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Competenza del tribunale dei minori: ultime sentenze

14 Marzo 2022
Competenza del tribunale dei minori: ultime sentenze

Quando è competente il tribunale per il minorenni: le più recenti pronunce giurisprudenziali.

Minore straniero non accompagnato: competenza

Ai sensi dell’art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori affidati di fatto dai loro genitori residenti all’estero ad un parente che sia in grado di prendersene cura in Italia.

(Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale per i minorenni e non del Tribunale ordinario, all’apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale della sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma di delega della responsabilità). genitoriale).

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2021, n.41930

Quando la competenza va attribuita al tribunale per i minorenni?

In linea generale per i procedimenti di cui agli artt. 330 e segg. c.c. la competenza va attribuita al tribunale per i minorenni. Tuttavia sulle domande de potestate diviene competente il tribunale ordinario in tutti i casi in cui sia pendente un giudizio (di separazione, di divorzio, o ex art. 337 e ss. c.c. per i figli “non matrimoniali”) nel quale si discuta dell’affidamento, della collocazione e del mantenimento della prole e ciò in ossequio ai principi di concentrazione delle tutele, di economia delle attività processuali e, in definitiva, nell’interesse preminente dei minori.

Tribunale Cuneo sez. I, 20/12/2021, n.1090

Cause in tema di adottabilità del minore

L’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel disporre la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, nonché il differimento della decorrenza dei termini che abbiano avuto inizio durante il periodo di sospensione (comma 2), ha fatto salve una serie di ipotesi, elencate al comma 3, nelle quali le predette disposizioni non operano: tra le stesse, il comma 3, lett. a) include specificamente le “cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio”, nonché “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. La norma in esame è stata successivamente modificata dalla legge di conversione, la quale ha sostituito le parole “ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio” con quelle “e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona”.

L’espressa menzione delle cause relative alle dichiarazioni di adottabilità, non accompagnata da ulteriori specificazioni, rende evidente la volontà del legislatore di escludere l’operatività della sospensione indipendentemente dalla fase o dal grado in cui il processo pendeva alla data della sospensione, e quindi anche per i giudizi d’impugnazione, ivi compreso quello di legittimità: in contrario, non vale sottolineare l’utilizzazione da parte del legislatore della locuzione “cause di competenza del tribunale per i minorenni”, la cui ridondanza, in riferimento a quelle relative alla dichiarazione di adottabilità, attribuite alla competenza esclusiva ed inderogabile del giudice minorile, non può ritenersi sintomatica dell’intento di limitare l’applicabilità della sospensione ai giudizi di primo grado, rispondendo piuttosto alla finalità d’individuare con maggiore precisione cause indicate con espressioni alquanto generiche, come quelle relative “ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio”, che possono essere trattate anche dinanzi al tribunale ordinario.

Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23317

Provvedimenti nell’interesse dei figli minori

I provvedimenti da adottare nell’interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall’art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la “vis attractiva” possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, n.16569

Tribunale per i minorenni e colloqui dei detenuti

Il tribunale per i minorenni è palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti; competenza che non può essere in alcun modo fatta discendere da quella per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità dei genitori. Ne consegue l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale per i minorenni con riferimento alla disciplina dei colloqui a distanza dei detenuti prevista dalla normativa emergenziale.

Vanno pertanto dichiarate inammissibili le q.l.c. dell’art. 4 d.l. 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID -19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), terzo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 30, 31, comma 2, 32 e 117, comma 1, Cost.

Corte Costituzionale, 31/03/2021, n.57

Giudizio per la modifica dei provvedimenti relativi all’affidamento del minore

Il principio secondo il quale, nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ai sensi dell’art. 710 c.p.c., o dell’art. 337 quinquies c.c., i provvedimenti di cui agli artt. 330 e segg. c.c. sono di competenza del tribunale ordinario, non trova deroga nella circostanza che ad assumere l’iniziativa di questi ultimi sia stato il P.M. presso il tribunale per i minorenni, atteso che la competenza attribuita al tribunale ordinario, ex art. 38 disp. att. c.c., trova giustificazione nella necessità di concentrazione delle tutele volte ad evitare che, in riferimento ad un’identica situazione conflittuale, possano essere aditi organi giudiziali diversi ed assunte decisioni contrastanti ed incompatibili, mentre, il fatto che l’esigenza dell’adozione dei provvedimenti “de potestate” possa emergere da informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni non esclude la possibilità di attivare meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16339

Determinazione della competenza

L’art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall’art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello.

