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Divieto di avvicinamento persona offesa: ultime sentenze

15 Dicembre 2022 | Autore:
Divieto di avvicinamento persona offesa: ultime sentenze

Le pronunce più recenti dei giudici di merito e della Cassazione.

In cosa consiste il divieto di avvicinamento? Con questo provvedimento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa e di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze.

Violazione del divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa

L’articolo 2 della legge 27 settembre 2021 – n. 134 ha modificato il testo del comma 2, lettera l-ter, dell’articolo 380 del Cpp, sull’arresto obbligatorio in flagranza, aggiungendo, al preesistente richiamo al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed a quello di atti persecutori, il riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previsti dall’articolo 387 bis del Cp.

Di conseguenza, l’arresto obbligatorio in flagranza è attualmente disposto per tale ultima fattispecie, nonostante essa preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di sei mesi di reclusione, inferiore al limite di cinque anni, disposto dall’articolo 380 comma 1, del Cpp (per l’effetto, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Gip che, erroneamente, pur ritenendo che i fatti fossero accertati, non aveva convalidato l’arresto sostenendo che questo non potesse essere disposto in ragione dei limiti edittali di pena previsti per il reato di cui all’articolo 387 bis del Cp).

Cassazione penale sez. VI, 12/09/2022, n.36775

Riforma Cartabia e obbligatorietà dell’arresto in flagranza

Accolto il ricorso presentato dalla Procura e favorito l’arresto in flagranza per il trasgressore di una delle principali prescrizioni antistalking, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In un primo tempo era stata negata la convalida dell’arresto nei confronti del marito di una donna che si era avvicinato comunque alla moglie malgrado il divieto ricevuto. Arresto impossibile perché malgrado i fatti fossero certi, il limite minimo di pena, 6 mesi, era ben al di sotto dei 5 anni previsti dalla legge.

A cambiare le cose è intervenuta la riforma Cartabia nella parte della legge delega subito operativa che, oltre che sul tema cruciale dell’improcedibilità, ha anche introdotto l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per gli stalker che non rispettano le prescrizioni ricevute. E questo anche senza modificare la disciplina base sul minimo di pena richiesta per l’applicazione: il minimo così resta a 6 mesi ma l’arresto da parte della polizia giudiziaria è ora obbligatorio.

Cassazione penale sez. VI, 12/09/2022, n.36775

Casa in affitto vicino alla moglie nonostante il divieto di avvicinamento

Va confermata l’ordinanza di sostituzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la misura degli arresti domiciliari, per l’uomo che ha violato tale prescrizione prendendo in affitto un appartamento vicino alla abitazione delle vittima, risultando irrilevante la circostanza relativa al mancato trasloco dell’uomo nell’immobile.

Cassazione penale sez. VI, 03/12/2021, n.4208

Comportamenti aggressivi verso la nuora e le nipoti

Deve essere confermato il divieto di avvicinamento a carico dei suoceri della persona offesa in ragione delle violente aggressioni verbali perpetrate nei confronti della nuora e delle nipoti. Nelle specie era emerso che le conseguenze nocive di reiterate condotte moleste ed ingiuriose avevano determinato un’alterazione dell’equilibrio psicologico delle vittime, costrette a barricarsi in casa nel timore di reazioni aggressive e minacciose. La famiglia aveva dovuto cambiare abitudini di vita, in quanto la contiguità domiciliare con l’abitazione degli indagati costringeva a tenere chiuse le imposte e ad accendere le luci artificiali anche di giorno.

Cassazione penale sez. I, 24/06/2021, n.44194

Specificazione luoghi oggetto del divieto di avvicinamento

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificatamente.

Cassazione penale sez. un., 29/04/2021, n.39005

Stalking e divieto di avvicinamento

In tema di stalking, laddove il divieto di avvicinamento è imposto in maniera generica con riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ciò che viene in rilievo è il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovunque essa si trovi, a meno che non si tratti di luoghi che, sebbene non richiamati in sede di imposizione del divieto, siano evincibili in maniera chiara, netta e precisa dal corpo del provvedimento applicativo del divieto medesimo, essendo stati essi espressamente indicati nella ricostruzione del fatto; il divieto di avvicinamento alla persona offesa, e di comunicare con essa, costituisce in definitiva il mezzo principe di cautela perché non è sempre facile individuare a priori tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa, che possono peraltro mutare di giorno in giorno (con la conseguenza che se ne potrebbero aggiungere di nuovi); attraverso di esso infatti lo stalker non può avvicinarsi alla vittima ovunque essa sia (e in virtù del divieto di comunicazione non deve neppure importunarla con qualunque mezzo).

