Si al licenziamento del lavoratore con abbigliamento stravagante


Rilevante il look in tutti i casi in cui il lavoratore sia a contatto con il pubblico: il licenziamento non è discriminatorio.
Non si può considerare discriminatorio, e quindi è pienamente legittimo, il licenziamento inflitto dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente che sia solito vestire con un abbigliamento stravagante: ciò a condizione che il lavoratore svolga una attività a stretto contatto con il pubblico (nel caso in questione, si trattava di un centro estetico), in un contesto lavorativo “in cui l’immagine, o meglio la particolare idea di immagine, per come voluta e costruita dal datore di lavoro, per insindacabile scelta aziendale, abbia un suo particolare rilievo”.
È quanto stabilito dal Tribunale di Bari, in una recente ordinanza [1]. Il look del lavoratore deve essere sempre compatibile con il contesto lavorativo scelto dall’imprenditore: non si può pertanto considerare discriminatoria la volontà del datore che imponga un determinato abbigliamento consono all’attività e alle scelte dell’azienda, specie se la prestazione lavorativa viene effettuata a contatto con il pubblico.
In generale, il licenziamento è discriminatorio (e quindi illegittimo) ogni qual volta derivi da una ritorsione del datore di lavoro contro un comportamento del dipendente considerato lecito dalla legge. Tuttavia, non può essere considerato illecito e discriminatorio imporre al lavoratore un look consono al contesto lavorativo: ciò in quanto, “anche nell’ambito delle discriminazioni classiche, sono consentite deroghe al divieto antidiscriminatorio.
note
[1] Trib. Bari, ord. del 23.07.2013.
Basta che il capo si dia la briga di definire chiaramente le regole.
Vedasi Cass. Civ. Sez. lavoro 9 aprile 1993 n. 4307
Pretura di Roma 3 dicembre 1998