Idoneità del genitore affidatario; ripartizione di compiti e di responsabilità; pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico del minore; oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori.
Indice
- 1 Regola affidamento condiviso: quando è derogabile?
- 2 Affidamento condiviso dei figli nati fuori dal matrimonio
- 3 Affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso uno dei genitori
- 4 Affido condiviso: la frequentazione paritaria
- 5 Affidamento e diritto di visita della prole
- 6 Provvedimenti meramente attuativi dell’affidamento dei figli minori
- 7 Affido condiviso: presupposti
- 8 Interesse del minore
- 9 Principio dell’affidamento condiviso dei figli e deroghe
- 10 Separazione dei coniugi
- 11 Tempi di permanenza con i genitori
- 12 Domanda di revisione sull’affido del minore
- 13 L’affidamento dei figli
- 14 Conflittualità tra coniugi ed esclusione dell’affido condiviso
- 15 Separazione: affido condiviso e residenza dei figli
- 16 Affidamento condiviso: quando è impossibile?
- 17 Affidamento condiviso dei figli: requisiti
- 18 Gravi inadeguatezze genitoriali
- 19 Separazione ed esercizio discontinuo del diritto di visita
- 20 Affidamento condiviso: il collocamento presso uno dei genitori
- 21 Divorzio congiunto: cos’è?
- 22 Divorzio: gli accordi tra coniugi sull’affidamento
- 23 La conflittualità tra i coniugi
- 24 Conflittualità tra i coniugi: è sufficiente ad escludere l’affido condiviso?
- 25 Affidamento condiviso dei figli: quando si esclude?
- 26 Esercizio della responsabilità genitoriale
- 27 Affidamento condiviso e danno allo sviluppo del minore
Regola affidamento condiviso: quando è derogabile?
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del figlio; l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell’altro genitore.
Tribunale Latina sez. I, 24/05/2022, n.1078
Affidamento condiviso dei figli nati fuori dal matrimonio
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Tribunale Torino sez. VII, 01/04/2022, n.1429
Affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente presso uno dei genitori
In tema di divorzio o separazione, quando l’affidamento condiviso dei figli prevede un collocamento prevalente presso uno dei genitori, la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve porsi a carico del genitore non collocatario.
Tribunale Ancona sez. I, 04/02/2022, n.179
Affido condiviso: la frequentazione paritaria
In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non lesivo del diritto alla bigenitorialità il provvedimento della Corte d’Appello che, in sede di reclamo, aveva conservato l’affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo, in luogo della precedente collocazione a settimane alterne presso i due genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre).
Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, n.4790
Affidamento e diritto di visita della prole
Qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all’organizzazione di incontri protetti e all’avvio di percorsi di sostegno a cura del servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera del Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza la decisione già assunta di sospensione della genitoralità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti) e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto.
Tribunale Ancona sez. I, 02/02/2022, n.161
Provvedimenti meramente attuativi dell’affidamento dei figli minori
In materia di separazione personale, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità concrete del mero collocamento dei figli minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari non sono ricorribili per cassazione, non potendo riconoscersi alla relativa statuizione, priva di attitudine al giudicato in quanto modificabile in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, i caratteri della decisorietà e definitività ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111, comma 7, Cost.
Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, n.614
Affido condiviso: presupposti
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole e, laddove sussistano i presupposti per derogare al generale principio dell’affido condiviso, deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, per il giudice, nonostante un forte contrasto con la moglie, nei confronti della quale il padre della minore avrebbe usato in più occasioni espressioni verbali violente, la scelta di escludere l’affidamento non appare coerente con l’interesse della minore, non essendovi prova di un’ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest’ultima.
Tribunale Trani, 03/12/2021, n.2079
Interesse del minore
In materia di decisioni sull’affidamento e sul collocamento dei figli minori in caso di separazione coniugale, il giudice deve privilegiare, di regola, l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, posto che questo metodo di gestione è quello che si presta alla migliore garanzia degli interessi della prole a mantenere e coltivare un rapporto equilibrato e paritario con entrambi i genitori.
