Dati sensibili; diritto all’oblio; principio di subordinazione del diritto alla riservatezza dei dati e dei documenti rispetto al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Indice
- 1 Tutela dei dati personali dei terzi
- 2 Registrazione occulta di conversazioni
- 3 Privacy e diritto d’accesso
- 4 Richiesta Green pass: comporta la violazione del diritto alla riservatezza?
- 5 Lesione del diritto alla riservatezza sanitaria: esclusione
- 6 Verifica Green pass
- 7 Se il creditore comunica a terzi l’inadempimento del debitore viola il codice della privacy?
- 8 Diritto all’oblio, alla riservatezza e all’identità personale
- 9 Videosorveglianza illegittima: il risarcimento del danno
- 10 Trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche
- 11 Pubblicazione di foto a corredo di un articolo in assenza di consenso dell’interessato
- 12 Accesso a dati sensibili
- 13 Bilanciamento degli opposti interessi in gioco
- 14 Oblio, archivi online e motori di ricerca
- 15 Esposizione o pubblicazione immagini di minori senza consenso
- 16 Diniego di accesso ai documenti e interesse alla riservatezza
- 17 Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza di un terzo
- 18 Limiti dell’accesso ai verbali dei procedimenti sanzionatori attivati dalla Consob
- 19 Accesso alla banca dati per verificare l’esistenza di una disposizione anticipata di trattamento
- 20 Diritto alla tutela della riservatezza
- 21 Accesso ai documenti amministrativi
- 22 Dati ultrasensibili: rapporti tra accesso e riservatezza
- 23 Dati sensibilissimi: necessità difensive e tutela della riservatezza
- 24 Accesso ai documenti contenenti dati fiscali e al diritto alla riservatezza
- 25 Contrapposizione di interessi tra il diritto d’accesso e il diritto alla riservatezza
Tutela dei dati personali dei terzi
Il diritto di azione giudiziaria (comprensivo del diritto di determinarsi liberamente in ordine alle modalità concrete di esercizio dell’azione) deve essere effettivo e possibile e non può, dunque, essere pregiudicato o limitato dall’opposizione del diritto alla riservatezza: è necessario dunque operare un bilanciamento tra diritto alla riservatezza del dato personale del terzo e diritto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, dando valore a quest’ultimo.
Tribunale Forlì sez. lav., 27/01/2022, n.30
Registrazione occulta di conversazioni
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all’insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente “ratione temporis”), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l’utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente.
Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, n.31204
Privacy e diritto d’accesso
In materia di accesso, per controinteressato deve intendersi il soggetto cui si riferiscano i documenti richiesti che dalla conoscenza dei medesimi possa subire una lesione del suo diritto alla riservatezza. Nel caso, dunque, di richiesta di accesso a titoli in materia edilizia, che non si riferiscono alla sfera personale e privata dell’interessata, non vengono in rilievo esigenze di tutela della riservatezza della società controinteressata.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 22/09/2021, n.5974
Richiesta Green pass: comporta la violazione del diritto alla riservatezza?
La richiesta del green pass non comporta la violazione della riservatezza dei dati sanitari. Inoltre, nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, il depotenziamento del certificato verde potrebbe portare a conseguenze non prevedibili sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato respingendo l’appello sollevato da quattro cittadini italiani nei confronti dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio che già aveva dato loro torto in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, attuativo del decreto legge n. 52 del 2021, che regola la certificazione verde. Gli appellanti chiedevano la sospensione del provvedimento lamentando la lesione della riservatezza sanitaria, il rischio di discriminazioni, nonché il pregiudizio economico per i frequenti tamponi. Per i giudici, in particolare, non vi è alcuna lesione del diritto alla riservatezza sanitaria «dal momento che l’attuale sistema non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus».
Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2021, n.5130
Lesione del diritto alla riservatezza sanitaria: esclusione
I soggetti non vaccinati non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, in quanto l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non rende conoscibile ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19 o attestazione della negatività al virus).
Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2021, n.5130
Verifica Green pass
I soggetti contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus).
Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2021, n.5130
Se il creditore comunica a terzi l’inadempimento del debitore viola il codice della privacy?
In tema di trattamento dei dati personali, di cui al d.lg. n. 196/2003, integra una violazione del diritto alla riservatezza e dell’art. 11 del codice privacy, il comportamento di un creditore il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta direttamente ovvero avvalendosi di un incaricato, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le notizie relative all’inadempimento nel quale questo versi oppure utilizzi modalità che palesino a osservatori esterni il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere di circoscrivere la comunicazione, diretta al debitore, ai dati strettamente necessari all’attività recuperatoria.
Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, n.18783
Diritto all’oblio, alla riservatezza e all’identità personale
Va cassata, ‘in parte qua’, la pronuncia di merito che, limitandosi a considerare il diritto all’oblio sotto il mero profilo temporale, senza raccordarlo con il diritto alla riservatezza e quello all’identità personale, aveva respinto la domanda con cui un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, aveva chiesto la deindicizzazione, in relazione a pagine web contenenti articoli giornalistici nei quali era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza dell’attore alla ‘ndrangheta.
Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, n.15160
Videosorveglianza illegittima: il risarcimento del danno
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto alla riservatezza, è necessario che l’offesa sia grave, ossia che il diritto sia inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio effettivo. Occorre cioè una certa soglia di offensività, che renda il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela. Per valutare il livello della gravità della lesione e della serietà del danno deve procedersi ad un giudizio di bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello della tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo laddove sia superato il pregiudizio di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile.
Tribunale Palermo sez. I, 16/03/2021, n.912
Trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche
In tema di diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato, ma pur sempre nel rispetto, tra l’altro, del codice deontologico, richiamato dall’art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003, il quale, all’art. 2, in alcuni casi, consente al giornalista di acquisire informazioni celando la propria identità ma, in nessun caso, autorizza la sostituzione di persona, trattandosi di artificio irrispettoso dell’altrui dignità, come tale vietato dallo stesso art. 2 del menzionato codice.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto illecita l’acquisizione di notizie private mediante l’imitazione, abilmente realizzata durante il corso di una telefonata, della voce di un soggetto che si trovava in rapporto privilegiato con l’interlocutore).
Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, n.29584
Pubblicazione di foto a corredo di un articolo in assenza di consenso dell’interessato
In tema di diritto alla riservatezza, la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca mediante la pubblicazione di un articolo, per quanto non implichi, di per sé, la legittimità della pubblicazione anche dell’immagine delle persone coinvolte, può condurre alla liceità di una tale diffusione ove esista uno specifico interesse pubblico alla identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l’informazione si riferisce. Pertanto, la pubblicazione a corredo di un articolo di stampa di foto, in sé non lesive dell’onore o della reputazione, non può considerarsi integrativa dell’illecito da lesione del diritto all’immagine senza una previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilità anch’essa all’esercizio del diritto di cronaca.
Cassazione civile sez. I, 24/12/2020, n.29583
Accesso a dati sensibili
In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., devano ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorchè vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato; in questi casi l’accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall’art. 60 del Codice della Privacy, approvato con d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui il diritto di accesso può essere esercitato soltanto se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute dell’interessato; tale valutazione va effettuata in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 17/12/2020, n.862
Bilanciamento degli opposti interessi in gioco
Le opposte esigenze del diritto alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale e del diritto alla riservatezza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta possono essere contemperate prevedendo unicamente la possibilità di visione degli atti, senza diritto di estrarne copia. La visione è infatti una modalità di ostensione degli atti che consente di operare un ragionevole bilanciamento degli opposti interessi in gioco, senza che il diritto di difesa risulti compromesso, atteso che la visione degli atti consente comunque la formulazione di pertinenti censure rimettendo al giudicante di valutare la necessità di una più ampia discovery, mediante l’esercizio dei poteri istruttori.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 25/05/2020, n.922
Oblio, archivi online e motori di ricerca
In materia di diritto all’oblio là dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi – appartenente al passato e che egli voglia tenere per sè a tutela della sua identità e riservatezza – e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico -sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore.
Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9147
Esposizione o pubblicazione immagini di minori senza consenso
In tema di diritto d’autore le disposizioni di riferimento, ratione temporis, sono la L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97 e l’art. 10 c.c. e la normativa sulla privacy L. n. 675 del 1996, così come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, n. 3, in materia di consenso). Il primo gruppo di articoli prescrive che l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui sia abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onere, alla reputazione o al decoro della persona medesima.
Il citato art. 97, quindi, prescrive ipotesi tassative in cui non è necessario il consenso della parte, ed in particolare nel comma 2, stabilisce che “il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onere, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta”.
Nel caso di specie, le fotografie che ritraevano le minori (…), le quali partecipano ad una manifestazione di massa in occasione dell’inaugurazione di uno scivolo gonfiabile, di certo non era lesive della reputazione o dell’onore, posto che non è disdicevole o disonorevole, o contraria a qualsivoglia disposizione di ordine pubblico o buon costume, l’utilizzo di uno scivolo.
Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8880
Diniego di accesso ai documenti e interesse alla riservatezza
Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato all’accesso è data dall’art. 22, comma 1, lett. c) l. 7 agosto 1990, n. 241, per il quale sono “controinteressati” “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”; pertanto, alla qualifica di controinteressato rispetto al diritto all’accesso ai documenti non basta che un soggetto sia, in qualche modo, nominato nel documento richiesto, essendo necessario, invece, che costui sia anche titolare di un diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nello stesso documento.
Consiglio di Stato sez. III, 17/07/2019, n.5018
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza di un terzo
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualora risulti in contrasto con il diritto alla riservatezza di un terzo, deve essere accertato mediante un processo, sotto il controllo di un giudice, il quale è tenuto a valutare e ponderare gli interessi in gioco.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 04/07/2019, n.3740
Limiti dell’accesso ai verbali dei procedimenti sanzionatori attivati dalla Consob
A fronte del diritto di difesa del soggetto che si lamenti del silenzio sull’istanza di accesso agli atti di un procedimento sanzionatorio attivato dalla Consob, si pone la necessità di tutelare il diritto alla riservatezza dei membri della Commissione, operanti nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine complessivo di salvaguardare le finalità istituzionali di cui esse costituiscono esplicazione.
In questo contesto, la Consob correttamente applica il « Regolamento per l’individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all’accesso, in attuazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi » (approvato dalla Consob ai sensi dell’art. 8, d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), il quale prevede, all’art. 4, comma 2, l’inaccessibilità dei verbali « per le parti in cui consentano l’identificazione dei Componenti in relazione alle opinioni dai medesimi espresse in sede di discussione e deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno ».
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/04/2019, n.4329
Accesso alla banca dati per verificare l’esistenza di una disposizione anticipata di trattamento
Con riguardo alla legittimazione ad accedere alla banca dati per verificare l’esistenza di una DAT, posto che la normativa in materia di DAT deve essere coordinata con le disposizioni normative a tutela del diritto alla riservatezza, si ritiene che: 1) alle DAT può accedere il medico che lo ha in cura allorché sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi del paziente; 2) deve potervi accedere il fiduciario sino a quando è in carica (nel senso che non è stato revocato, ex art. 4, comma 3, legge n. 219/2017) perché, ragionando diversamente, non avrebbe la possibilità di dare attuazione alle scelte compiute; va ricordato che in tal caso non sembra violato il diritto alla riservatezza del paziente perché l’art. 4, al comma 2, prevede espressamente che, dopo l’accettazione della nomina da parte del fiduciario, a quest’ultimo sia rilasciata una copia delle DAT.
Consiglio di Stato comm. spec., 31/07/2018, n.1991
Diritto alla tutela della riservatezza
In materia di accesso ai documenti amministrativi, sono qualificabili quali controinteressati nel rito i soggetti che hanno diritto alla tutela della riservatezza coloro che, per effetto dell’ostensione, potrebbero subire un pregiudizio al loro diritto alla riservatezza in quanto titolari di dati sensibili e personali.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 20/06/2018, n.4060
Accesso ai documenti amministrativi
Il principio di subordinazione del diritto alla riservatezza dei dati e dei documenti rispetto al diritto di accesso non è assoluto, ma relativo. Ossia va applicato tenendo conto delle ragioni effettive che supportano l’esigenza di conoscenza della documentazione in rapporto alla situazione in cui matura la domanda di accesso.
