Una volta venuto meno il matrimonio, motivo del comodato, non è lecito rimanere nella casa concessa dai suoceri; il rifiuto di rilasciare l’immobile si configura come una situazione di occupazione abusiva con l’obbligo di risarcire il danno.
Separazione e destinazione della casa coniugale utilizzata dalla ex nuora


La nuora che abbia utilizzato la casa dei suoceri come residenza coniugale è tenuta a restituirla in caso di rottura del matrimonio
Nel caso in cui la abitazione dei suoceri venga concessa in comodato al figlio e alla nuora per essere utilizzata come casa coniugale, dovrà essere restituita dalla nuora qualora venga meno il matrimonio.
È quanto ha affermato la Cassazione in una recente pronuncia [1] in cui ha stabilito che i proprietari dell’immobile hanno il diritto di ottenere la restituzione dell’appartamento di proprietà nel momento in cui il rapporto matrimoniale del figlio si sia concluso. Nel caso in cui la nuora si rifiuti di restituirlo, il suo comportamento sarà configurabile come una forma di occupazione abusiva.
Nella vicenda in esame, la Corte ha anche condannato la donna al risarcimento dei danni agli ex suoceri per aver restituito in ritardo l’immobile, escludendo che da detto importo andassero detratte le spese sostenute dalla nuora per apportare miglioramenti da quest’ultima effettuate all’abitazione.
Infatti le migliorie, che il comodatario decide di realizzare sull’immobile chiesto in restituzione dai proprietari sono oggetto di una libera scelta fatta nel proprio esclusivo interesse: pertanto chi le fa non ha il diritto di pretendere la restituzione di quanto versato per apportarle.
note
[1] Cass. sent. n. 17941 del 24.07.2013