Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri; reato di mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale; possesso di tessera sanitaria scaduta.
Indice
- 1 Impossessarsi di documenti smarriti
- 2 Prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione
- 3 Possesso tessera sanitaria oggetto di denuncia di furto
- 4 L’attività di prescrizione dei farmaci
- 5 Mostrare una tessera sanitaria di altri
- 6 Formazione di una carta d’identità e tessera sanitaria false
- 7 Regolare documento di identità e di certificato medico
- 8 Ricetta scaduta e condotta del farmacista
- 9 Ricette complete del nome dell’assistito e del numero di tessera sanitaria
- 10 Realizzazione della tessera sanitaria
- 11 Vendita di sostanze alimentari da parte di una farmacia con tessera sanitaria scaduta
- 12 Possesso di tessera sanitaria scaduta
- 13 Cosa succede se si è privi di tessera sanitaria?
- 14 Chi deve essere munito di tessera sanitaria?
Impossessarsi di documenti smarriti
Nell’ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione (fattispecie relativa al rinvenimento della carta d’identità, della patente di guida e della tessera sanitaria di proprietà di una donna e da lei smarriti).
Cassazione penale sez. II, 15/10/2021, n.43887
Prova dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto e, dunque, anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. Ciò è conforme alla stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa.
Nel caso di specie, avente a oggetto la contestazione del reato ex articolo 648 del codice penale nei confronti di un uomo trovato in possesso di carta d’identità, tessera sanitaria, patente di guida e tre documenti di credito intestati a una signora che ne aveva denunciato il furto, il Tribunale ha ritenuto provato l’elemento soggettivo del reato dalla mancata giustificazione del possesso dei documenti. Tale circostanza costituisce, di per sé, prova della conoscenza dell’illecita provenienza dei beni.
Tribunale Pescara, 17/07/2020, n.1102
Possesso tessera sanitaria oggetto di denuncia di furto
Integra il delitto di ricettazione punito dall’art. 648 c.p., il possesso della tessera sanitaria oggetto di denuncia di furto riconducibile ad una terza persona, atteso che trattandosi di documento certamente appartenente all’intestatario, non è suscettibile di costituire oggetto di lecito scambio tra persone, potendo essere legittimamente posseduta solo dall’intestatario.
Tribunale Frosinone, 23/01/2020, n.64
L’attività di prescrizione dei farmaci
L’art. 2 d.l. 443/1987 riserva espressamente ai medici dipendenti o convenzionati con il S.s.n. l’utilizzabilità dei ricettari per le prestazioni a carico dell’erario, in ragione della necessità di riservare le prescrizioni, o le proposte di prestazioni erogabili dal SSN, a medici di accertata competenza e, dall’altro, di evitare l’aumento abnorme e incontrollato delle prescrizioni dei farmaci: tale disposizione non risulta abrogata dalle norme successive, le quali evidenziano l’attualità della riserva, la quale è veicolata, tra le altre, dal disciplinare tecnico attinente la dematerializzazione della ricetta medica cartacea (d.m. 2 novembre 2011 recante “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 16, d.l. n. 78/2010 – Progetto Tessera Sanitaria”), secondo cui l’attività di prescrizione non è confondibile con quella di erogazione dei servizi sanitari, la quale soltanto parrebbe esercitabile anche dalle strutture private accreditate (fattispecie nella quale il Tar Piemonte ha annullato la delibera della Giunta regionale Piemonte con la quale era stato esteso a medici delle strutture private il potere di prescrivere prestazioni a carico del S.s.n.).
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 22/05/2019, n.608
Mostrare una tessera sanitaria di altri
Le mendaci dichiarazioni a pubblico ufficiale vietate dall’art. 496 c.p. possono essere effettuate in svariati modi, anche con l’esibizione di un documento falso o appartenente a terzi (nella specie, l’imputato aveva esibito una tessera sanitaria).
Cassazione penale sez. VI, 20/12/2016, n.645
Formazione di una carta d’identità e tessera sanitaria false
Possono essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di precedenti penali specifici, dell’inadeguatezza a gestire la condotta criminale discendente dalla mancanza di esperienza specifica e soprattutto dal leale atteggiamento processuale; attenuanti che prevalgono sulla recidiva che riguarda un precedente risalente e non specifico (nella specie si trattava del reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale nonché di formazione di una carta d’identità e tessera sanitaria false).
Ufficio Indagini preliminari Napoli, 16/11/2015, n.2020
Regolare documento di identità e di certificato medico
E’ illegittima l’ordinanza sindacale che prevede (fino all’adozione da parte del Ministero della salute di specifici provvedimenti) il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l’obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso l’ASL competente.
Tale ordinanza, infatti, non dimostra la posizione differenziata del Comune in ordine al tasso di rischio cui si espone la popolazione locale, poiché i pochi casi rilevati di scabbia o di epatite C non sono idonei a giustificare quella particolare gravità legittimante l’ordinanza contingibile e urgente, mentre, con riguardo al virus Ebola, il protocollo per la gestione della malattia redatto dall’ASL ha escluso la sussistenza di un’emergenza sanitaria.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 15/07/2015, n.801
Ricetta scaduta e condotta del farmacista
La condotta del farmacista che abbia dispensato un farmaco D.P.C. (distribuzione per conto) sulla base di ricetta scaduta di validità non può essere sottoposta al vaglio della Commissione farmaceutica dell’Asl decorso il termine annuale di cui all’art. 4, comma 11 d.P.R. 371/1998, né tale condotta rientra in alcuna delle fattispecie sanzionabili di cui al comma 10 del citato art. 4, non vertendosi, in tal caso, in ipotesi di prescrizione contemporaneamente priva degli elementi di cui alle lett. a) e b) (rispettivamente cognome e nome dell’assistito e numero della tessera sanitaria o codice fiscale) o del precedente comma 9, riguardante la ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera c) del comma 3 (nella fattispecie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di addebito del farmaco distribuito dal farmacista su ricetta DPC scaduta di validità contestato oltre il termine di un anno dalla avvenuta dispensazione).
