Sono stato vittima di un incidente stradale e ora sono assente dal lavoro per prescrizione medica; quale risarcimento del danno mi spetta a seguito della malattia (danno patrimoniale e danno non patrimoniale)?
Il danneggiato daun sinistro stradale ha diritto al risarcimento dei seguenti danni:
– danni non patrimoniali;
– danni patrimoniali. Sono ricompresi in questa categoria di danni tutti i pregiudizi materiali ed economici subìti e quegli accadimenti che provocano – direttamente o indirettamente – una diminuzione del patrimonio del soggetto leso e quindi il suo impoverimento.
Il danno patrimoniale si può manifestare in due diversi modi:
a) come una perdita di valori già presenti nel patrimonio del danneggiato: si tratta del cosiddetto danno emergente; ad esempio il danno al veicolo o ad altri beni di proprietà del danneggiato;
b) nella mancata acquisizione di valori, che altrimenti il danneggiato avrebbe conseguito: si tratta del cosiddetto lucro cessante. Ovviamente, per chiedere l’indennizzo del lucro cessante il danneggiato deve anche dimostrare le utilità patrimoniali perdute a seguito dell’evento-danno e il nesso causale che c’è appunto tra il fatto e la diminuzione patrimoniale subita, quale conseguenza del primo. Per esempio: se il lavoratore svolgeva attività di supplenze a casa, la frattura di una gamba non potrebbe di certo impedire la prosecuzione dell’attività didattica domestica. Viceversa, se le lezioni erano tenute in luogo non raggiungibile per via dell’impossibilità a deambulare, il rapporto di causalità è dimostrato.
Rientrano fra i cosiddetti danni indiretti al patrimonio tutte le voci di redditi che il soggetto leso non ha ricevuto a causa della degenza ospedaliera e/o della convalescenza disposta dal medico e che invece avrebbe regolarmente percepito, ove fosse stato in grado di adempiere alla propria prestazione lavorativa [2].
note
[1] Artt. 2043 e 2059 cod. civ.
[2] Trib. Brescia sent. del 7 gennaio 2003; Cass. sent. n. 6403 del 28.11.1988.