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Foto e immagini su internet e Facebook: il diritto all’immagine online

13 Agosto 2013 | Autore:
Foto e immagini su internet e Facebook: il diritto all’immagine online

Pubblicazione e condivisione di foto che vedono ritratti altri soggetti senza l’autorizzazione degli stessi interessati; il “furto” di immagini e le opere fotografiche altrui prelevate da internet: due condotte spesso poste in essere senza alcun rispetto della legalità. Ecco come difendersi.

Su internet, vengono frequentemente pubblicate e condivise foto senza che l’utilizzatore si ponga alcun problema sulla provenienza dell’immagine e sull’autorizzazione da parte del titolare dei diritti sulla stessa.

Il fenomeno si può identificare in due condotte “tipo”, purtroppo assai ricorrenti, che qui analizzeremo separatamente:

– l’ipotesi in cui un soggetto pubblichi e condivida la fotografia che ritrae un terzo soggetto, senza aver prima ottenuto da quest’ultimo l’autorizzazione alla divulgazione (è il caso, per esempio, delle foto pubblicate su Facebook che vedono rappresentato un gruppo di persone, senza che tutte abbiano prestato il consenso alla pubblicazione);

– l’ipotesi in cui un soggetto abbia prelevato un’opera fotografica da un altro sito o da Google Immagini, senza chiedere l’autorizzazione al suo creatore.

 

Le immagini e le opere fotografiche altrui

In che modo ed entro quali limiti è possibile utilizzare liberamente le opere fotografiche create da altri e pubblicate in rete? È importante fare chiarezza su alcuni termini.

Bisogna innanzitutto distinguere tra opere fotografiche e semplici fotografie.

Le opere fotografiche sono quelle opere che presentano un margine di creatività dell’autore. Quest’ultimo deve avere apportato all’immagine la propria personalizzazione anche minima (basta, per esempio, un particolare filtro sulla fotografia di un tramonto).

Se si intende utilizzare in un sito web opere fotografiche creative altrui è obbligatorio chiedere formale autorizzazione all’autore dell’opera, poiché egli è l’unico titolare del diritto di utilizzazione di quelle immagini.

Le fotografie invece sono mere rappresentazioni meccaniche della realtà, prive di alcuna personalizzazione (per es. lo scatto su alcuni prodotti per metterli in una vetrina online al fine della vendita; o ancora la fotografia scattata a un monumento, una strada, ecc.).

Al contrario delle opere fotografiche, se si vogliono utilizzare semplici immagini, esse devono assolutamente riportare il nome del fotografo o della ditta per cui il fotografo lavora, l’anno di produzione della fotografia e il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Nel caso in cui questi elementi venissero a mancare, l’utilizzazione non è abusiva, a esclusione del caso in cui venga provata la malafede del riproduttore).

 

 

La pubblicazione di fotografie che vedono ritratte altre persone

L’immagine di un individuo costituisce un po’ il suo segno distintivo, al pari di un’insegna per un’impresa o del marchio per un prodotto. Internet ha intensificato le forme e le possibilità di lesione del diritto all’immagine, tant’è che ormai si parla sempre più di un diritto all’immagine online: in virtù di ciò, qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi concessi dalla legge, ossia con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti, il giudice, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, oltre a disporre il risarcimento dei danni [1].

La pubblicazione, insomma, è ammessa solo se consentita dal soggetto ritratto. L’autorizzazione non è necessaria quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dalla persona ritratta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Ciò conferma quanto l’immagine online costituisca un segno distintivo dell’individuo, una rappresentazione visiva caratterizzante la sua personalità. Non solo: la tutela rientra anche nel concetto di privacy ed è tutelata dalla relativa legge. L’ordinamento italiano, infatti, intende garantire il massimo riserbo intorno alla sfera privata dell’individuo.

Proprio per questo motivo, senza il consenso del diretto interessato, l’immagine non potrà essere altrimenti utilizzata o diffusa.

Molte volte, peraltro, si confonde l’autorizzazione prestata dall’interessato ad essere fotografato per un’autorizzazione generale anche alla pubblicazione e, in forza di essa, ci si ritiene legittimati alla divulgazione dell’immagine sulla rete (per esempio, su Facebook). Si tratta di un equivoco colossale, in cui incade gran parte degli utenti di Internet: il consenso prestato per lo scatto non implica automaticamente o tacitamente anche il consenso alla pubblicazione. C’è sempre bisogno di una specifica manifestazione di volontà per autorizzare tale ulteriore attività.

