Il testamento: quali sono gli eredi che succedono al soggetto deceduto


La successione testamentaria e la successione legittima: le differenze; cos’è la quota di legittima: la successione necessaria.
L’individuazione dei soggetti che subentrano al defunto dipende dalle volontà del soggetto deceduto e, come noto, le ultime volontà vengono fissate in un atto che si chiama testamento.
Successione testamentaria
Se il soggetto scomparso (gli avvocati lo chiamano de cuius) ha lasciato un testamento, si apre la cosiddetta successione testamentaria. In tal caso i soggetti che beneficiano del patrimonio del defunto o di parte di esso sono quelli designati dal testatore (salva comunque la quota di “legittima“: a riguardo vedi dopo il paragrafo sulla successione necessaria).
Successione legittima
Se invece il de cuius non ha lasciato un testamento (oppure ha lasciato un testamento che non “copre” l’intero suo patrimonio) è la legge a provvedere: si apre in tal caso la successione legittima (cioè “per legge”) o intestata (cioè priva di testamento).
In tal caso, l’individuazione dei beneficiari e le porzioni di eredità loro spettanti sono indicate direttamente dal Codice civile.
Il Codice civile stabilisce, in sostanza, che in caso di decesso senza lasciare testamento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti (gli “eredi legittimi“), con la regola che la presenza di un parente di grado più stretto esclude la successione del parente di grado più remoto.
Pertanto, se il de cuius lascia, per esempio, parenti di terzo grado e di quinto grado, eredi sono quelli di terzo grado mentre quelli di quinto grado restano completamente esclusi dalla successione. Più frequentemente, se il defunto lascia moglie e figli, nessun altro parente eredita; se invece lascia la moglie e non ha figli, la moglie consegue i due terzi dell’eredità mentre il restante terzo va a beneficio dei genitori, dei fratelli e delle sorelle del defunto.
La legge però dispone che, se il de cuius non ha parenti entro il sesto grado, l’intero suo patrimonio si devolve allo Stato.
Successione necessaria
Il Codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una rilevante quota dell’asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con un testamento nel quale i predetti congiunti siano “preteriti” (cioè dimenticati) o addirittura diseredati. Nel redigere il proprio testamento (oppure nell’effettuare donazioni in vita) il de cuius è dunque pienamente libero solamente con riguardo a una quota del suo patrimonio (chiamata “quota disponibile“, in contrapposizione a quella destinata per legge ai suoi stretti congiunti, denominata “quota riservata” o “legittima“): insomma, la sua volontà di destinare beni ad estranei è pur sempre esprimibile ma assai compressa. Per un approfondimento sull’argomento leggi l’articolo “Eredità, quando il testamento c’è”.
Nel caso di un fratello SINGLE, la cui eredità va agli altri fratelli……….. i nipoti di un fratello deceduto prima del de cuius, sono compartecipi all’eredità stessa ?
Oppure questo vale solo per eredità dai genitori ?