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A chi va l’affitto dell’appartamento dopo la separazione dei coniugi

10 Agosto 2013
A chi va l’affitto dell’appartamento dopo la separazione dei coniugi

In caso di separazione giudiziale o consensuale, di divorzio o di nullità del matrimonio, il contratto di locazione viene automaticamente “volturato” in capo al coniuge assegnatario per via del provvedimento di assegnazione del giudice.

Nell’ipotesi in cui la coppia di coniugi abbia vissuto, durante il matrimonio, in un appartamento in affitto, esiste una disciplina precisa che, in caso di separazione o scioglimento del legame tra i due, regola anche la successione nel contratto di locazione con il padrone di casa.

In caso di separazione giudiziale (quella cioè stabilita dopo una causa) bisogna far riferimento alla sentenza del giudice. Se infatti quest’ultima assegna la casa al coniuge che era già intestatario del contratto di locazione, non sorgono problemi e tutto rimane com’era prima. Viceversa, se l’abitazione viene assegnata all’altro coniuge, la legge [1] dispone che nel contratto di locazione succede, al precedente conduttore, l’altro coniuge. In altre parole, per esempio, se il giudice stabilisce che la casa coniugale debba essere assegnata alla moglie, mentre l’originario contratto di locazione era intestato al marito, la prima subentra nella locazione medesima: una sorta di “voltura automatica” operata per effetto della sentenza di separazione.

Invece, in caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto. La Cassazione [2] ha avuto modo di puntualizzare che, nell’ipotesi di separazione giudiziale o di fatto, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge assegnatario della casa coniugale è sostituito automaticamente per effetto della legge nella titolarità del contratto di locazione, con l’attribuzione dei relativi diritti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all’altro coniuge.

La cessazione degli effetti del contratto in capo all’ex coniuge (ex conduttore) comporta che quest’ultimo, dalla data della separazione, non è più tenuto al pagamento dei canoni e delle spese.

Se il coniuge subentrato nel contratto di locazione non ha i mezzi per pagare i canoni di locazione, il proprietario di casa può agire con l’azione di sfratto per morosità e chiedere la liberazione dei locali.

Quanto però al recupero del credito non corrisposto, il locatore può rivalersi solo sui beni di proprietà del nuovo inquilino. Potrebbe essere, invece, più difficile – se non impossibile – aggredire l’assegno di mantenimento: infatti, se il beneficiario versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, l’assegno diventa impignorabile perché – si suol dire – ha “natura alimentare”.


note

[1] Art. 6, commi 2 e 3, della legge 392/78.

[2] Cass. sent. n. 1423 del 21.01.2011.


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3 Commenti

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