Esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte; attività del consulente tecnico di parte; reato di corruzione in atti giudiziari.
Qual è la funzione del consulente tecnico di parte? Il consulente tecnico di parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio quando interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze sulla nomina del consulente tecnico di parte.
Indice
- 1 Nomina di consulente tecnico d’ufficio
- 2 Quando è nulla la consulenza tecnica?
- 3 Causa di ricusazione del perito
- 4 Quantificazione dei compensi
- 5 Le conclusioni del CTU
- 6 La consulenza tecnica di parte è priva di autonomo valore probatorio
- 7 Inutilizzabilità dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte in altro dibattimento
- 8 Motivo di ricusazione del perito
- 9 Onorari e indennità dovuti al consulente tecnico di parte
- 10 Limiti al potere discrezionale del giudice
- 11 Nomina di un consulente tecnico di parte predeterminato
- 12 Compensi per il consulente tecnico
- 13 Partecipazione di consulenti di parte
- 14 Gratuito patrocinio: spese da sostenersi per consulenti tecnici di parte
- 15 Atto del conferimento dell’incarico
- 16 Consulenza tecnica psicologica formulata dal difensore della parte
- 17 Facoltà di nominare un consulente tecnico di parte
- 18 Mancata nomina di un consulente di parte
- 19 Ammissione e assunzione delle prove nell’istruzione e nel dibattimento
- 20 Termine assegnato alle parti dal giudice
Nomina di consulente tecnico d’ufficio
Non può trovare accoglimento la richiesta di nomina di consulente tecnico d’ufficio reiterata se esplorativa e volta a supplire all’inosservanza dell’onere probatorio gravante su parte appellante.
Consiglio di Stato sez. IV, 10/01/2022, n.148
Quando è nulla la consulenza tecnica?
L’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento, del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali incide sul diritto di difesa, poiché pregiudica l’eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte e determina quindi una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Cassazione penale sez. IV, 20/05/2021, n.25762
Causa di ricusazione del perito
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 c.p.p., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualità, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell’imparzialità del perito.
Cassazione penale sez. III, 11/05/2021, n.32395
Quantificazione dei compensi
Le previsioni che concernono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e professionisti dell’area tecnica non sono trasferibili nel settore della medicina legale, per cui, alla luce del disposto di cui all’art. 2233, comma 1, c.c., al fine di quantificare il compenso dovuto per l’opera di assistenza medico legale, quale consulente tecnico di parte, occorre il parere del competente ordine professionale.
Tribunale Milano sez. V, 13/02/2021
Le conclusioni del CTU
Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a dolersi del vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo per il solo fatto che il giudice del merito abbia recepito adesivamente le conclusioni attinte dal consulente tecnico d’ufficio, senza affrontare e confutare le specifiche critiche rivolte all’elaborato peritale dal difensore o dal consulente tecnico di parte, ma deve individuare ed evidenziare un preciso fatto storico (o più precisi fatti storici), sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il giudice del merito abbia omesso di considerare. In altri e più chiari termini, non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, ma il fatto storico, decisivo ut supra, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito.
Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, n.22056
La consulenza tecnica di parte è priva di autonomo valore probatorio
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicchè la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello.
Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, n.19187
Inutilizzabilità dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte in altro dibattimento
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte in altro dibattimento, se il difensore dell’imputato nel procedimento “ad quem” non ha partecipato alla loro assunzione.
Cassazione penale sez. IV, 22/10/2019, n.2242
Motivo di ricusazione del perito
Costituisce valido motivo di ricusazione del perito, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), c.p.p., l’avere espletato in altro processo l’incarico di consulente tecnico della parte civile, essendo ravvisabile l’interesse a mantenere il pregresso rapporto professionale al fine di ottenere ulteriori incarichi, con i correlativi interessi anche economici.
(Fattispecie il cui il perito aveva già svolto, in altro processo, l’incarico di consulente della Associazione Familiari e vittime dell’amianto, costituita parte civile).
