Transessuale: si al cambio di sesso all’anagrafe solo con la cura ormonale


Obbligatoria la rettifica dei dati dall’ufficiale di stato civile anche senza l’intervento chirurgico: la sala operatoria è necessaria solo se serve a garantire l’equilibrio psicofisico del soggetto.
Non c’è bisogno di operarsi per ottenere la rettifica del sesso da parte dell’ufficiale di stato civile: basta la cura ormonale. Il transessuale che ha sostenuto a lungo una cura femminilizzante può ottenere il cambio di sesso all’anagrafe, diventando donna per lo Stato, anche se non ha subìto l’intervento di rassegnazione, magari perché ha paura o non lo ritiene utile. Il trattamento chirurgico previsto dalla legge [1], infatti, è necessario solo se serve per garantire l’equilibrio psicofisico del soggetto, ossia quando l’interessato viva un conflitto tra psicosessualità e sesso anatomico che lo porti a rifiutare i propri organi genitali.
L’innovativa sentenza, in tema di pari dignità e trattamento dei transessuali, è stata firmata dal Tribunale di Rovereto [2]. Il giudice ha accolto la domanda di un uomo che non si era operato, ma a cui era stato diagnosticato un disturbo d’identità di genere, con esclusione però di ogni psicopatologia.
La perizia dell’ASL aveva peraltro confermato che l’esito della cura ormonale ricevuta gli aveva conferito un aspetto “gradevolmente” femminile e da tempo si presentava in società come una donna.
Così il giudice, accogliendo il ricorso, ha ordinato all’ufficiale di stato civile di disporre la modifica del sesso del transessuale che non aveva affrontato la sala operatoria.
note
[1] Legge n. 164/1982.
[2] Trib. Rovereto sent. n. 193/2013.