Cassazione penale sez. V, 22/03/2021, n.17592

Necessità di specifica dei luoghi vietati da parte del giudice

È, in relazione alle concrete esigenze di tutela che si vogliono garantire con l’imposizione della misura, in rapporto alle peculiari modalità di esplicazione delle condotte illecite e particolarmente al loro profilo statico o dinamico nonché al tipo di reato configurabile (è d’uopo pensare come poli terminali della riflessione alle due figure paradigmatiche degli artt. 572 e 612-bis c. p.) che dovrà misurarsi lo sforzo interpretativo, con l’adozione delle opportune precisazioni circa i limiti di applicazione delle prescrizioni secondo le necessità richieste dalla specificità del caso.

Cassazione penale sez. VI, 28/01/2021, n.8077

Persistente ricerca di avvicinamento alla vittima

In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282-ter c.p.p. deve essere riferito alla persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, non legata a particolari ambiti lavorativi o familiari, dovendo esserle garantito il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza.

Cassazione penale sez. V, 17/11/2020, n.1541

Divieto di avvicinamento: estendibilità a soggetti diversi dalla persona offesa

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento di cui all’articolo 282-ter del Cpp può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche ai figli minori, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze in merito a questi ultimi).

Cassazione penale sez. V, 17/09/2020, n.28393

Il divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla figlia

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter c.p.p. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche alla figlia minorenne con questa convivente, in tal modo impedendo all’indagato di mantenere rapporti con la propria figlia, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze ed indicando il nominativo della minore nel solo dispositivo).

Cassazione penale sez. VI, 30/01/2020, n.6563

Divieto di avvicinamento: applicabilità

In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l’applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall’art. 282-ter c.p.p., non influendo tale ricovero sull’attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi.

Cassazione penale sez. III, 27/03/2019, n.23472

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

In tema di misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire “per relationem” con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall’imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi: e ciò perché, diversamente ragionando, si consentirebbe all’agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell’elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la “ratio” della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza.

Cassazione penale sez. VI, 29/01/2019, n.7633

Divieto di avvicinamento alla persona offesa: revoca della misura cautelare

La revoca di una misura cautelare – nella specie costituita dal divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 bis c.p.p., per il reato di stalking, ancora efficace, non essendo scaduto il relativo termine, “per la mancanza del fascicolo d’ufficio” – senza acquisire il parere del P.M., salvo poi ripristinarla, a seguito del ritrovamento del fascicolo, su istanza della parte civile, sia pure richiedendo il parere al P.M., costituisce violazione grave e inescusabile relativa a comportamenti abnormi, non previsti da alcuna normativa e connotati da inescusabile negligenza, non risultando neanche che fossero state disposte presso la cancelleria le dovute ricerche, ed essendosi dovuta attivare la parte offesa per chiedere il ripristino della misura cautelare, segnalando che il fascicolo era stato rinvenuto in cancelleria.

Cassazione civile sez. un., 12/04/2018, n.9156

Divieto di avvicinamento: l’individuazione dei luoghi

In tema di misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282 -ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire “per relationem” con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall’imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi .

Cassazione penale sez. V, 26/03/2018, n.18139

Astensione del difensore dalle udienze

In tema di astensione del difensore dalle udienze, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio del difensore di imputato sottoposto a misura cautelare non custodiale, in quanto l’art. 4, lett. b) del vigente codice di autoregolamentazione di categoria disciplina esclusivamente, quale ipotesi ostativa all’esercizio del diritto di astenersi, la condizione dell’ imputato in stato di custodia o di detenzione. (Fattispecie in tema di divieto di avvicinamento alla persona offesa).

Cassazione penale sez. V, 06/04/2017, n.25985

L’ordinanza non contenente l’elenco tassativo dei luoghi

In tema di misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire “per relationem” con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall’imputato, costui deve immediatamente allontanarsi dagli stessi.

(In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente ragionando, si consentirebbe all’agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell’elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la “ratio” della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza).