L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, rappresentando un’eccezione, dovrà essere sorretta da una congrua e completa motivazione, non solo in positivo – sulla idoneità del genitore affidatario -, ma anche in negativo, ossia sulla carenza educativa dell’altro genitore.
Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724
Principio dell’affidamento condiviso dei figli e deroghe
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Tribunale Sulmona sez. I, 29/07/2021, n.184
Separazione dei coniugi
In tema di separazione dei coniugi e provvedimento con riguardo ai figli, l’affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell’ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tribunale Monza sez. IV, 28/06/2021, n.1298
Tempi di permanenza con i genitori
In tema di separazione dei coniugi, l’affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall’altro del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo (nella specie, la Suprema corte ha confermato il provvedimento di merito che, pur ampliando il diritto di visita paterno, aveva rigettato la domanda di collocazione alternata, anche sul rilievo che i figli erano ormai adolescenti e avviati a gestire con autonomia il rapporto con i genitori).
Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17221
Domanda di revisione sull’affido del minore
La domanda per conseguire la revisione delle disposizioni concernenti l’affido del minore, nell’ambito dell’esercizio della responsabilità disciplinata dal capo secondo del titolo nono del libro primo del codice civile, va proposta innanzi al tribunale ordinario secondo le regole ordinarie che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori.
Nell’ambito di un tale procedimento rettamente il tribunale provvede alla nomina di un tutore provvisorio – in modo da assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria, tramite un rappresentante diverso dai genitori – nel momento in cui decide di adottare un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale per la coppia, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei genitori.
(Nella specie, ha osservato la Suprema corte, nonostante la nomina del tutore provvisorio questi non venne evocato in giudizio in sede di reclamo e la Corte di appello ha pronunziato sul merito senza disporre la integrazione del contraddittorio, con conseguente nullità del giudizio).
Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11786
L’affidamento dei figli
In tema di separazione personale dei coniugi e provvedimenti riguardanti i figli, la mera conflittualità tra i coniugi non può essere sufficiente ad escludere il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole (aspetto che non è emerso nel caso di specie).
Tribunale Cosenza sez. II, 21/02/2021, n.432
Conflittualità tra coniugi ed esclusione dell’affido condiviso
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice della separazione è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore: Di conseguenza l’affido condiviso non è di per sé impedito dall’esistenza di una conflittualità pur se aspra tra i coniugi, salvo che cioè abbia in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico.
Tribunale Palmi sez. I, 07/01/2021, n.6
Separazione: affido condiviso e residenza dei figli
In tema di separazione coniugale e di affidamento della prole, è pacifico che qualsiasi cambiamento di residenza, costituendo modifica delle condizioni di separazione previste nella presente sede, non potrà essere unilateralmente attuato dal genitore collocatario, ma dovrà essere – in mancanza di consenso espresso dell’altro coniuge – preventivamente autorizzato dal Tribunale.
Tribunale Rieti, 07/11/2020, n.464
Affidamento condiviso: quando è impossibile?
L’affidamento condiviso presuppone la ripartizione di compiti e di responsabilità nella gestione del figlio, tale da realizzare un bilanciamento nelle sfere di competenza di ciascun genitore; in sostanza ai fini della operatività dell’istituto dell’affidamento condiviso dei figli è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, il che esclude il ricorso a tale rimedio nell’ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco.
Ciò posto, la condotta del genitore che si allontani dalla casa coniugale e comunque si renda irreperibile, così mostrando assoluto disinteresse per le sorti della famiglia, rende di fatto impossibile l’affidamento condiviso, che presuppone appunto divisione di compiti, di tempi e modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore, gestione e cura del minore nella quotidianità: deve, pertanto, in tali ipotesi farsi luogo all’affidamento esclusivo, che appare conforme all’interesse del minore, assicurandosi al genitore non affidatario (e quindi al minore stesso) un diritto di frequentazione comunque articolato, nei limiti in cui ciò risulti possibile tenendo conto della situazione venutasi a determinare.