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.3490

Decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale

Il Tribunale per i Minorenni, investito di una domanda sulla decadenza o sulla sospensione della responsabilità genitoriale con riferimento a un figlio naturale, è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti utili nell’interesse del minore, compresi quelli a contenuto economico, non ostando il disposto dell’art. 38 disp. att. c.c. che non impedisce l’applicazione del principio della concentrazione delle tutele.

Tribunale Pavia sez. II, 09/07/2020

Concessione di misure alternative alla detenzione per il detenuto ultradiciottenne ma infraventicinquenne

La competenza a decidere in ordine alla concessione di misure alternative alla detenzione in favore di detenuto ultradiciottenne ma infraventicinquenne appartiene al tribunale per i minorenni in funzione di ufficio di sorveglianza anche nel caso di mancata adesione, da parte del predetto detenuto, al trattamento in atto, giacché l’applicabilità, in tale ipotesi, delle norme per l’esecuzione della pena nei confronti di condannati maggiorenni, sancita dall’art. 24 d.lg. 28 luglio 1989, n. 272, a seguito delle modifiche di cui all’art. 9 d.lg. 2 ottobre 2018, n. 121, non comporta altresì una modifica dell’ordinario regime della competenza.

Cassazione penale sez. I, 19/02/2020, n.16252

Competenza del tribunale dei minorenni in materia di sorveglianza

Ai fini della determinazione della competenza del tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, rileva l’età del condannato al momento della presentazione della domanda e non al momento in cui il tribunale adito delibera la decisione.

Cassazione penale sez. I, 20/02/2020, n.12340

Affidamento del minore nel contesto della crisi familiare: la competenza

Pur in pendenza di un procedimento relativo alla crisi familiare dinanzi al Tribunale ordinario, non è da considerarsi preclusa a possibilità di attivare un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni a fronte di «situazioni di pregiudizio che impongano l’adozione, anche con particolare urgenza, di misure di messa in sicurezza del minore, quali il collocamento in comunità o l’affidamento del minore, e i conseguenti provvedimenti de potestate” laddove il figlio sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo».

Tribunale Potenza, 19/11/2019

Conflitto di competenza

Il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l’affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. richiesti dal P.M., dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall’art. 3 della legge n. 219 del 2012, la cui “ratio” risiede nell’evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la “vis attractiva” del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell’altro, in tal modo implicitamente escludendo l’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale.

(Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 richiesti dal P.M., ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell’oggetto delle domande, aventi l’obiettivo comune dell’assunzione delle determinazioni più opportune nell’interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del P.M., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario).

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, n.1866

Tribunale ordinario e tribunale dei minori: il ruolo del pm

La competenza del Tribunale dei minori nei procedimenti ex art. 330 e 333 c.c. non residua nell’ipotesi in cui abbia agito il PM minorile. L’apparente limitazione dei poteri del P.M. nell’ambito dei procedimenti di separazione innanzi il Tribunale ordinario, si giustifica dalla circostanza che i coniugi hanno già attivato il relativo procedimento con ciò investendo il giudice di ampi poteri anche d’ufficio, riemergendo il potere di agire nel momento in cui detti procedimenti vengono decisi in via definitiva.

Mentre, nell’ambito dei procedimenti pendenti innanzi il Tribunale ordinario, il PM ha comunque un potere di segnalazione e di stimolo affinché il giudice possa adottare i provvedimenti più rispondenti all’interesse del minore.

