Congedo straordinario per parenti con handicap purché conviventi


Possibile ottenere il congedo, continuativo o frazionato, per due anni a condizione che vi sia la convivenza nello stesso stabile.
La legge [1] dispone che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata [2], ha diritto a fruire del congedo straordinario [3] (si tratta del congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni), entro 60 giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Cosa si intende per convivenza?
Il ministero del Lavoro ha precisato [4] che, “al fine di addivenire a un’interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo”. Il che significa che il parente e il disabile devono vivere allo stesso indirizzo, considerato come stesso numero civico anche se in interni diversi”. Si ritiene che, se vi sia lo stesso numero civico, i due soggetti possono anche vivere in due scale diverse dello stesso stabile.
note
[1] Comma 5 dell’articolo 33 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151.
[2] Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
[3] Di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
[4] Con lettera circolare 18 febbraio 2010, protocollo 3884.