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Diritto di difesa del contribuente: ultime sentenze

16 Agosto 2022
Diritto di difesa del contribuente: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: elementi di fatto indicati dal contribuente; dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

Avviso di liquidazione

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Cassazione civile sez. trib., 07/04/2022, n.11283

Tutelare il diritto di difesa del contribuente

Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l’indicazione di elementi univoci che consentano l’individuazione dell’atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale – qualora lamenti lacune nell’identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie – ha l’onere di dedurre il concreto pregiudizio all’esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni.

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2022, n.7234

Monitoraggio fiscale

L’ambito di applicazione temporale dell’art. 12, secondo comma, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di investimenti e di attività di natura finanziaria, detenuti negli Stati o in territori a regime fiscale privilegiato, non deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, perché non avente natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate tra quelle sostanziali e, inoltre, perché una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 13/10/2021, n.1118

Validità del ruolo e della cartella esattoriale

In tema di riscossione, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. III, 21/09/2021, n.8156

La presunzione di evasione

La presunzione di evasione riguardante gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all’art.12 comma 2 del D. L. n.78 del 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale. E ciò, per una duplice ragione: sia perché le norme relative alle presunzioni sono collocate nel Codice Civile tra quelle sostanziali; sia perché una diversa interpretazione potrebbe violare, in contrasto con gli artt.3 e 24 Costituzione, il diritto di difesa del contribuente. Di qui la conclusione che la presunzione di evasione in esame non può trovare una efficacia retroattiva. D’altro lato deve ritenersi che hanno natura procedimentale e non sostanziale, con conseguente applicazione del principio tempus regit actum, i commi 2/bis e 2/ter del citato art.12 D. L. n.78 del 2009 che raddoppiano rispettivamente i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla detta presunzione e quelli di decadenza e prescrizione per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per la omessa denuncia di disponibilità finanziarie detenute all’estero.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 16/09/2021, n.4104

Notificazione degli avvisi di accertamento

La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art.12, comma 2, del D.L. n.78 del 2009, conv., con modif., dalla L. n.102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale -sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui ai commi 2bis e 2ter del medesimo art.12 D.L. n.78 del 2009, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art.12, comma 2.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XII, 20/07/2021, n.2797

Mancata conoscenza da parte del contribuente della sentenza da registrare

In ordine agli obbiettivi e delle finalità sottese all’avviso di liquidazione, ritenuta correttamente esclusa l’effettiva conoscenza da parte del contribuente della sentenza da sottoporre a registrazione, gli scarni dati contenuti nell’avviso di liquidazione (data e numero di registrazione della sentenza civile) non sono sufficienti a salvaguardare il diritto di difesa del contribuente, per cui l’avviso di liquidazione è nullo.

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, n.11653

Notifiche a mezzo posta per gli atti impositivi

Gli atti aventi natura impositiva, emessi dall’Amministrazione finanziaria, si considerano ritualmente notificati anche mediante raccomandata dagli ufficiali giudiziari, poiché tale modalità di notificazione non può ritenersi pregiudizievole del diritto di difesa del contribuente, essendo applicabile la presunzione legale di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo allorquando il destinatario dimostri di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere coscienza della notifica.

Comm. trib. prov.le Forli’ sez. I, 19/04/2021, n.108

Rispetto diritto di difesa del contribuente

L’avviso di accertamento emesso, in sede di autotutela, in sostituzione di altro avviso precedentemente adottato deve contenere l’esplicita menzione che con esso si pone nel nulla l’atto anteriore, dovendosi rispettare sia il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, n.6981

L’attribuzione della rendita catastale

Nei casi in cui l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze, al fine di esplicitare le anomalie riscontrate e per consentire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XII, 30/12/2020, n.3235

Esercizio del diritto di difesa del contribuente

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. VIII, 05/11/2020, n.7438

Comunicazione di iscrizione ipotecaria

L’art. 21-bis della L. n. 241 del 1990 prevedendo un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari. Si afferma così che l’iscrizione ipotecaria sia un atto che limita significativamente la sfera giuridica del contribuente, dunque la comunicazione da un lato consente il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente, dall’altro l’interesse pubblico a una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.

