Presunzione di paternità del marito più estesa se il parto avviene durante il matrimonio


Si estende la presunzione di paternità del coniuge a tutti i casi in cui il parto avviene durante il matrimonio.
La recente riforma del diritto di famiglia ha innovato anche in tema di presunzione di paternità del marito che ora risulta più estesa grazie a una modifica apportata al codice civile [1]. La nuova norma presume l’esistenza di un vincolo di sangue, non solo in relazione al figlio concepito – ma anche a quello “nato” – durante il matrimonio.
In particolare, da oggi si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato entro trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio [2], a prescindere dal fatto che la nascita sia successiva o precedente ai centottanta giorni dalla celebrazione.
Ciò che fa presumere la paternità del coniuge, in sostanza, è il collocarsi del parto durante il corso del matrimonio.
In ogni caso, il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
La prova della filiazione inoltre potrà essere data (non solo tramite testimoni, come prevedeva la vecchia formulazione del testo) ma con “ogni mezzo“. È stato dunque eliminato ogni limite agli strumenti cui ricorrere per dimostrare il legame di sangue, ove manchino l’atto di nascita e il possesso di stato che restano, ancor oggi, le principali prove della filiazione.
La scelta del legislatore di aprire agli accertamenti specifici tesi a dimostrare il vincolo di filiazione, deriva, come è evidente, dal fatto che l’attuale progresso della scienza, ne consente ormai un’agile prova.
note
[1] Art. 230 cod. civ.
[2] Art. 232 cod. civ.