Alle assemblee di condominio deve partecipare il conduttore o il locatore?


Alle assemblee di condominio deve partecipare il conduttore o il locatore?
In generale, legittimato ad intervenire è il locatore, salvo in alcuni casi [1]. In particolare, il conduttore ha diritto di voto, al posto del locatore, nelle delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Inoltre, egli ha il diritto d’intervenire, ma senza diritto di voto, nelle delibere relative alla modifica degli altri servizi comuni. In queste ipotesi l’avviso di convocazione deve, comunque, essere inviato al locatore, il quale, a sua volta, è tenuto ad avvisare il conduttore.
Circa, poi, l’obbligo per il locatore di avvisare il conduttore, entro cinque giorni dall’assemblea, la giurisprudenza non è unanime. Una parte, infatti, ritiene detto termine vincolante solo per l’amministratore nei confronti dei condomini [2]. Di contrario avviso è altra giurisprudenza [3], che fa discendere, dalla mancata comunicazione nei termini, il diritto per il conduttore ad agire nei confronti del locatore per il risarcimento del danno subito; il conduttore, comunque, non potrebbe agire nei confronti del condominio per l’impugnazione della delibera adottata dall’assemblea, posta l’estraneità del condominio al rapporto di locazione [4].
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Quali delibere può impugnare il conduttore?
Solo quelle per le quali egli ha diritto di voto ossia le spese ordinarie e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Non può, invece, impugnare le delibere aventi ad oggetto la nomina dell’amministratore o l’approvazione del regolamento di condominio [5].
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note
[1] Previsti dall’art. 10 della L.27/07/1978, n. 392.
[2] C. App. Genova sent. del 22/07/85.
[3] Trib. Varese sent. del 04/07/79.
[4] Cass. sent. n. 4802/92.
[5] Cass. sent. n. 6843/1991.