Tribunale Rieti, 30/10/2019, n.785
Affidamento condiviso dei figli: requisiti
In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535
Gravi inadeguatezze genitoriali
Circa l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, successivamente alla dolorosa esperienza di un collocamento dei bambini in comunità eterofamiliare, l’Affidamento condiviso che va certamente disposto qualora risulti come entrambi i genitori, a far data dall’uscita dei minori dalla comunità hanno continuato a collaborare positivamente fra di loro in merito alle visite dei figli e sono riusciti ad organizzare gli incontri in modo autonomo, rispettando il decreto del Tribunale.
Qualora risulti altresì dall’istruttoria compiuta che non sono emerse gravi inadeguatezze genitoriali in capo a nessuna delle due parti in causa in grado di arrecare pregiudizio ai bambini, deve disporsi l’affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori.
Tribunale Torino sez. VII, 04/03/2019, n.1013
Separazione ed esercizio discontinuo del diritto di visita
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Tribunale Torino sez. VII, 27/02/2019, n.944
Affidamento condiviso: il collocamento presso uno dei genitori
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.
Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, n.22219
Divorzio congiunto: cos’è?
In materia di divorzio congiunto quando le parti raggiungono un accordo equo e compatibile con le esigenze di tutti i componenti del precedente nucleo famigliare come l’affidamento condiviso dei figli, regolamentazione del diritto di visita, contributo paterno al mantenimento dei figli e altre pattuizioni costituenti espressione della loro libera autonomia contrattuale, possono essere considerate conformi alla legge e possono essere recepite in sentenza, costituendo espressione della libera autonomia negoziale delle parti.
Tribunale Bari sez. I, 24/07/2018, n.3242
Divorzio: gli accordi tra coniugi sull’affidamento
Nell’ambito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono libera espressione della libertà negoziale delle parti le condizioni concordate circa l’affidamento condiviso dei figli, il collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita e il contributo paterno al mantenimento dei figli. Possono dunque essere recepite nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
Tribunale Bari sez. I, 10/07/2018, n.2946
La conflittualità tra i coniugi
L’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore.
Tribunale Catania sez. I, 29/11/2018, n.4706
Conflittualità tra i coniugi: è sufficiente ad escludere l’affido condiviso?
L’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico.
In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore (cassata, nella specie, la decisione della Corte di merito che aveva ha preso atto della conflittualità tra i coniugi e aveva scelto uno dei due genitori quale affidatario esclusivo dei figli senza una specifica motivazione in ordine al pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai figli da un affidamento condiviso, essendo del tutto generico e quindi apparente l’argomento della necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli).
Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27
Affidamento condiviso dei figli: quando si esclude?
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Tribunale Catania sez. I, 20/05/2016
Esercizio della responsabilità genitoriale
In tema di affidamento condiviso dei figli minori, nella specie in forza di separazione consensuale dei genitori, costituisce condotta illecita, sanzionabile con le misure di cui all’art. 709 ter c.p.c., sia la modifica unilaterale della residenza del minore, ad opera del genitore collocatario, che però non comporta automaticamente il collocamento presso l’altro genitore, dovendosi pur sempre dare prevalenza all’interesse del minore, sia la decisione unilaterale, da parte dell’altro genitore, di far seguire al figlio un corso di catechismo (nella specie, il tribunale ha inflitto ad entrambi i genitori la sanzione dell’ammonimento; pur non disponendo il ritorno della minore nell’originario comune di residenza, ha però statuito che essa continui a frequentare la scuola in quel comune, poco lontano da quello di attuale residenza, ha rimodulato le modalità di permanenza con l’uno e l’altro genitore ed infine ha confermato la frequentazione del catechismo, in conformità alle originarie scelte educative dei genitori, sempre nel comune di origine).
Tribunale Roma, 26/03/2016
Affidamento condiviso e danno allo sviluppo del minore
Il provvedimento di affidamento condiviso dei figli non può essere messo in crisi dalla conflittualità tra i coniugi e dal loro comportamento processuale, a meno che l’assegnazione congiunta rischi di provocare un danno allo sviluppo del minore, oppure si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicate il loro interesse.
