Comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica; libera valutazione del giudice; efficacia probatoria.
Indice
Messaggio e-mail: fa piena prova dei fatti rappresentati?
L’e-mail è un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra a pieno titolo tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui parla l’art. 2712 c.c. e pertanto essa fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti nella stessa riportati. Con l’ulteriore precisazione che il disconoscimento deve essere non solo tempestivo – soggiacendo a precise preclusioni processuali -, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Tribunale Bergamo sez. IV, 05/05/2022, n.1051
Efficacia probatoria dei documenti informatici
In materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cosiddetta e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 del Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186
E-mail: rientra tra le riproduzioni informatiche?
Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Corte appello Napoli sez. VIII, 09/06/2021, n.2122
Conversazioni via sms, messaggi mail o WhatsApp
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794
E-mail: ha qualità di prova?
Per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat occorre un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito», che si deve concretizzare «nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta». Sono perciò inefficaci i semplici richiami, fatti dal ricorrente, ai propri scritti difensivi nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse alla realtà dei fatti in essa descritta. A precisarlo è la Cassazione confermando in tal modo l’importanza delle riproduzioni informatiche di conversazioni via sms, messaggi mail o WhatsApp. Nel caso di specie, si trattava di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente a cui i giudici di merito avevano addebitato la separazione.
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794
Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
Il riconoscimento del debito è valido anche quando è effettuato con un messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituendo quest’ultimo un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tribunale Velletri sez. II, 16/04/2020, n.642
E-mail ed sms: valore probatorio
Il messaggio di posta elettronica (cd. e -mail) o lo “short message service” (“SMS”) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tribunale Firenze sez. III, 07/02/2020, n.370
Valore probatorio delle e-mail nel processo civile
Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà.
A ribadire tale regola è la Cassazione respinge il ricorso di un padre separato “condannato” a pagare la sua quota di retta dell’asilo nido del figlio, sulla base di un sms nel quale aderiva all’iniziativa dell’iscrizione presa dalla madre del bambino. Per la Corte sia gli sms che le mail hanno lo stesso valore di prova che l’articolo 2712 del codice civile attribuisce alle riproduzioni informatiche.
Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19155
E-mail: piena prova in sede giudiziale
Lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’articolo 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’articolo 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Cassazione civile sez. I, 17/07/2019, n.19155
Acquisizione di e-mail conservate nel cellulare sequestrato
I dati informatici scambiati attraverso la comunicazione (quali e-mail, sms e messaggi whatsapp), contenuti in uno strumento elettronico (computer o telefono cellulare) e archiviati su apposita memoria, hanno natura documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli art. 266 e ss. c.p.p., e, in particolare, dall’articolo 266-bis del Cpp, atteso che quest’ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall’acquisizione ex post del dato conservato in memoria che documenta flussi già avvenuti.
Tali dati, pertanto, possono essere acquisiti attraverso lo strumento del sequestro, senza peraltro dovere adottare la disciplina stabilita per la “corrispondenza” (art. 254 c.p.p.) perché detti messaggi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.
Diverso ragionamento deve farsi, invece, per l’intercettazione di email o altri messaggi similari (che di solito si attua attraverso la clonazione dell’account di posta elettronica dell’indagato e immediata trasmissione dei dati presso una postazione di decodifica), la quale si caratterizza, invece, per la contestualità tra la captazione dei messaggi e la loro trasmissione e, quindi, ha a oggetto un flusso comunicativo in atto e in ragione di ciò l’art. 266-bis c.p.p. predispone, proprio perché trattasi di un’attività di intercettazione telematica, una tutela rafforzata e l’adozione delle garanzie relative ai presupposti di applicabilità e alla necessità della autorizzazione giurisdizionale.
