzato dall’indagato nei confronti dei vicini di casa).

Cassazione penale sez. V, 19/03/2014, n.27177

Bilanciamento di interessi tra marito allontanato e vittime degli abusi familiari

In tema di allontanamento dalla casa familiare ex art. 342 bis e 342 ter c.c., nel bilanciamento di interessi contrapposti tra il marito allontanato e quelli delle vittime degli abusi familiari deve darsi nettamente la prevalenza a questi ultimi ad essere tutelati da ulteriori atti di aggressione e a vivere in un ambiente sereno e non contaminato da comportamenti vessatori e prevaricatori del familiare violento.

Tribunale Monza sez. IV, 07/05/2012



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2 Commenti

  1. Il mio matrimonio è in crisi da diverso tempo…Io e mio marito non andiamo più d’accordo, al punto che anche una semplice conversazione è diventata insostenibile. Far funzionare un rapporto di coppia, si sa, non è certo una passeggiata. Spesso è difficile trovare un punto d’incontro e l’orgoglio, soprattutto, gioca un ruolo fondamentale. Quando il matrimonio attraversa una crisi, però, ho sempre cercto di dialogare nel modo più civile possibile, cercando di chiarire la situazione.Ora, il rapporto risulta ormai irrecuperabile e sto pensando di allontanarmi da casa per andare a vivere altrove. Posso farlo? quali può comportare l’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione? Aiutatemi, per favore!

    1. La scelta di allontanarsi dalla casa coniugale senza un motivo giustificato potrebbe far scattare una pronuncia di addebito della separazione (ossia di attribuzione della responsabilità della separazione a carico di chi si è allontanato). Di conseguenza, il coniuge che si è allontanato perde il diritto all’assegno di mantenimento. Questo perché il coniuge che decide di andare via di casa con l’intenzione di non tornarci più rende impossibile la prosecuzione della convivenza. Se la fine del matrimonio è dipesa proprio dall’allontanamento di un coniuge dalla casa coniugale, allora il giudice – qualora sussista una specifica richiesta in tal senso – potrà pronunciare una sentenza di separazione con addebito. In altri termini, la colpa della separazione viene attribuita al soggetto che ha violato il dovere di coabitazione. Tuttavia l’abbandono del tetto coniugale non comporta in automatico l’addebito della separazione. Affinchè l’allontanamento dalla casa sia causa di addebito è necessario che ricorrano i seguenti due presupposti: sia la causa della crisi coniugale e non una conseguenza della stessa. Se, infatti, la convivenza tra i coniugi era già insostenibile, perché il matrimonio era finito da diverso tempo, sarà comunque difficile una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ha violato il dovere di coabitazione; non sia stato determinato da una giusta causa, ovvero da una situazione, da un avvenimento o comunque dal comportamento dell’altro coniuge. Si pensi, ad esempio, al marito che picchia la moglie, alle vessazioni (fisiche e psicologiche). In questo caso, l’allontanamento dalla casa coniugale è pienamente legittimo. In sostanza, avrai compreso che non si può parlare di rottura del matrimonio provocata dall’allontanamento dalla casa coniugale, allorquando esso sia avvenuto nel contesto di una situazione già irrimediabilmente compromessa. In ogni caso, è comunque sempre il coniuge che chiede l’addebito della separazione a dover fornire la prova che a causare la separazione sia stato proprio l’allontanamento dalla casa coniugale da parte del coniuge. In questo senso, potrebbero essere utili le testimonianze, ad esempio dei genitori o di altri soggetti terzi, per dimostrare che l’allontanamento abbia determinato appunto la rottura del matrimonio.

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