Si ha l’associazione a delinquere anche per i reati su internet


Nonostante l’assenza di contatti fisici tra i partecipanti a una chat, un sito o una community, si può comunque configurare l’ipotesi di “associazione a delinquere” in caso di commissione di reati.
Si può avere l’associazione a delinquere anche nel caso di reati commessi attraverso un sito internet. A dirlo è la Cassazione con una recentissima e importante sentenza [1]. Secondo la Suprema Corte, un sito web può presentare tutti gli elementi richiesti dalla legge per potersi avere una associazione a delinquere: ossia la stabilità e l’organizzazione, che sono caratteri spesso tipici della struttura di una comunità virtuale. Ciò significa che le pene per i reati associativi [2] sono estensibili anche ad Internet.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto sussistente l’associazione a delinquere nei confronti dei gestori di un sito che faceva proselitismo a sfondo razzista a favore di un movimento contro gli immigrati residenti sul territorio italiano. Non si tratta di libertà di pensiero e di associazione, poiché entrambe vengono meno quando la libertà viene usata per istigare alla discriminazione.
Anche per i blog, per i siti, per i portali, per le chat e tutte le altre comunità virtuali presenti in Internet – ritengono i Supremi giudici – si può avere quella minima organizzazione necessaria a integrare l’associazione a delinquere per come richiesta e inquadrata dalla giurisprudenza. Benché le realtà associative “in rete” non presentino quella fisicità di contatti tra i loro partecipanti tipica dell’associazione a delinquere di tipo classico, ciò non esclude che tale ipotesi non si possa realizzare – oltre che nella realtà materiale – anche con l’impiego delle nuove tecnologie.
Può dunque scattare la pena prevista per l’associazione a delinquere nei confronti di tutti i gestori di un sito o di una community quando, attraverso tale strumento, vengano posti in essere dei reati.
note
[1] Cass. sent. n. 33179/2013.
[2] Legge 654/1975 in linea con la Convenzione di New York -modificata dalla legge 205/1993.