T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 19/12/2014, n.839
Ricette complete del nome dell’assistito e del numero di tessera sanitaria
È legittimo il provvedimento amministrativo che dispone la decadenza dalla titolarità di farmacia ai sensi dell’art. 113 r.d. n. 1265 del 1934 (t.u.l.s.) “per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia” nei confronti di un farmacista che, in palese violazione dell’art. 4 d.P.R. n. 371 del 1998 – nella parte in cui impone al farmacista di spedire unicamente ricette complete del nome dell’assistito e del numero di tessera sanitaria -, abbia accettato e spedito migliaia di ricette mediche false, facilmente percepibili come tali, in quanto compilate in modo tale che il paziente destinatario del diritto all’erogazione del farmaco a carico del Servizio Sanitario Nazionale non fosse identificabile in ragione della grafia illeggibile e dell’indicazione di un codice regionale inesistente o riportato solo parzialmente.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 27/05/2013, n.5304
Realizzazione della tessera sanitaria
Non è conforme a legge l'”atto di indirizzo strategico” rivolto dal Ministro dell’economia e delle finanze alla Società generale d’informatica – Sogei s.p.a. e all’Istituto poligrafico e zecca dello Stato – Ipzs s.p.a. affinché queste, in vista della realizzazione del documento elettronico unico contenente la carta d’identità e la tessera sanitaria, costituiscano una società “ad hoc” con attribuzione ad essa delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate alla menzionata finalità nell’ambito di Sogei s.p.a. e di Ipzs s.p.a. (in motivazione, si precisa che il legislatore, nel prevedere la creazione del documento elettronico unico, ha previsto il riordino delle funzioni e dei compiti delle società “in house” Sogei s.p.a. e Ipzs s.p.a., già operanti – rispettivamente – per la realizzazione della tessera sanitaria e della carta d’identità elettronica, ma non la possibilità di costituire una nuova società, oltre tutto con oneri di spesa non previsti dalla legge).
Corte Conti sez. contr., 29/12/2011, n.25
Vendita di sostanze alimentari da parte di una farmacia con tessera sanitaria scaduta
Ai sensi dell’art. 21 l. 24 novembre 1981 n. 689, nel caso di infrazione all’art. 14 commi 1 e 2 l. 30 aprile 1962 n. 283, per vendita di sostanze alimentari da parte di una farmacia con tessera sanitaria scaduta, l’applicazione della sanzione accessoria costituita dalla sospensione della licenza di farmacia rappresenta un atto dovuto, anche se il convenuto abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.
T.A.R., (Liguria) sez. II, 30/09/1999, n.465
Possesso di tessera sanitaria scaduta
Si considera privo del libretto sanitario richiesto dall’art. 14 della l. 30 aprile 1962 n. 283 per la manipolazione di sostanze alimentari anche colui che sia in possesso di tessera sanitaria scaduta. La ratio della citata norma, infatti, è quella di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con i prodotti alimentari.
Cassazione penale sez. VI, 22/12/1983
Cosa succede se si è privi di tessera sanitaria?
La proibizione di lavorare o trasportare latte se si è privi di tessera sanitaria riguarda non solo i dipendenti ma tutto il personale utilizzato, a prescindere dal rapporto giuridico che lo lega al titolare dell’impresa. Ed il reato è commesso anche da chi sia in possesso di tessera sanitaria scaduta.
Cassazione penale sez. VI, 07/07/1981
Chi deve essere munito di tessera sanitaria?
Anche il personale che tratta prodotti alimentari posti in vendita esclusivamente in involucri sigillati deve essere munito di tessera sanitaria.
Cassazione penale sez. VI, 13/05/1980
Ho perso la tessera sanitaria. Cosa posso fare? Qual è la procedura de seguire in caso non dovessi più trovare la tua tessera sanitaria? Cosa succede se perdo la tessera sanitaria?
Nel caso in cui avviene lo smarrimento o il furto della tessera sanitaria, è necessario adoperarsi subito per il rilascio del duplicato. Il primo passo da fare nell’ipotesi di smarrimento o di furto della tessera sanitaria è la denuncia alle autorità competenti, anche se l’attuale normativa non ne prevede un obbligo specifico.Tuttavia, al fine di evitare che chi ne venga in possesso, possa utilizzarla in maniera impropria, è consigliato effettuarla. Si pone in essere così un atto cautelativo, al quale ogni cittadino è tenuto nell’ipotesi di furto o smarrimento dei propri documenti (e pertanto, anche in caso di smarrimento o di furto della carta di identità, della patente, del passaporto, ecc.).Contestualmente è possibile bloccare immediatamente la tessera, telefonando al numero verde gratuito 800.030.606, a cui risponde un operatore reperibile dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.La denuncia può essere fatta:presentandosi personalmente ad un commissariato di polizia o ad una stazione dei carabinieri;telematicamente, accedendo al servizio “Denuncia via web” della Polizia di Stato.Il passo successivo alla denuncia è quello della richiesta per il rilascio della tessera sanitaria.I cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il duplicato della tessera sanitaria in caso di smarrimento o di furto, rivolgendosi al Consolato italiano del Paese di residenza. Potranno scegliere di ricevere la nuova tessera nel paese estero dove sono residenti, presso il domicilio in Italia o anche presso la stessa rappresentanza diplomatica.