Cassazione penale sez. IV, 19/09/2019, n.46237
Onorari e indennità dovuti al consulente tecnico di parte
È costituzionalmente illegittimo l’art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario. La norma censurata, nello stabilire che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato (e ai soggetti assimilati) sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione, si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»).
Tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo del patrocinio a spese dello Stato, che ha integralmente sostituito il gratuito patrocinio, incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente (sent. n. 287 del 2008; ordd. nn. 195 del 2009; 88 e 203 del 2010; 12 e 88 del 2013).
Corte Costituzionale, 01/10/2019, n.217
Limiti al potere discrezionale del giudice
Il rifiuto di nominare un consulente tecnico costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, e può costituire vizio del procedimento (e della sentenza) nel solo caso in cui la consulenza costituisca l’unico mezzo a disposizione della parte per dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
(Correttamente, peraltro, ha evidenziato la suprema corte, il giudice a quo non ha dato ingresso alla richiesta consulenza atteso che in tema di prelazione agraria la dimostrazione della forza lavoro posseduta dal prelazionario non è una circostanza impossibile a dimostrarsi, se non con il ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio).
Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11742
Nomina di un consulente tecnico di parte predeterminato
L’accordo intervenuto tra consulente tecnico d’ufficio e avvocato di controparte al fine della nomina di un consulente tecnico di parte predeterminato, allo scopo ultimo di far coincidere le due relazioni, non configura il reato di corruzione in atti giudiziari laddove difetti l’elemento della dazione o promessa di denaro o altra utilità.
Cassazione penale sez. VI, 13/02/2018, n.17523
Compensi per il consulente tecnico
È costituzionalmente illegittimo l’art. 106-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lett. b), l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
La norma impugnata viola, in primo luogo, l’art. 3 Cost. Infatti, la sentenza n. 192 del 2015, investita della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 106-bis, con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo l’entità dei compensi spettanti all’ausiliario del magistrato, ha accertato l’irragionevolezza della disposizione, poiché il significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi si innestava su tariffe ormai già seriamente sproporzionate per difetto, in virtù di un adeguamento non più intervenuto da oltre un decennio. Questa essendo la ratio decidendi della sentenza, essa non può che estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte, con riferimento ai quali va confermata la valutazione di irragionevolezza, rilevando — e sollecitando il necessario intervento correttivo — il diverso compenso previsto per le prestazioni da essi rese nel processo, pur essendo tale compenso sempre determinabile sulla base delle medesime tabelle contenute nel d.m. 30 maggio 2002: una differenza dovuta ai confini entro i quali la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002 poté essere pronunciata con la sentenza n. 192 del 2015. L’illegittimità costituzionale per irragionevolezza evidenzia altresì la lesione, da parte della disposizione censurata, dell’art. 24 Cost., che garantisce il diritto inviolabile di difesa e che impone allo Stato di assicurarlo anche ai non abbienti.
Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa, anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale. In tale contesto, tra le ricadute di sistema prodotte dall’irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, tanto più che, mentre l’ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili sul consulente di parte non grava tale obbligo. Decisiva è poi la circostanza per cui, a differenza degli onorari del consulente della parte privata, quelli del consulente nominato dal pubblico ministero non subiscono la riduzione di un terzo prevista dalla disposizione censurata.
Ne consegue, nell’ambito di un rito di tipo accusatorio, una percepibile disparità di condizione tra le parti del processo penale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta, all’evidenza, di una disparità di condizione che finisce per ledere il diritto di difesa (sentt. nn. 88 del 1970, 149 del 1983, 33 del 1999, 192 del 2015; ord. nn. 69 del 1979, 391 del 1988, 299 del 2002, 374 del 2003).