Cassazione penale sez. III, 16/04/2019, n.29426
La riproduzione di un’e-mail
In tema di rilevanza probatoria di un documento ricevuto tramite posta elettronica, le riproduzioni meccaniche di fatti e di cose, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2712 c.c., formano prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Cassazione civile sez. lav., 28/01/2019, n.2288
E-mail: piena prova dei fatti e delle cose rappresentate
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’ art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tribunale Roma sez. IX, 22/01/2019, n.1499
E-mail priva di firma elettronica: l’efficacia probatoria
Il messaggio di posta elettronica, quale documento informatico, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c. solo se sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal Giudice se privo di tale sottoscrizione, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Cassazione civile sez. lav., 08/03/2018, n.5523
Messaggio di posta elettronica: genuinità e attendibilità
Il documento informatico privo di firma elettronica ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. per le rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose e forma piena prova salvo disconoscimento circostanziato concernente la sua genuinità e attendibilità, che non impedisce al giudice di accertarne la conformità all’originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Tribunale Vicenza sez. II, 22/11/2016, n.2013
Firma elettronica qualificata
È ammissibile come prova il documento elettronico anche in assenza di firma elettronica qualificata.
Tribunale Milano sez. V, 18/10/2016, n.11402
Documenti informatici inviati via email non certificata
I documenti informatici inviati via email non certificata sono da intendersi quali documenti sottoscritti con firma elettronica “leggera”, di talché la relativa valenza probatoria è liberamente valutabile dal giudice in considerazione delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
In tal senso deve, invero, rilevarsi che i requisiti tecnici richiesti dal CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005) per la firma elettronica sono soddisfatti dall’insieme di dati “indirizzo mittente-headers” che attesta la composizione di quella data email da qualcuno che, per inviarla, ha dovuto necessariamente accedere ad un’area riservata, inserendo una username e una password. I predetti dati, pertanto, attestano che chi ha scritto la email deve aver necessariamente inserito una username e una password.
Ne consegue che, grazie al suddetto primo insieme di dati, per inviare quella email è stato utilizzato un secondo insieme di dati, costituente un sistema di autenticazione informatica, cui detto primo insieme è (ovviamente) logicamente collegato.
(Nel caso concreto, tenuto conto di quanto innanzi, si ritiene che la corrispondenza proveniente dall’account di posta elettronica a nome della resistente, in cui questa riconosce il compenso dovuto e manifesta la volontà di corrisponderlo, consente, unitamente al restante compendio probatorio, di affermare l’assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’esistenza del rapporto giuridico e del credito vantato da parte ricorrente).
Tribunale Termini Imerese, 22/02/2015
E-mail non certificate: valgono come prova?
In materia di prova civile, nell’ipotesi in cui le e-mail non certificate si qualifichino quali documenti informatici con firma elettronica leggera, la loro valenza probatoria è liberamente valutabile dal giudice “in considerazione delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Tribunale Termini Imerese, 22/02/2015
Corrispondenza via e-mail: può costituire prova scritta?
La corrispondenza intercorsa via e-mail può costituire prova scritta, ex art. 2712 c.c., e quindi formare piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità agli atti o alle cose medesimi.
Tribunale Foggia sez. I, 27/11/2014
Che succede se la dimostrazione delle offese e degli insulti è contenuta in un’email, un sms o un messaggio WhatsApp?
La giurisprudenza ha allargato i propri orizzonti, ritenendo che anche gli scritti telematici, quelli cioè sullo smartphone o sulla casella di posta elettronica, “rimangono” al pari dei fogli di carta. Ma non sempre è possibile difendersi per come si vorrebbe, ossia con una semplice querela, lasciando che le autorità facciano il resto (indagini e processo al colpevole). Non sempre c’è infatti responsabilità penale. Di tanto si sono occupate diverse sentenze, da ultimo una pronuncia della Cassazione. I giudici sono entrati nel vivo dell’argomento relativo all’ingiuria e alla diffamazione segnando i confini penali di questi due comportamenti.«L’invio di email a contenuto diffamatorio», spiega la Cassazione, «realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria. La missiva a contenuto diffamatorio», proseguono i giudici «diretta a una pluralità di destinatari oltre all’offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa».
