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Debiti bollo auto

26 Novembre 2019 | Autore:
Debiti bollo auto

Il percorso del debito per bollo auto non pagato nelle varie fasi e vicende: scadenze, accertamento, cartella, prescrizione, fermo, pignoramento, sanatoria.

Se hai pagato il bollo auto sulla tua macchina o moto sai bene di avere un debito fiscale, ma forse non sai bene cosa può accadere. In concreto le vicende sono molto variabili: la competenza ad accertare le tasse automobilistiche non pagate infatti è delle Regioni; alcune sono più sollecite nell’inviare gli avvisi di accertamento, altre sono meno efficienti.

Quindi, potresti avere debiti per bollo auto non ancora accertati, ma comunque non sarai tranquillo perchè temi di ricevere prima o poi qualche sollecito o intimazione; sarai invece ancora più preoccupato se hai già ricevuto atti in proposito: l’accertamento della tua Regione oppure, se non hai pagato neanche quello, la cartella di pagamento dell’Agente di riscossione al quale la Regione avrà affidato il suo credito.

In tal caso, se non hai proposto ricorso e sono decorsi i termini per farlo, potresti aver ricevuto anche un fermo amministrativo sul veicolo o un’altra misura di esecuzione forzata, come il pignoramento, specialmente se l’ammontare è consistente.

Oltretutto, vorresti anche sapere cosa succede per i bolli più antichi e se c’è ancora il diritto di riscuoterli oppure no. Può ben accadere che siano trascorsi diversi anni senza che tu abbia ricevuto nessuna richiesta di pagamento.Ti spieghiamo allora tutto quello che c’è di sapere riguardo ai debiti bollo auto, in maniera che saprai regolarti meglio sul da farsi, una volta che avrai appreso cosa prevede la legge nei vari casi che possono verificarsi.

Bollo auto: le scadenze per pagarlo

Per prima cosa, dobbiamo occuparci della scadenza del bollo auto: da qui infatti partono tutti i termini che esamineremo. Finchè non c’è scadenza non c’è ancora un debito consolidato e non ci sono ancora sanzioni.

Il bollo auto va versato una volta all’anno, ma il termine di scadenza non è uguale per tutti: dipende dalla data di immatricolazione dell’auto. Se la macchina è stata acquistata nuova, dovrai pagare la tassa entro la fine del mese corrispondente a quello di immatricolazione. Però se l’immatricolazione è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese potrai pagare entro la fine del mese successivo. Se, invece, hai comprato l’auto usata, il termine di pagamento decorrerà dalla fine del mese in cui è stato autenticato l’atto di vendita.

Le scadenze per lo stesso veicolo si ripetono sempre: ogni anno il versamento andrà eseguito nello stesso mese che ti abbiamo indicato. I veicoli commerciali, invece, hanno scadenze diverse da quelle delle auto e moto private, e cadono nei mesi di gennaio, maggio e settembre. Se vuoi saperne di più su questi aspetti leggi anche: scadenza bollo auto.

La tolleranza nel pagamento

Le scadenze che ti abbiamo appena indicato non sono tassative: c’è un mese di tempo in più per pagare senza sanzioni ed interessi. La legge prevede infatti questo margine di tolleranza nel pagamento del bollo auto.

Precisamente, potrai effettuare il versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello individuato in base alla scadenza programmata. Ad esempio, se il tuo bollo scade ad agosto, l’ultimo giorno utile per pagarlo con la tolleranza sarà il 30 settembre. Se poi questo giorno cade di sabato o di domenica, il termine è prorogato per legge al primo giorno feriale successivo.

Vediamo adesso cosa accade se viene superato anche questo termine senza che il bollo sia stato pagato: in questi casi sorge il debito tributario vero e proprio e le cose cambiano parecchio.

Bollo auto non pagato oltre la scadenza

Una volta scaduti i termini per il pagamento, compresi quelli di tolleranza, il ritardo ti costituirà automaticamente in mora senza necessità di un atto che te la intimi, e così sarai tenuto a versare le sanzioni, in aggiunta all’importo della tassa automobilistica dovuta.