Comm. trib. prov.le Campobasso sez. III, 01/10/2020, n.204

Motivazione semplificata per gli atti di classamento derivanti da procedura

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2020, n.7773

Pregiudizio del diritto di difesa del contribuente

In materia doganale, il principio del rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal CDC, si evince dalle espresse previsioni dell’art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07).

Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Ufficio capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, e in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale.

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, n.2612

Dichiarazione del contribuente di non possesso dei documenti contabili richiesti 

In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale, poiché l’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, a cui rinvia l’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.

Cassazione civile sez. trib., 01/08/2019, n.20731

L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento

In caso di procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, dovendosi procedere, in caso contrario, ad una motivazione più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. VI, 18/06/2019, n.2620

Sospensione dell’avviso tutela il diritto di difesa del contribuente

In tema di dazi doganali, la mancata previsione della sospensione automatica, per effetto della proposizione del ricorso amministrativo contro l’avviso di rettifica emesso senza la previa audizione del contribuente, non è incompatibile con il diritto UE in quanto – come affermato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza del 20 dicembre 2017, in causa C-276/16 – la possibilità di presentare tale ricorso e di ottenere un provvedimento di sospensione dell’avviso tutela il diritto di difesa del contribuente, che può soggiacere a restrizioni giustificate dall’interesse generale dell’Unione al recupero tempestivo delle proprie entrate.

Cassazione civile sez. trib., 20/03/2019, n.7770

Violazione del diritto di difesa del contribuente

Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall’eventuale riedizione del potere da parte dell’Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo.

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2018, n.33587

L’effettività del diritto di difesa del contribuente

In tema di indagini bancarie, la presunzione legale relativa in favore dell’Amministrazione prevista, previa modifica dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con riguardo ai versamenti effettuati su un conto corrente anche dai professionisti e dai lavoratori autonomi, non ha efficacia retroattiva, poiché, per un verso, si tratta di una norma che non riveste natura processuale, essendo quelle in tema di presunzioni abitualmente collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, e, per un altro, una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, n.27845

Lesione del diritto di difesa del contribuente

È nullo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che si limita a richiamare gli estremi della sentenza registrata senza indicare gli elementi numerici posti a base del calcolo (base imponibile e aliquote applicate), in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente che non è messo in grado di verificare della correttezza della richiesta dell’amministrazione.

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, n.26731

Tutela del diritto di difesa del contribuente

In tema di riscossione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza).

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, n.25343

L’esercizio del diritto di difesa del contribuente

Essendo la correttezza del procedimento assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente exart. 24 Cost., la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Dunque, la mancata dimostrazione della notifica della cartella esattoriale determina la nullità dell’intimazione di pagamento contestata.

Comm. trib. prov.le Lecce sez. IV, 08/08/2018, n.2578

Limitazione del diritto di difesa del contribuente

L’avviso di rettifica e liquidazione è nullo, nel caso in cui risulti privo di chiara motivazione con conseguente limitazione del diritto di difesa del contribuente, se rinvia ad una perizia di stima non prodotta con l’avviso stesso o comunicata al contribuente prima del giudizio, né dall’avviso risultano le ragioni della pretesa impositiva essendo mancato ogni riferimento concreto ai valori di mercato correnti ed alle stime relative per immobili posti nell’area di riferimento.

Comm. trib. prov.le Mantova sez. I, 25/06/2018, n.79

Cosa comporta la mancanza della notifica di un atto presupposto?

La mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto conseguenziale che pur sia stato correttamente notificato, dato che la correttezza e la legittimità del procedimento è assicurata attraverso il rispetto di una sequenza di determinati atti e della loro notificazione, anche al fine di consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Sebbene, poi, sia possibile impugnare l’atto conseguente unitamente all’atto presupposto, si tratta di una mera facoltà del contribuente, non di un suo obbligo, e spetterà al giudice di merito interpretare la domanda proposta per verificare se la parte abbia inteso far valere la nullità dell’atto conseguente per difetto di notifica dell’atto presupposto o piuttosto abbia voluto impugnare contemporaneamente entrambi gli atti contestando nel merito la pretesa avanzata.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIX, 02/03/2018, n.893

La presunzione di evasione

La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione.

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2018, n.2662



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