I giudici proseguono nell’argomentazione del principio di diritto secondo cui «il fatto che quando la corrispondenza con più destinatari avviene per via telematica», si legge, «se è vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l’agente è ben consapevole; di qui la conclusione che in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazione».Il messaggio inviato tramite sms, chat o WhatsApp con cui una persona, parlando con un amico, riferisce offese nei confronti di un terzo non configura né ingiuria (mancando la presenza del soggetto leso), né diffamazione (è lecito parlare male di una terza persona se la conversazione non avviene alla presenza di altri). Viceversa se il destinatario è presente, allora si ha diffamazione.
Ho dei dubbi sull’argomento, spero che possiate aiutarmi… Immaginiamo di ricevere una email da un recupero credito con cui ti chiede di pagare un vecchio debito che avevi ormai dimenticato. O di spedirne una alla tua ex moglie con cui la diffidi dal pubblicare sui social le foto di vostro figlio ancora minorenne. Immagina di avere uno scambio di messaggi di posta elettronica semplice con un rivenditore a cui contesti alcuni difetti di un prodotto appena acquistato e che questi ti prometta di ripararlo per poi invece sparire completamente. E, in ultimo, immagina di ricevere un’email di contestazione da parte del tuo datore di lavoro con cui ti intima il licenziamento. In tutti questi casi,mi pongo la stessa domanda: l’email è prova? Che valore legale ha un’email se non c’è prova di ricezione? È possibile la produzione di email in un processo e che efficacia può avere?
Il tuo problema è il problema di tutti quelli che usano i computer per qualsiasi comunicazione e, oggi ancor di più, gli smartphone con le chat istantanee e gli sms. La tecnologia ha fatto passi da gigante, ha accelerato la velocità delle comunicazioni rendendole più semplici e informali.Stabilire se l’email è prova è questione tutt’altro che da giuristi: ne va della difesa dei diritti in tribunale. Ad esempio, se un’email trovasse spazio all’interno di un processo civile ne deriverebbe che il messaggio sulla casella di posta elettronica spedito dal recupero crediti varrebbe a interrompere la prescrizione, che l’acquirente di un prodotto difettoso potrebbe effettuare la contestazione dei vizi (che per legge va fatta entro 60 giorni) senza andare alla posta, che il licenziamento inviato dal computer del datore sarebbe valido e non nullo. Iniziamo con il dato testuale della legge. Non esiste una disposizione che disciplini il valore di un’email semplice. L’unica normativa del settore regolamenta la posta elettronica certificata, la cosiddetta pec, attribuendo ad essa il valore di piena prova al pari di una raccomandata con avviso di ricevimento.In particolare, la pec è in grado di dimostrare:l’invio del messaggio;la data e l’orario di spedizione;la data e l’orario di ricevimento;il contenuto testuale della pec (in questo sta la sostanziale differenza con la raccomandata, il cui testo resta conosciuto solo al destinatario e non dimostrabile);l’eventuale presenza di allegati (ma non il loro contenuto testuale).All’email ordinaria, invece, è stato attribuito lo stesso valore che il Codice civile riconosce alle cosiddette riproduzioni meccaniche ossia le fotocopie o le fotografie.Per esse vige il seguente principio: la riproduzione meccanica in sé può formare prova documentale solo a patto che, nel momento in cui viene prodotta in causa, la controparte non la contesta.
Ho ricevuto un sms da una persona in cui ammette di doverti dei soldi e ora vorrei utilizzarlo come prova davanti al giudice per dimostrare il mio credito e ottenere il pagamento. Posso farlo?
La tecnologia è, per molte persone, uno strumento di comunicazione con cui dialogare; ma, a differenza della penna, i bit non sono immodificabili come l’inchiostro. Ecco perché spesso avrai sentito dire agli avvocati che le email, i messaggini e le stampe di schermate del computer non possono sempre dimostrare un diritto. Questo vale ancor di più nel processo civile in cui possono entrare solo le prove “tipiche”, quelle cioè indicate dal Codice di procedura. Proprio per questo ti chiedi quanto e quando valgono gli sms come prova nel processo. Come dimostrare di aver ragione se il nostro avversario ci ha contattato con un semplice messaggio e lì ha messo “nero su bianco” la propria confessione? Vi sono numerose sentenze della giurisprudenza che si stanno occupando di questo delicato tema e che offrono, sebbene a volte in modo contraddittorio, un indirizzo a cui riferirsi. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo https://www.laleggepertutti.it/293424_sms-ed-email-attenzione-a-cio-che-da-oggi-in-poi-si-scrive
C’è un tale che mi sta facendo stalking: mi invia in continuazione messaggi sul cellulare tramite WhatsApp con cui tenta di intimorirmi e minacciarmi; non ho modo di dimostrare le sue pressioni se non proprio attraverso il testo di queste conversazioni. L’sms vale come prova nel processo?
