Oggetto della controversia; procedimenti relativi a rapporti societari; materie di competenza del tribunale delle imprese.
Indice
- 1 Rimborso del finanziamento del socio
- 2 Domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust
- 3 Competenza sulle intese restrittive della concorrenza
- 4 Competenza funzionale: tribunale ordinario civile o tribunale delle Imprese?
- 5 Licenza esclusiva di produzione
- 6 Controversia sull’invalidità del contratto di investimento azionario: competenza
- 7 Controversie sui rapporti societari
- 8 Violazione del principio di concorrenza
- 9 La competenza del tribunale delle imprese
- 10 Controversie sui rapporti societari che coinvolgono amministratori e società
- 11 Controversia di competenza del tribunale delle imprese
- 12 Contratti di appalto pubblico di rilevanza comunitaria
- 13 Competenza per materia del tribunale delle imprese
- 14 Tribunale delle imprese: quando non è competente?
- 15 Sezioni specializzate in tema di proprietà industriale e intellettuale
- 16 Cause di competenza del tribunale delle imprese
- 17 Controversia tra società e liquidatore in ordine al compenso
- 18 La responsabilità dell’amministratore di srl
Rimborso del finanziamento del socio
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato dal socio alla società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, ma soggiace alla speciale disciplina di cui all’art. 2467 c.c., caratterizzata dalla peculiarità del rapporto che intercorre tra socio e società. Come tale, il ricorso monitorio attivato dal socio per ottenere il rimborso del finanziamento appartiene alla competenza del Tribunale delle imprese, in quanto trattasi di rapporti tra società e soci sussumibili nel concetto di ‘rapporti societari’ di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 168 del 2003.
Tribunale Aosta sez. I, 04/10/2021, n.283
Domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust
La domanda di nullità dei contratti di fideiussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall’A.B.I. e censurati dalla Banca d’Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza di regola spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese. Tuttavia qualora la doglianza sia posta quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito, essa potrà essere esaminata dal Giudice ordinario.
Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n.244
Competenza sulle intese restrittive della concorrenza
L’azione di risarcimento danni proposta dal consumatore per violazione del diritto di scelta effettiva tra prodotti potenzialmente concorrenti, derivante da una intesa restrittiva della libertà di concorrenza, implica l’accertamento della nullità dell’intesa stessa ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 287 del 1990 (ancorché il consumatore finale non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli altri autori della collusione) e la relativa cognizione è rimessa alla competenza esclusiva della Sezione specializzata in materia di impresa, da individuarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs n. 168 del 2003.
(Fattispecie in tema di accertamento e dichiarazione di nullità della fideiussione riproducente lo schema contrattuale predisposto dall’Abi e censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e conseguente domanda di risarcimento danni).
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, n.6523
Competenza funzionale: tribunale ordinario civile o tribunale delle Imprese?
La competenza funzionale spetta al tribunale ordinario civile e non a quello delle Imprese, qualora la domanda attorea ha per oggetto il pagamento di somme (in parte per ‘attività interna’, in parte per ‘differenze’), il pagamento di un importo ex art. 2041 c.c. e la condanna al risarcimento del danno.
Tribunale Monza sez. I, 18/01/2021, n.120
Licenza esclusiva di produzione
Va affermata la competenza del Tribunale, nella sezione specializzata in materia di impresa, a conoscere la controversia promossa da un architetto, nella veste di designer di una sedia denominata L211, contro una società licenziataria esclusiva per produzione e vendita, in Italia e all’estero, di tale prodotto, atteso che, nella prospettazione dell’attore, la società ha commercializzato la seduta in questione con il nome L213 omettendo di corrispondere al medesimo le royalties pattuite con il contratto di licenza: infatti, benché nella specie la causa petendi riguardi l’inadempimento di obbligazioni contrattuali e non l’accertamento dell’esistenza di diritti di privativa industriale, tale accertamento costituisce l’ineludibile (e controverso) antecedente logico-giuridico fondativo delle pretese azionate.
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, n.25080
Controversia sull’invalidità del contratto di investimento azionario: competenza
Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa la controversia relativa all’acquisto di azioni del capitale di una banca nell’ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l’attore lamenti, ai sensi del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, n.22340
Controversie sui rapporti societari
Le controversie relative alle cause ed ai procedimenti in tema di rapporti societari e che coinvolgono società di capitali incluse le cooperative e le società europee, sono di competenza del tribunale delle imprese.