Le sanzioni, però, non hanno un ammontare fisso ma dipendono dal tempo in cui si protrae il ritardo. Viene in aiuto dei contribuenti un istituto che si chiama ravvedimento operoso (che vale non solo per il bollo auto ma anche per le altre imposte e tasse) e offre la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta, purchè però non sia arrivato un accertamento nel frattempo.

Per il bollo auto, comunque, è abbastanza facile beneficiarne: considera infatti che puoi regolarizzare il debito entro un anno dalla scadenza, e in questo termine è piuttosto difficile che la tua Regione ti abbia già inviato l’avviso di accertamento per il bollo non pagato.

La riduzione delle sanzioni è tanto maggiore quanto prima si provvede a pagare in maniera spontanea; ci sono poi da aggiungere gli interessi per il ritardo (il 3% annuo rapportato ai giorni di ritardo).

Ecco gli importi esatti:

  • pagamento entro i primi 14 giorni oltre la scadenza: sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo (esempio, se paghi il 14° giorno, la sanzione sarà dell’1,4%);
  • pagamento tra il 15° al 30° giorno, la sanzione è del 1,5%;
  • pagamento dal 31° al 90° giorno, la sanzione sale al 1,67%;
  • pagamento dal 91° giorno a 1 anno la sanzione arriva al 3,75%.

Quando si oltrepassa l’anno dalla scadenza, si può ancora pagare spontaneamente, ma la sanzione salirà al 30% dell’importo della tassa dovuta.

L’avviso di accertamento della Regione

Se non hai ancora pagato il bollo auto, dovrai aspettarti l’arrivo di un avviso di accertamento che la Regione ti notificherà, richiedendoti formalmente il pagamento. In alcuni casi, questo atto è preceduto da un avviso bonario, che è un invito a pagare ed, eventualmente, a comunicare l’esatta situazione in modo da regolarizzare la pratica nel caso il bollo non fosse dovuto (ad esempio, perchè hai venduto l’auto prima dell’anno a cui la tassa si riferisce).

L’avviso di accertamento ti intimerà un termine di 60 giorni per pagare, oppure proporre ricorso se ritieni che l’atto sia invalido oppure la tassa non sia dovuta. C’è, infatti, una serie di cose da guardare per decidere cosa fare dell’accertamento bollo auto, come il controllo sulla regolarità della notifica, ma la più importante, perchè è la più frequente nella pratica, è la prescrizione.

La prescrizione dei debiti bollo auto

Devi sapere che l’Ente ha dei precisi termini per inviarti questo atto di accertamento del tributo, altrimenti scatterà la prescrizione ed il bollo non sarà più dovuto. Per il bollo auto il termine di prescrizione è di tre anni, che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva essere pagato. Ad esempio, il bollo auto dovuto per l’anno 2016 si prescriverà alle ore 24 del 31 dicembre 2019.

Dunque, un avviso di accertamento che ti dovesse arrivare oltre questi termini sarà invalido e potrà essere contestato e annullato, facendo constatare dal giudice l’intervenuta prescrizione. Ricorda però che conta la data di spedizione, cioè quella in cui la Regione lo ha consegnato all’ufficio postale, e non quella di ricevimento della raccomandata; così, se l’Ente lo ha spedito il 30 dicembre ma ti è pervenuto il 15 gennaio, sarà valido e non prescritto.

Per approfondire questi aspetti leggi cosa fare se il bollo auto è prescritto. Considera anche che in prossimità della fine dell’anno le Regioni si affrettano a spedire una raffica di accertamenti proprio perchè sanno che il termine sta per scadere e cercano appunto di evitare di incappare nella prescrizione, che opererebbe a loro svantaggio impedendogli di riscuotere il tributo e cancellando il tuo debito bollo auto.

La cartella esattoriale

Non hai pagato l’importo intimato neanche dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento; cosa succede? La Regione iscriverà a ruolo il tributo non riscosso e affiderà il suo credito all’Agente della riscossione, che ti invierà una cartella esattoriale.