Tribunale Catania, 23/10/2018

La competenza a decidere sulle domande de potestate

Alla luce della normativa attualmente vigente in materia, anche nei casi di pendenza innanzi al giudice ordinario di procedimenti di separazione, divorzio, annullamento, nullità matrimoniale ovvero di quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, la competenza a decidere sulle domande de potestate proposte ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. dal Pubblico ministero minorile, o da un parente nei confronti di uno o entrambi i genitori di un minore, spetta al Tribunale per i Minorenni .

Tribunale minorenni Catania, 21/03/2018

Nomina del tutore del minore

La competenza del Tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore del minore si radica soltanto ove sia pendente un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, atteso che gli indici normativi astrattamente desumibili dalla legge n. 184 del 1983, art. 33 commi 4 e 5, non sono rilevanti perchè costituiscono un’eccezione, giustificata dalla peculiarità delle condizioni oggettive (eventi bellici, calamità naturali etc.), alle rigorose regole e procedure fissate per l’ingresso legale dei minori nel nostro paese, al fine di non procedere ad adozioni internazionali illegali..

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2017, n.1051

Concorso di competenza del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario 

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, censurato, per violazione degli artt. 3, 97, comma 2, e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale per i minorenni, accanto a quella del Tribunale ordinario, i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 e 333 c.c. In primo luogo l’ordinanza di rimessione è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, atteso che dalla sintetica descrizione della fattispecie concreta non emergono elementi che consentano di ritenere che il thema decidendum sottoposto al giudice a quo comporti la soluzione di questioni attinenti alla titolarità della responsabilità genitoriale, né che sia richiesto, neppure incidentalmente, un accertamento sul contegno pregiudizievole (o radicalmente abusivo) di uno dei genitori.

Inoltre, il giudice a quo omette di indicare quale sia lo scenario processuale nell’ambito del quale egli ritiene di dover fare applicazione del censurato criterio di riparto della competenza. Infine, la motivazione dell’ordinanza di rimessione non spiega le ragioni per le quali il denunciato vulnus possa, e debba, essere eliminato mediante l’attribuzione al Tribunale ordinario delle controversie relative alla responsabilità dei genitori, anziché mediante l’attrazione al Tribunale minorile — quale giudice specializzato — delle competenze relative all’affidamento dei minori.

Il petitum del rimettente non è, dunque, supportato da elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l’unica scelta costituzionalmente compatibile e, pertanto, l’intervento richiesto si caratterizza per un alto tasso di manipolatività. Ciascuna di tali soluzioni comporta, infatti, scelte (anche organizzative) discrezionali, come tali riservate al legislatore (sentt. nn. 243 del 2014, 23, 194, 223 del 2015).

Corte Costituzionale, 10/06/2016, n.134

Tutela giurisdizionale celere del minore

Nei procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di “prossimità”, ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura.

(Nella specie, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, dinanzi al quale era stato riattivato, nei medesimi termini originari, il procedimento “de potestate” dopo la pronuncia di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna, adito dal P.M., motivata sul trasferimento, in corso di causa, della madre, insieme alle minori, in un comune in provincia di Brescia).

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2016, n.7161

Domande di competenza di organi giudiziari diversi

Il procedimento di modifica del decreto del Tribunale dei Minori si segue la procedura di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. e viene definito con decreto del collegio, mentre il procedimento ex art. 316 bis c.c. è di competenza presidenziale e viene definito con decreto di tale organo monocratico: nello stesso procedimento, pertanto, non si possono avanzare nello stesso giudizio due domande che sono di competenza di organi giudiziari diversi.

Tribunale Genova sez. IV, 11/02/2016

Tribunale ordinario e tribunale minorile: riparto di competenza

Il superiore interesse del minore, così come convenzionalmente e costituzionalmente individuabile, non si rinviene nella concomitanza di provvedimenti aventi ad oggetto la compressione della responsabilità genitoriale contrastanti e contraddittori provenienti da organi giudiziari diversi, ma da un quadro di distribuzione della competenza tendenzialmente stabile, predeterminato e non rimesso soltanto alle scelte processuali delle parti.