Tribunale Grosseto, 16/07/2020, n.492
Violazione del principio di concorrenza
Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura “esecutivi” di un accordo quadro atteso che, stante l’autonomia tra i predetti negozi, la “causa petendi” dell’obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell’acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11787
La competenza del tribunale delle imprese
La competenza del Tribunale delle Imprese, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi per l’intrinseca posizione dedotta in giudizio.
Tribunale Venezia, 19/06/2019
Controversie sui rapporti societari che coinvolgono amministratori e società
Nella previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. a), secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori senza poter distinguere fra le controversie che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.
Tribunale Teramo, 01/10/2019, n.848
Controversia di competenza del tribunale delle imprese
La controversia di competenza del tribunale delle imprese può essere decisa, purché in composizione collegiale, da una sezione ordinaria del tribunale ove ha sede il tribunale delle imprese.
Tribunale Roma, 26/09/2018
Contratti di appalto pubblico di rilevanza comunitaria
Il tribunale, sezione specializzata in materia di imprese, è competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, a conoscere delle controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, i contratti sottoposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile “ratione temporis”), restando pertanto esclusi i contratti ad esso antecedenti.
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2017, n.6327
Competenza per materia del tribunale delle imprese
Nella previsione di cui all’art. 3, lett. a), d.lg. n. 168 del 2003 secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere tra le controversie che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso.
Cassazione civile sez. I, 11/02/2016, n.2759
Tribunale delle imprese: quando non è competente?
Quando il rapporto sotteso alla richiesta cautelare non è riconducibile nell’ambito societario, ovvero nell’ambito dei patti parasociali, e, pertanto, quando non vengano in rilievo l’esercizio di diritti che scaturiscano dal contratto di società ovvero da accordi che ineriscano ad essi bensì, come nel caso di specie, ad un normale rapporto di fornitura seppur effettuato da un soggetto che rivesta anche la qualità di partecipe della compagine della società acquirente, non può affermarsi la competenza del Tribunale delle imprese.
Tribunale Venezia, 16/01/2016
Sezioni specializzate in tema di proprietà industriale e intellettuale
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 del d.lg. n. 168 del 2003 (sia nel testo anteriore che in quello risultante dalle modifiche apportate dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012) va affermata anche nei casi di proposizione di domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale, nella quale la lesione dei diritti riservati sotto forma di “know how”, ossia di informazioni aziendali e di processi ed esperienze tecnico-industriali e commerciali, sia, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, elemento costitutivo o relativo all’accertamento dell’illecito della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2016, n.25535
Cause di competenza del tribunale delle imprese
La mancata introduzione del giudizio di merito nelle forme previste dal codice di rito per le cause di competenza del Tribunale delle imprese (con citazione e non con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), comporta la declaratoria, con ordinanza non impugnabile, di inammissibilità del ricorso e, quindi, stante la sussunzione di tale ipotesi in quella dell’estinzione del giudizio di merito di cui all’art. 669 nonies, comma 1, c.p.c., l’immediata inefficacia del provvedimento cautelare autorizzato.
Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 07/07/2015
Controversia tra società e liquidatore in ordine al compenso
La controversia relativa al compenso spettante all’amministratore di una società di capitali – o, come nella specie, al liquidatore – per l’attività svolta in favore della società non appartiene alla competenza del tribunale delle imprese poiché ha ad oggetto il rapporto di lavoro, eventualmente parasubordinato, o di opera professionale tra detto soggetto e la società, fermo restando che la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza eventualmente proposto.
Cassazione civile sez. VI, 23/05/2014, n.11448
La responsabilità dell’amministratore di srl
La controversia concernente la responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per la violazione del divieto posto dall’art. 2390 c.c. (per effetto del quale gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea), va qualificata come azione di responsabilità esercitata nei confronti di un componente dell’organo amministrativo, sicché rientra tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 3 del d.lg. n. 168 del 2003, con la conseguente sussistenza della competenza del tribunale delle Imprese.
Tribunale Torino, 18/10/2013