Corte Costituzionale, 13/07/2017, n.178
Partecipazione di consulenti di parte
In tema di verificazione l’art. 66 c.p.a. — a differenza di quanto disposto per la C.T.U. dal successivo art. 67 — non prevede espressamente la facoltà di nomina di consulenti di parte; tuttavia nemmeno si rinviene un divieto sul punto sicché nulla impedisce che anche in caso di uso di tale mezzo istruttorio le parti possano manifestare le propria posizione con un tecnico di propria fiducia.
Consiglio di Stato sez. III, 04/05/2016, n.1757
Gratuito patrocinio: spese da sostenersi per consulenti tecnici di parte
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, per violazione degli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall’erario anche le spese ancora da sostenersi per l’adempimento dell’incarico, qualora i consulenti tecnici di parte e gli ausiliari del magistrato ne chiedano l’anticipazione.
L’ordinanza di rimessione muove da presupposti interpretativi palesemente erronei, frutto, inoltre, di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che minano irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto il giudice a quo esclude la possibilità di porre l’anticipazione delle spese di consulenza — peraltro non obbligatoria, ma rimessa ad una valutazione discrezionale — a carico di parte convenuta, assumendo che quest’ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito, in astratto, potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole; così argomentando, tuttavia, il rimettente trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d’ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova.
In secondo luogo, il giudice a quo trascura di considerare che, in base all’art. 63 c.p.c., il consulente tecnico — individuato tra coloro che, per propria scelta, si sono iscritti nel relativo albo — ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, e non può rifiutare di eseguire gli incarichi ricevuti, avendo prestato con quella iscrizione un assenso preventivo alla nomina (sentt. nn. 249 del 2011, 218 del 2014, 18, 27, 60, 241 del 2015; ordd. nn. 90, 115, 187, 209 del 2015).
Corte Costituzionale, 10/06/2016, n.136
Atto del conferimento dell’incarico
In tema di perizia, nel caso in cui, all’atto del conferimento dell’incarico, non venga indicata nel verbale la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l’omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia, a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc.proc., da eccepire, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.
Cassazione penale sez. III, 17/02/2015, n.40260
Consulenza tecnica psicologica formulata dal difensore della parte
La trattazione dei procedimenti nei confronti dei minori è affidata ad un collegio giudicante misto, formato da componenti togati e da esperti nelle materie psicologiche minorili, nonché a difensori dotati di particolare qualificazione professionale nella materia.
Ne consegue che il giudice – diversamente da quanto accade con riferimento alle note critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, redatte dai difensori delle parti in altre materie specialistiche – non può omettere di rispondere alle osservazioni avverso la consulenza tecnica psicologica formulate dal difensore della parte, assumendo che le stesse provengano da un organo non tecnico e, quindi, non in grado di muovere censure con crisma di attendibilità, soprattutto allorquando non sia stato nominato un consulente tecnico di parte e le stesse abbiano carattere decisivo ai fini dell’esito della lite.
Cassazione civile sez. I, 04/12/2014, n.25662
Facoltà di nominare un consulente tecnico di parte
Qualora il p.m. faccia espletare nel corso delle indagini preliminari una consulenza medico-legale ai sensi dell’art. 360 c.p.p. senza dare avviso all’imputato e al difensore del conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, sussiste una nullità di ordine generale da qualificarsi a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., che va dedotta nel corso del giudizio di primo grado.
Cassazione penale sez. III, 11/10/2012, n.46715
Mancata nomina di un consulente di parte
In tema di perizia, qualora all’atto del conferimento dell’incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte; l’omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia.
Cassazione penale sez. III, 12/06/2007, n.32254
Ammissione e assunzione delle prove nell’istruzione e nel dibattimento
L’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l’eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
(Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).
Cassazione penale sez. II, 09/03/2001, n.11425
Termine assegnato alle parti dal giudice
La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex art. 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell’art. 154 c.p.c.
Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un’istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività.
Cassazione civile sez. I, 25/07/1992, n.8976