Cassazione penale sez. V, 14/03/2016, n.28677

Incontro occasionale: l’obbligo di mantenere una certa distanza

In tema di misure cautelari personali, è legittima l’ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., oltre al divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l’obbligo di mantenere una determinata distanza, (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l’indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l’accesso è inibito in via assoluta all’indagato.

Cassazione penale sez. VI, 13/09/2016, n.42021

Reato di atti persecutori

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter cod. proc. pen. deve contenere l’indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connoti per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Cassazione penale sez. V, 08/03/2016, n.30926

Richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare 

La richiesta di revoca o di sostituzione di misura cautelare (nel caso di specie il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese), non presentata nel corso dell’udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa anche qualora si tratti di procedimento di atti persecutori, in quanto tale fattispecie incriminatrice (al pari dei maltrattamenti in famiglia) deve di per sé considerarsi inclusa tra quelle caratterizzate da violenza alla persona.

Cassazione penale sez. VI, 09/02/2016, n.6864

Luoghi oggetto di proibizione

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 -ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l’esigenza di praticabilità della misura, sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all’indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima.

Cassazione penale sez. V, 27/01/2016, n.27905

Minacce a distanza e progressione criminosa

In tema di atti persecutori, è legittima l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter cod. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa.

Cassazione penale sez. V, 30/09/2015, n.4301

Come modulare il divieto di avvicinamento?

L’art. 282 ter c.p.p. consente di modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dall’offeso che prendendo, come parametro di riferimento, direttamente il soggetto che ha patito l’azione delittuosa, potendo l’iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all’indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima.

Se la scelta cade sul divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, anche se cumulata con quella dei divieto immediatamente collegato alla persona offesa, l’imposizione, avuto esclusivamente riguardo a tale ultima prescrizione, deve rispettare la connotazione legale che lo vuole riferito a “determinati” luoghi. Il giudice deve quindi indicare necessariamente in modo specifico e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l’accesso all’indagato, a pena di una censurabile indeterminatezza.

Cassazione penale sez. VI, 23/06/2015, n.28666



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11 Commenti

  1. Se faccio una denuncia per stalking, il giudice poi può impedire alla persona che mi sta perseguitando di avvicinarsi nei luoghi che frequento abitualmente? Ho paura che questo disgraziato si presenti dove lavoro. Insomma, è un negozio e lui potrebbe fingere di venire ad acquistare qualcosa…mi mette tanta ansia e oaura. ora, sto frequqnetando alcuni amici e lui si è fissato che un tipo mi corteggia, ma in realtà non è così, infatti è gay, ma lui non lo sai e mi assilla… ecco questa cosa mi sta facendo preoccupare. non voglio che coinvolga i miei amici in questa brutta storia.

    1. Se, a seguito di denuncia, il pubblico ministero lo ritiene opportuno, può chiedere al giudice di emettere un provvedimento con cui si vieta allo stalker di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Mentre in passato la persona che aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi ai posti frequentati dalla vittima rischiava, nel caso di trasgressione, di riceve soltanto una misura cautelare più afflittiva (tipo gli arresti domiciliari), ora la violazione di tale divieto rappresenta un reato autonomo.Secondo la legge, chiunque violi il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ma anche l’obbligo di allontanarsi dalla casa familiare) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.In poche parole, lo stalker che sia stato denunciato e che, nelle more del procedimento, sia raggiunto da ordinanza del giudice col quale gli si vieta di avvicinarsi alla persona offesa, non può più infischiarsene del divieto: il rischio, infatti, non è soltanto quello di ricevere una nuova misura cautelare, più severa, ma quella di essere processato per un nuovo, autonomo reato.

  2. Subisco continue ed assillanti telefonate…ritengo di essere vittima di stalking telefonico. Posso decidere di fare anche solo una denuncia, senza chiedere la punizione del colpevole?