Solo una volta che la madre, con gli aiuti che indubbiamente le occorrono sul piano specialistico, si sarà affrancata psicologicamente dalla propria famiglia d’origine, potrà, non solo coltivare quel legame affettivo con il minore che già esiste e va preservato, ma anche riguadagnare una sicurezza che oggi non ha e quindi il ruolo genitoriale più significativo e normativo che anche a lei (e non solo al padre) dovrebbe competere, onde rapportarsi, oltre che con i1 figlio, anche con la figura paterna in termini più autonomi, più paritari, più autorevoli e meno conflittuali.
Tribunale Bari sez. I, 22/10/2015, n.4513
Su una cosa ci troviamo d’accordo io e mia moglie dopo tanti anni di matrimonio e di litigi: il benessere di nostro figlio. Non vogliamo che i nostri errori si ripercuotano su di lui e che le nostre divergenze pesino sulla sua quotidianità così siamo riusciti a trovare un accordo e a non fargli sentire l’amarezza della nostra scelta di divorzio. Riusciamo a gestirci bene gli incontri e lui riesce a trascorrere del tempo con entrambi. Forse, riusciamo a trascorrere più tempo adesso che prima in cui ero assorbito dagli impegni lavorativi e dedicavo troppo poco tempo a lui.
I figli non devono risentire del malessere che sussiste tra la mamma ed il papà e non devono sentirsi la causa del divorzio. Alcuni bambini finiscono per credere che siano loro la ragione della rottura. Io e la mia ex ci siamo impegnati per non far sentire nostro figlio colpevole del divorzio e abbiamo cercato di dargli tutte le attenzioni di cui ha bisogno nel delicato passaggio tra la rottura e l’assestamento mio in un nuovo appartamento. Abbiamo trascorso serate insieme finché non andava a letto per non fargli sentire troppo la mia assenza. Piano piano, ha capito che le questioni tra noi genitori non dipendevano da lui e che poteva contare su entrambi nonostante la fine del matrimonio
Bisogna sacrificare la propria tranquillità emotiva talvolta perché una rottura può nuocere al figlio in un determinato periodo della sua vita. Quindi, io e la mia ex moglie ci siamo separati in casa, finché nostro figlio ha raggiunto la maturità per capire che era arrivato il momento per mamma e papà di prendere strade separate e che questo non avrebbe inciso nei suoi riguardi. Non è stata certo una passeggiata per nessuno di noi. Ma lui ci ha spiazzati dicendoci che dovevamo trovare la nostra felicità e che in ogni caso lui avrebbe appoggiato la nostra scelta. E’ stato molto più maturo di quanto ci saremmo mai aspettati. Quindi, anche noi, abbiamo vissuto con più serenità la rottura e l’inizio di una nuova vita in case diverse con abitudini diverse. Ciò che ci ha aiutato è stato il suo sostegno ed il rispetto reciproco che ci ha portati nel tempo a rifarci due famiglie diverse restando sempre uniti. Abbiamo creato una famiglia molto allargata
Sono cresciuto in una famiglia in cui i litigi erano all’ordine del giorno. Io e mio fratello ogni giorno ci chiudevamo in stanza mentre i nostri genitori se ne dicevano di cotte e di crude. Era una situazione di perenne tensione. Questo loro rapporto conflittuale si ripercuoteva sulla nostra serenità. Devo essere sincero e dire che quando hanno deciso di separarsi ho tirato un sospiro di sollievo perché non ce la facevo più a sostenere questa situazione. Io e mio fratello siamo rimasti a casa con mamma. Vedevamo nostro padre che era andato a vivere dalla nuova compagna nel weekend. Eravamo tutti più sereni. Quindi, dico che se due si rendono conto che il matrimonio non va, non è che devono divorziare al primo intoppo, ma non è neanche giusto che per anni portino avanti una relazione che nuoce a loro stessi e mina la serenità dei figli che crescono in questo clima infelice