In sostanza, trattandosi di situazioni ambedue meritevoli di tutela in base alla legge, la primazia del diritto d’accesso sul diritto alla riservatezza va misurata avuto riguardo al contesto in cui ambedue i diritti si contrappongono, dovendosi tenere conto del fatto che la legge n. 241 del 1990, da un lato, riconosce il diritto di accesso sempre che chi l’invoca dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, motivando specificamente le ragioni per le quali la conoscenza dei documenti e degli atti sia necessaria alla protezione della propria situazione giuridica (art. 25, comma 2); dall’altro, esclude il diritto di accesso nei casi indicati dall’art. 24, tra i quali è espressamente ricompresa la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; dei dati coperti da segreto industriale.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 23/07/2018, n.802
Dati ultrasensibili: rapporti tra accesso e riservatezza
Sul diritto alla riservatezza prevale il diritto di accesso, anche qualora la richiesta ostensione riguardi documenti attinenti a dati c.d. ultra sensibili — quali, ad esempio, quelli a disvelare lo stato di salute del soggetto destinatario dell’istanza di accesso — nell’ipotesi in cui l’interesse che muove il richiedente l’accesso risulti di rango almeno pari-ordinato a quello del soggetto che intende mantenere riservati i propri dati (nel caso di specie, il ricorrente era stato destinatario da parte dell’ I.N.A.I.L. di una richiesta di pagamento relativamente a somme che l’ente aveva corrisposto alla controinteressata per l’infortunio occorsole e delle quali l’ente intendeva ottenere il rimborso dal ricorrente, quale soggetto ritenuto responsabile dell’incidente e quindi dell’infortunio; il Collegio — ritenendo i due interessi pari-ordinati e valorizzando la circostanza che vedeva il ricorrente chiedere l’ostensione dei documenti attinenti alla documentazione sanitaria della controinteressata al fine di difendersi in sede amministrativa e in sede giurisdizionale — giudicava nel senso di ritenere il ricorrente come titolare del diritto a prendere visione ed eventualmente a trarre copia della riferita documentazione sanitaria esibita dalla controinteressata ad I.N.A.I.L. a corredo della denuncia di infortunio e di quella emessa dallo stesso I.N.A.I.L. in sede di gestione della denuncia stessa; ciò in quanto la richiesta era stata avanzata a concreta tutela del proprio diritto di difesa da intendersi di pari rango rispetto a quello della controinteressata).
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/11/2017, n.760
Dati sensibilissimi: necessità difensive e tutela della riservatezza
Pur dovendo ammettersi, in generale, che le necessità difensive, riconducibili all’effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost. debbano ritenersi prevalenti rispetto a quella della riservatezza, è però anche vero che l’applicazione di siffatto principio incontra ben determinati limiti allorchè vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti e sindacali, ecc.) o sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli individui; in questi casi, l’accesso è consentito a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall’art. 60, d.lg. n. 196 del 2003.
Detta disposizione, riguardante in particolare il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati c.d. sensibilissimi, esprime dunque il principio del « pari rango », chiarendo in modo inequivoco che, in siffatte ipotesi, il diritto di accesso può essere esercitato solo se, in seguito ad una delicata operazione di bilanciamento di interessi, la situazione giuridica rilevante sottesa al diritto di accesso viene considerata di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale dell’interessato.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/05/2017, n.5140
Accesso ai documenti contenenti dati fiscali e al diritto alla riservatezza
I modelli 770 sono dichiarazioni di soggetti privati o di Amministrazioni che agiscono come datori di lavoro; tuttavia, diventano documenti amministrativi nel momento in cui sono acquisiti alla banca dati fiscale. L’acquisizione determina il passaggio di tali documenti dalla sfera privata del rapporto di lavoro alla sfera pubblica del controllo sull’adempimento delle obbligazioni tributarie. Una volta entrate nella sfera pubblica, le informazioni contenute nelle dichiarazioni inviate all’Agenzia delle Entrate sono trattate per finalità pubblicistiche di natura tributaria, e dunque non sono più nella disponibilità dei soggetti tra cui è intercorso il rapporto di lavoro.
Ne consegue che i documenti contenenti i dati fiscali possono essere oggetto di accesso da parte di terzi, quando questi ultimi dimostrino di avere un interesse prevalente rispetto al diritto alla riservatezza delle parti del sottostante rapporto di lavoro. Rispetto a tale forma di accesso l’unico contraddittore è l’Amministrazione tributaria e non sussistono controinteressati da coinvolgere necessariamente nella procedura.
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 14/05/2018, n.479
Contrapposizione di interessi tra il diritto d’accesso e il diritto alla riservatezza
Lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi tra il diritto d’accesso e il diritto alla riservatezza è costituito dal parametro della « stretta indispensabilità » di cui all’art. 24, comma 7, secondo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241, giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell’interesse di una parte — mossa dall’esigenza di « curare o difendere propri interessi giuridici » — rispetto all’interesse di un’altra parte, altrettanto mossa dall’esigenza di « curare o difendere propri interessi giuridici » legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso; in particolare, occorre che precauzionalmente la valutazione di tale stretta indispensabilità avvenga nel modo possibilmente più circoscritto ed attento e non sia, al contrario, affermato sulla base di schematizzazioni formali ed astratte.
Consiglio di Stato sez. VI, 11/04/2017, n.1692