    1. In presenza di stalking, la vittima può rivolgersi alle autorità e sporgere denuncia/querela entro il termine di sei mesi dall’ultimo atto persecutorio; in alternativa, prima ancora di giungere a tanto, la persona offesa può rivolgersi al questore affinché ammonisca lo stalker.L’ammonimento del questore è uno speciale rimedio introdotto dalla legge per fronteggiare le condotte persecutorie sempre più diffuse. Secondo la legge, fino a quando non è proposta querela per stalking, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. In pratica, la vittima di stalking, anziché sporgere una formale denuncia/querela al fine di far cominciare un vero e proprio procedimento penale, può scegliere una via più “blanda”, consistente nell’avvertire il questore che atti persecutori sono compiuti nei propri confronti.Il questore, se ritiene fondata la segnalazione della persona offesa, invia allo stalker un formale avvertimento. Si tratta di una sorta di ultimatum perché, se egli continuerà con la persecuzione, verrà senz’altro processato, senza nemmeno esserci bisogno di una successiva querela: dice infatti la legge che si procede d’ufficio quando lo stalking è commesso da soggetto già ammonito.Inoltre, in caso di condanna la pena è aumentata nei confronti di colui che aveva subito l’avvertimento del questore.

  3. Il mio ex marito era arrivato a pedinarmi sul posto di lavoro, a seguirmi quando uscivo con le mie amiche, a importunare i miei colleghi chiedendogli se avevo una relazione con uno di loro. Era diventato assillante e preoccupante non solo con me ma anche con i miei cari ed i miei conoscenti. Allora, mi sono rivolta alle forze dell’ordine per cercare una qualche forma di tutela, perché non si poteva continuare in quel modo. Quindi, è stato inizialmente disposto questo divieto di avvicinamento. Questa misura mi ha consolata

  4. La mia ex convivente è impazzita dopo che ha scoperto una simpatia che si era creata con una mia collega. Iniziava a monitorare ogni mio movimento, mi chiamava costantemente anche mentre lavoravo e giustamente mi beccavo i rimproveri, quindi io disattivavo la suoneria durante l’orario lavorativo e lei credeva chissà facessi. Quindi, un giorno si è presentata a lavoro e si è messa ad urlare come una psicopatica. A quel punto, ho deciso di lasciarla. Ma lei, non si è data per vinta, ha iniziato a perseguitarmi, a chiamarmi a qualsiasi ora del giorno e della notte, ad aggiungere sui social tutti i miei contatti (che ovviamente non avevano accettato) per capire quali fossero i miei spostamenti… Non avrei mai voluto, ma mi sono trovato costretto a sporgere querela

  5. Ho una mia routine. E tutti i miei amici, conoscenti, colleghi conoscono ciò che faccio durante la giornata e quindi sanno bene dove trovarmi quando devono cercarmi. Ma non perché posti qualcosa sui social, ma perché mi trovo bene nell’organizzazione delle giornate. Una tipa che ho conosciuto durante la serata con gli amici quindi ha scoperto ben presto queste abitudini, da quando abbiamo iniziato a sentirci. Non l’avessi mai fatto… Frequentarla è stato un incubo. Era diventata appiccicosa, invadente… Ecco, ho deciso di interrompere la frequentazione. Lei si era già fatta un film, parlava di convivenza, presentazioni, ecc… Insomma, per cercare di chiarire me la ritrovavo ovunque andassi. Per farla smettere ed evitare di contattare le forze dell’ordine e di metterla nei guai, le ho detto che sono gay.

  6. Il mio ex compagno era davvero assillante. Dopo la nostra rottura ha iniziato a pedinarmi e a chiamarmi senza sosta giorno e notte, presentandosi all’improvviso sotto casa nel cuore della notte e disturbando anche i vicini. Ho voluto evitare in un primo momento di denunciarlo, ma poi non mi ha lasciato scampo e sono stata costretta a denunciarlo finché non gli hanno imposto il divieto di avvicinamento. Non sarei mai voluta arrivare a tanto, ma lui era diventato un serio pericolo per me e per la mia famiglia

  7. Quando è troppo è troppo! CI sono persone (sia uomini che donne) che davvero non riescono a capire quanto sia importante lasciare in pace gli ex e lasciargli vivere la loro vita serenamente senza turbarli e pedinarli, senza fargli scattare quel senso di ansia e di terrore quando si tratta di recarsi nei luoghi abituali in cui lo stalker sa bene che la vittima si recherà ed è pronto a perseguitarla

  8. Tra le varie misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento non so fino a che punto venga davvero rispettato. E se l’autore del reato dovesse violarlo e poi fare del male alla vittima? Poi, a che serve intervenire diversamente una volta che la vittima ha subito tutte le violenze possibili e immaginabili?

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