Processo del lavoro per i licenziamenti: competente lo stesso giudice della fase sommaria


Il giudice che ha deciso la fase sommaria nel procedimento sul licenziamento può decidere anche nel successivo giudizio di opposizione.
Il giudice del lavoro, che ha deciso la fase sommaria del nuovo rito Fornero previsto in materia di licenziamenti, può decidere anche sulla eventuale e successiva fase dell’opposizione.
A dirlo è la prima sezione civile del Tribunale di Milano [1] secondo cui non esiste alcuna incompatibilità tra le due fasi del rito.
Non si può, quindi, presentare un’istanza di ricusazione in quanto non si tratta di diversi gradi di giudizio.
Come noto, il nuovo processo del lavoro in materia di licenziamenti ha introdotto un modello di procedimento a due fasi:
– la prima, necessaria, a carattere sommario: qui il giudice procede a un’istruttoria sommaria d’ufficio o su atti sollecitati dalle parti;
– contro l’ordinanza che conclude la prima fase, è ammessa l’opposizione (con ricorso), che apre la seconda fase, quella a cognizione piena; essa si conclude con una sentenza, che a sua volta può essere impugnata in appello.
Secondo il tribunale di Milano, il procedimento è similare a quello dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Non si può applicare l’obbligo di astensione al rito Fornero, affermano i giudici meneghini, perché non siamo dinanzi a due diversi gradi di giudizio, visto che nella prima fase non si è consumato il potere di decidere nel merito. Le ipotesi di astensione, poi, sono assolutamente tassative.
Per il tribunale di Milano, insomma, la ricusazione non è possibile perché il giudice che ha sì conosciuto la causa in una fase diversa, ma non lo ha tuttavia fatto in un diverso grado di giudizio come invece richiede la norma
note
[1] Trib. Milano ord. del 19 giugno 2013.