Per tale ragione, risulta a dir poco fondamentale che, prima di pubblicare ogni genere di immagine, che ritrae un soggetto, è doveroso da parte nostra, in vista della tutela del diritto all’immagine, avere il consenso della persona in questione. Ciò in ragione di due obiettivi: da un lato, quello di tutelare la nostra e l’altrui reputazione, evitando così di essere coinvolti in casi in cui la nostra immagine venga utilizzata per scopi decisamente poco gratificanti; dall’altro, per non incorrere in giudizi in tribunale che potrebbero comportare una condanna al risarcimento del danno anche cospicuo (e ciò a fronte di una banale leggerezza comportamentale).

Con i social network, ovviamente il diritto all’immagine online ha trovato particolare difficoltà nell’essere rispettato. Infatti, attraverso di essi, viene data la possibilità, ai gestori del servizio, di usare il materiale che vi viene inserito, perdendo in questo modo, il controllo sulle informazioni che

immettiamo. Molto probabilmente, i social network sono il mezzo più diffuso, attualmente, per lo scambio di foto.

Per questa ragione, vista la vastità di soggetti che potrebbero prendere visione di queste immagini, è auspicabile astenersi dal pubblicare fotografie che ritraggono soggetti in situazioni ridicole, imbarazzanti, sconvenienti o in ambiti che potrebbero comunque ledere la loro sfera legata al decoro e all’onore, diritti che vanno sempre e comunque tenuti presenti, anche in questo campo.

In relazione alla tutela dell’immagine pubblicata su Internet e rivendicata dal soggetto raffigurato, si ricorda che è legittima la pubblicazione di una fotografia senza il consenso del soggetto ritratto quando la stessa sia essenziale all’espletamento del diritto di cronaca e risponda alle esigenze di pubblica informazione.

Il caso di un personaggio famoso

La giurisprudenza ha ritenuto legittima la pubblicazione della foto di Tizia, aspirante attrice, inserita nel mondo della spettacolo. Di costei era stata pubblicata da terzi una fotografia presente in Internet in molti siti e disponibile senza vincoli e/o impedimenti. La fotografia dell’attrice è stata dunque tratta da un sito Internet liberamente accessibile e la sua pubblicazione, era strettamente correlata all’esercizio del diritto di cronaca, giustificata dal collegamento con fatti e avvenimenti di pubblico interesse e rispondente a esigenze di pubblica informazione. Pertanto la pubblicazione è stata ritenuta lecita [2].

 


Pubblicazione di una foto che ritrae altre persone: è ammessa solo se consentita dal soggetto ritratto, tranne nei casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dalla persona ritratta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

Uso di opere fotografiche altrui: è necessaria formale autorizzazione dell’autore nel caso di opere fotografiche, oppure, per semplici fotografie, è necessario riportare il nome del fotografo, o della ditta per cui lavora, nonché l’anno di produzione.

note

[1] Art. 10 cod. civ. ribadito all’articolo 96 della legge 22 aprile 1941 n. 633.

[2] Trib. Milano, 20.06.2011.


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4 Commenti

  1. Salve,essendo un’amatoriale di riprese video, desidero sapere se in luogo pubblico ,feste,sagre,conncerti nelle piazze, posso filmare senza alcuna autorizzazione, anche se ci sono bambini piccoli? grazie

    1. Questa è una risposta automatica.
      La ringraziamo per la Sua mail.

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  2. cosa dice la legge se aquisto ad un mercatino un album che contiene foto della grande guerra che diritti ho se un domani dovessi pubblicarle visto che non sono opera mia che nonn conosco l’autore che nel frattempo e deceduto per ovvi motivi anagrafici e che chi me le ha vendute le ha probabilmente trovate in una soffitta?
    grazie e distinti saluti

  3. vorrei sapere una cosa, se all’interno di una discussione su fb posto il link che rimanda a una foto che un utente X, che sta partecipando a quella discussione, ha sul suo profilo (foto non protetta) sostanzialmente aperta a tutti. commetto un reato?

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