Responsabile di violenza privata il fidanzato che tira dai capelli la ragazza per impedirle di andar via


Rileva che la vittima sia stata limitata nella propria libertà fisica e morale.
Commette il reato di violenza privata chi afferra dai capelli la vittima per non farla scendere dall’auto: è irrilevante che, durante il processo, la persona offesa – che nel frattempo si è riappacificata con l’imputato – dia una versione minimalista dell’episodio, cercando di ridimensionarlo: ciò che conta sono le dichiarazioni rese in istruttoria. Lo ha sancito la Cassazione con una sentenza di oggi [1].
La vicenda
Un uomo, dopo aver fatto salire sulla propria auto la fidanzata, l’aveva percossa e minacciata, impedendole di scendere dalla vettura, anche trattenendola per i capelli. Tale condotta, secondo la Suprema Corte, costituisce esercizio di violenza fisica poiché limita in modo significativo la libertà fisica e morale della vittima e pertanto integra il reato in questione [2].
note
[1] Cass. sent. n. 33804 del 5.08.2013.
[2] Art. 610 cod. pen.