In questi casi, devi sapere che oltre alla prescrizione di cui ti ho parlato (e che la notifica dell’avviso di accertamento avrà interrotto, dunque inizierà a decorrere da capo per altri tre anni) opera in tuo favore anche un altro istituto, che è quello della decadenza.

Infatti, la legge prevede che la notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. L’avviso di accertamento diventa definitivo dopo 60 giorni da quando ti è stato notificato, per cui il termine di decadenza è di 2 anni e 60 giorni a partire da quel momento. Ad esempio, se hai ricevuto l’accertamento il 15 marzo 2017, sarà definitivo il 15 maggio e la decadenza scatterà il 31 dicembre del 2019. Se la cartella ti arriva oltre (anche qui vale la regola della data di spedizione) sarà nulla.

Se, invece, questi termini sono rispettati, continua ancora ad operare la prescrizione. Rimane sempre di tre anni, che però ripartono dalla data di notifica del precedente avviso di accertamento, che li ha interrotti e quindi azzerati.

La storia non finisce qui, perchè dopo la cartella esattoriale – se neanche questa viene pagata oppure opposta con ricorso entro i 60 giorni dalla notifica – e sempre che, nel frattempo, non siano passati altri tre anni e così si sia verificata la prescrizione della cartella bollo auto –  potranno scattare le misure cautelari ed esecutive per la riscossione forzata del credito vantato dalla Regione attraverso l’Agente di riscossione.

La riscossione forzata del debito

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il pagamento sia avvenuto o sia stato proposto ricorso che abbia comportato anche la sospensione della sua esecutività, l’Agente per la Riscossione potrà pignorare dei beni dell’automobilista, oppure operare un fermo amministrativo dei veicoli ad egli intestati.

Di solito, poiché le somme da versare per tasse automobilistiche sono piuttosto basse e difficilmente superano qualche centinaio di euro all’anno, non si potranno iscrivere ipoteche immobiliari, e l’Agente utilizzerà innanzitutto proprio il fermo dell’autovettura, per costringere il contribuente ad adempiere, anzichè partire con il pignoramento.

Il fermo auto, però, per essere valido dovrà essere anticipato da un preavviso di fermo, da notificare almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo. Per sospendere l’efficacia del fermo si può chiedere la rateazione del debito: basterà pagare la prima rata per poter tornare a circolare con quel veicolo. Il fermo verrà, infine, cancellato quando saranno state pagate integralmente tutte le rate.

Contro il fermo, si può anche proporre ricorso, ma solo se il veicolo viene impiegato dal professionista o dall’imprenditore per finalità collegate all’esercizio dell’attività lavorativa, rispetto alle quali l’auto è da considerarsi essenziale (è necessario anche che il mezzo sia immatricolato tra i beni ammortizzabili).

Per saperne di più su come evitare, sospendere o contestare il fermo amministrativo sull’auto leggi fermo amministrativo per cartelle non pagate.

Ricorda, infine, che se non hai pagato il bollo auto ed hai avuto il fermo del veicolo – e nonostante tutto ancora ti ostini a non saldare il debito – potrebbe arrivarti anche il pignoramento, ad esempio dello stipendio, della pensione o del conto corrente. Infatti il fermo amministrativo è solo una misura cautelare che serve ad evitare la dispersione dei beni ma non implica la perdita della proprietà. Quindi, l’esattore rimane libero di procedere al soddisfacimento del suo credito proprio attraverso il pignoramento.

La sanatoria del bollo auto: debiti arretrati cancellati

Esiste anche una speciale sanatoria per i debiti bollo auto: è stata stabilita dalla pace fiscale e ha l’effetto di cancellare i debiti arretrati. Ne parliamo da ultimo perchè riguarda solo determinati importi e periodi; non opera cioè su tutti i bolli auto in generale, ma solo su alcuni e molto arretrati.

La sanatoria opera per legge su tutti i tributi di importo inferiore a mille euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) iscritti a ruolo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 ed avviene automaticamente, cioè senza bisogno di una richiesta del contribuente. Se ciò non avviene, tutte queste mini cartelle per qualsiasi tassa (non solo per il bollo auto) saranno cancellate dai giudici.



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