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Il mio ex marito mi ha chiesto scusa con un sms inviato sullo smartphone, ammettendo di fatto di avermi tradito; vorrei così usarlo come prova contro di lui per poter chiedere la separazione e l’addebito. E’ valido? Come posso comportarmi?
E’ copiosa la giurisprudenza che ha affrontato il problema del tradimento dimostrabile tramite un sms hot ricevuto dall’amante. Il punto, però, è se il coniuge sia legittimato a “sbirciare” nell’altrui cellulare per poter provare di essere stato tradito. Secondo il tribunale di Roma, nella causa di separazione, il coniuge può produrre gli sms presi dal cellulare dell’altro facendo scattare l’addebito per infedeltà. Più compromettenti di Facebook, ci sono, quindi, i messaggini acquisiti dallo smartphone lasciato incustodito, utilizzabili come prova del tradimento.La spiegazione è abbastanza semplice: il vincolo del matrimonio implica un affievolimento della sfera di privacy, imposto dalla condivisione di spazi, e quindi sarebbe tutt’altro che illecito andare a frugare nella corrispondenza altrui. O, almeno, sul cellulare. La creazione di un ambito comune di convivenza determina un’implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazione di natura anche personale. Insomma: non può ritenersi illecita la scoperta casuale della relazione extraconiugale tramite gli sms del telefonino lasciato per casa.A sposare la stessa interpretazione era stata, un anno prima, la Corte di Appello di Trento secondo cui la prova del tradimento può essere data tramite la scoperta, sul cellulare, degli sms dell’amante. Ma come far entrare questa prova nel processo? È necessario acquisire il telefonino o bisogna provvedere alle trascrizioni? Nulla di tutto ciò: a riportare il testo del messaggio può essere chi lo legge, tramite la prova testimoniale. Facciamo un esempio. Mario scopre l’sms dell’amante della moglie sul telefono di questa. Fa vedere il cellulare incriminato a un suo parente che in quel momento è accanto a lui e quest’ultimo poi deporrà come testimone.Interessante è anche una sentenza del tribunale di Torino [6] secondo cui è possibile produrre in giudizio i messaggi telefonici e quelli di posta elettronica anche se ottenuti in violazione delle norme di legge sulla privacy. Questo, in pratica, significa che chi, per esempio, entrando nell’altrui casella di posta elettronica o clonando/intercettando l’account WhatsApp sia riuscito a intercettare una conversazione, può portare tali prove sul banco del giudice per far valere un proprio diritto. Potrebbe essere, per esempio, un atto di infedeltà del dipendente verso il datore di lavoro, o un tradimento coniugale.Secondo la pronuncia, il Codice di procedura civile non contiene alcuna norma che vieti l’utilizzo di prove acquisite in modo illecito, ossia commettendo un reato contro l’altrui privacy. Al massimo, il singolo giudice, chiamato a decidere del singolo caso, dovrà valutare, di volta in volta, il bilanciamento tra i due interessi in conflitto: quello della riservatezza e quello del diritto alla difesa.
Buongiorno,
ho ricevuto un’email con il sollecito di bolletta anno 2016, conguaglio di energia elettrica, riferita ad un contratto chiuso nello stesso anno.
Ho contestato l’avvenuta prescrizione, mi hanno obiettato l’invio di email precedenti (non raccomandate, semplici email), mai lette/ricevute.
E’ valida questa obiezione? le semplici email valgono come interruzione della prescrizione?
Grazie per la risposta
Tara