Pertanto, la precedenza di un procedimento relativo al conflitto genitoriale rispetto all’azione rivolta al tribunale dei minori per provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale determina, ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c., per il principio di concentrazione delle tutele, la “vis attractiva” verso il g.o.

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.432

Diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall’art. 96, comma 1, lett. c), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, censurato, per violazione degli artt. 3, 76, 77 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni le controversie di cui all’art. 317-bis c.c. concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario.

Appare ragionevole che il legislatore delegato, avendo introdotto una previsione del tutto innovativa, quale quella di cui all’art. 317-bis c.c., ne abbia definito, nell’esercizio dell’indiscusso potere “integrativo” che la legge di delega gli aveva conferito, anche i “contorni” processuali, adeguatamente individuando il giudice competente in quello “specializzato”. Inoltre, il “cumulo processuale” previsto dal secondo periodo del comma censurato, ai sensi del quale i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. — di regola attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni — sono affidati, invece, alle cure del tribunale ordinario quando «tra le stesse parti» penda un giudizio di separazione o di divorzio, si giustifica in relazione alla circostanza per cui le parti coinvolte in giudizio sono soggettivamente “le stesse” (vale a dire i genitori in fase di separazione o divorzio e i figli minori) e in relazione alla necessità che il giudice possa adottare, in costanza di una crisi coniugale aggravata da comportamenti genitoriali pregiudizievoli per i figli, le misure più opportune per la migliore tutela degli interessi di questi ultimi.

Ciò, non impone di adottare una medesima soluzione regolativa per le controversie, del tutto differenti, di cui all’art. 317-bis c.c., rispetto alle quali sarebbero soggettivamente diverse le “parti” in giudizio, così come diversi sarebbero gli interessi in contesa. Il cumulo di questo contenzioso con quello della separazione finirebbe inevitabilmente per introdurre, anche fra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti (sentt. nn. 50, 182, 229, 243 del 2014).

Corte Costituzionale, 24/09/2015, n.194

Revoca dei limiti alla responsabilità genitoriale

Si versa in un ambito attratto dalla competenza funzionale del tribunale dei minori, ove la parte ricorrente introduca in via autonoma un giudizio ex art. 333, comma 2, c.c., senza che penda alcun processo di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.: a maggior ragione qualora la richiesta miri a revocare un affidamento familiare.

Tribunale Milano sez. IX, 05/06/2015

Affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e diritto di visita

Le questioni relative al diritto di visita in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio resta radicata in capo al Tribunale dei Minori, in quanto la l. n. 54/2006 non ha abrogato, né modificato la competenza fissata “in.subiecta” materia dal combinato disposto degli art. 317 bis c.c. e 38 disp. art. c.c,

Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 16/04/2014, n.612

Iscrizione di figli sul permesso di soggiorno dei genitori

In tema di immigrazione, sussiste la competenza del tribunale ordinario e non del tribunale dei minori sulla domanda proposta dai genitori stranieri volta ad ottenere l’iscrizione dei figli minori sul permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, disp. att. e trans. cod. civ., i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria sono emessi dal tribunale ordinario, l’inserimento del minore nel permesso di soggiorno non presuppone necessariamente l’esperimento della procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, primo comma, lett. b), e settimo, ottavo e nono comma, del d.lgs. n. 286 cit., e, infine, appartiene alla discrezionalità del legislatore (come riconosciuto dalla Corte costituzionale, ordinanze n. 140 del 2001 e n. 295 del 2003) la scelta di affidare al giudice ordinario la tutela del diritto all’unità familiare (nel rispetto del superiore interesse del minore), espressamente riconosciuto agli stranieri regolarmente presenti in Italia, che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Cassazione civile sez. VI, 09/04/2014, n.8398

Provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale

In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi” in concreto dedotti.

Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto degli art. 330 c.c. e 38 disp. att. c.c.., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento del minori nonché le modalità dell’affidamento; né vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l’allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà.

Cassazione civile sez. I, 27/02/2013, n.4945



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