Chi compra un’auto di seconda mano e poi si accorge che la macchina presenta un problema può andare per vie legali? Fra privati vige la regola vista e piaciuta?
Qualche settimana fa, hai venduto la tua vecchia auto usata. Hai presentato al compratore un piccolo contrattino scaricato da internet, chiedendogli di firmarlo. In esso, viene specificato che l’acquisto segue la formula “visto e piaciuto”: in pratica, il veicolo viene accettato per come appare, pregi e difetti, con la normale usura dovuta all’uso che ne è stato fatto. Il compratore – si legge nella scrittura – dichiara esplicitamente di aver visionato la macchina e di averla ritenuta conforme alle proprie aspettative.
Ciò nonostante, dopo qualche settimana, hai ricevuto una telefonata con una lamentela: lo sterzo non funziona correttamente e il motore fa uno strano rumore. A fronte di ciò, l’acquirente pretende la restituzione dei soldi che ti ha versato.
Non vuoi assecondarlo, avendogli dato tutto il tempo, prima della stipula del contratto, per meditare sulla convenienza dell’affare. Del resto, non sei un rivenditore autorizzato e non sei tenuto a fornire alcuna assistenza post vendita.
Cosa prevede la legge in merito? Qual è la garanzia nella vendita tra privati di un’auto usata? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.
Indice
- 1 Esiste una garanzia nella vendita tra privati di un’auto usata?
- 2 Auto usata: quando non c’è garanzia nella vendita del privato
- 3 La formula “visto e piaciuto” vale tra privati?
- 4 Quando far valere la garanzia nella vendita di auto usata tra privati?
- 5 Garanzia vendita auto tra privati: cosa comporta?
Esiste una garanzia nella vendita tra privati di un’auto usata?
La normale garanzia, dovuta per legge nel caso di acquisto di auto nuova, e che si estende a tutti i difetti di funzionamento che dovessero sopraggiungere nei successivi due anni, non è prevista invece nelle vendite tra privati. In questi casi, difatti, il venditore deve solo garantire il compratore dai vizi già presenti sul bene a meno che questi non siano facilmente visibili al momento dell’acquisto, sicché il compratore poteva riconoscerli con l’ordinaria diligenza.
Le cose stanno, quindi, così:
- i vizi non esistenti all’atto della vendita e che dovessero sopraggiungere successivamente alla vendita stessa, derivanti dell’usura del bene e dall’uso che ne è stato fatto, non sono coperti dal venditore. Ad esempio, se dopo un mese dovesse rompersi il motore per eccessivo chilometraggio, sarebbe un problema dell’acquirente;
- i vizi già esistenti al momento della firma del contratto sono, invece, coperti dalla garanzia del venditore privato anche se dovessero palesarsi dopo. Ad esempio, se il semiasse è incurvato per alcune botte prese in passato dalla vettura e, dopo un mese dalla vendita, dovesse definitivamente rompersi, il venditore dovrebbe risarcire l’acquirente;
- i vizi già esistenti ma palesi o comunque facilmente riconoscibili non sono coperti dalla garanzia del venditore. È, infatti, onere dell’acquirente verificare con la normale diligenza lo stato del mezzo, tenendo appunto conto che si tratta di un veicolo di seconda mano e che, come tale, può presentare un’usura superiore al normale. Se, infatti, il difetto è palese e rilevabile già ad occhio nudo, è presumibile che il compratore ne abbia preso atto e lo abbia accettato, magari ritenendo che il prezzo più basso è dovuto anche all’esistenza del vizio in questione;
- i vizi già esistenti, ma palesi o comunque facilmente riconoscibili, che sono stati tuttavia nascosti e celati dal venditore dolosamente, rientrano sempre nella garanzia anche in presenza di un comportamento poco diligente dell’acquirente. Immagina, ad esempio, il caso in cui le spie dell’olio siano state disattivate dal venditore con un intervento sull’impianto elettrico, in modo da occultare le perdite del relativo serbatoio.
Quanto appena detto può essere sintetizzato nel seguente modo. Per l’auto usata è dovuta la garanzia solo per i difetti già esistenti anche se manifestatisi dopo la vendita. Al contrario, non c’è garanzia se, al momento della firma del contratto, l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi o li abbia fraudolentemente occultati.
Auto usata: quando non c’è garanzia nella vendita del privato
La garanzia del privato quindi non opera quando:
- i vizi sono facilmente visibili;
- quando il problema dell’auto dipende non da un intrinseco difetto della stessa (ad esempio, un difetto di fabbricazione), ma dal naturale stato di vetustà del bene (ad esempio, la cinghia di trasmissione, perché già logora, si rompe definitivamente);
- quando il difetto dipende da un uso non corretto della macchina fatto dall’acquirente.
Quanto appena detto può essere sintetizzato nel seguente modo. Per l’auto usata è dovuta la garanzia solo per i difetti già esistenti anche se manifestatisi dopo la vendita. Al contrario, non c’è garanzia se, al momento della firma del contratto, l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa (vizi riconoscibili), salvo in tal caso che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi o li abbia fraudolentemente occultati.
La formula “visto e piaciuto” vale tra privati?
Spesso, si crede – a torto – che la presenza, all’interno del contratto di vendita tra privati dell’auto usata, della formula “visto e piaciuto” elimini ogni garanzia da parte del venditore. Non è così. Al di là del fatto che si tratta spesso di una formula di stile, secondo la Cassazione, se in seguito all’acquisto concluso con la formula del “visto e piaciuto” il compratore verifichi l’esistenza di vizi non riconoscibili ad occhio nudo al momento della conclusione del contratto, potrà far valere la garanzia.
Quando far valere la garanzia nella vendita di auto usata tra privati?
Nelle ipotesi sopra indicate in cui opera la garanzia del venditore, l’acquirente deve far valere i suoi diritti entro un termine molto stretto. In particolare, egli deve:
- entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, denunciare il difetto al venditore con una raccomandata a.r. (anche consegnata a mano) o una email di posta elettronica certificata (Pec). Con tale comunicazione egli dovrà descrivere il difetto riscontrato;
- entro 1 anno dall’invio dalla consegna dell’auto deve avviare la causa dinanzi al giudice per ottenere l’attivazione della garanzia.
Garanzia vendita auto tra privati: cosa comporta?
Una volta che l’acquirente abbia denunciato il vizio al venditore entro 8 giorni dalla sua scoperta, potrà potrà optare per una delle seguenti soluzioni.
Se il difetto è minimo, quindi riparabile e non riduce significativamente il valore del bene né impedisce il suo uso (ad esempio, un cerchione rotto), l’acquirente può chiedere (a propria scelta):
- o la riduzione del prezzo (o la restituzione del prezzo già versato);
- la riparazione della macchina a spese del venditore.
Viceversa, se il difetto è rilevante e riduce fortemente il valore del veicolo usato (ad esempio, il motore difettoso), il compratore può chiedere:
- o la risoluzione del contratto, ossia la restituzione dei soldi (con riconsegna della macchina acquistata);
- o la riduzione del prezzo (e, quindi, la restituzione di una parte della somma già versata in proporzione alla diminuzione di valore del bene).
In entrambi i casi, l’acquirente può esigere anche il risarcimento del danno se dimostra di aver subìto ulteriori conseguenze per via del vizio. Ad esempio, se l’auto si è fermata sul più bello in autostrada, facendo perdere il volo aereo, si può chiedere la restituzione del prezzo del biglietto più il rimborso dei soldi spesi per il carro attrezzi.