Versamenti al fisco: no sanzioni sui brevi ritardi e omessi versamenti per piccoli errori


Con il ravvedimento spontaneo, si applicherà la sanzione del 30% solo sulla parte di versamento non effettuata: si riducono le sanzioni per omessi versamenti di modico valore o brevi ritardi.
È finalmente uscita la tanto attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui vengono ridotte le sanzioni ai contribuenti colpevoli di piccoli errori, ma che non abbiano manifestato un reale intento di evadere.
In buona sostanza, la nuova circolare [1] salva i versamenti insufficienti (ossia lievemente inferiori rispetto a quelli dovuti per una svista del contribuente che poi ha sanato l’errore) o eseguiti in ritardo di pochi giorni quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione.
Per sanare i carenti versamenti o i ritardi nei pagamenti, il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento spontaneo. La sanzione del 30% sarà applicata solo sulla parte di versamento non effettuata (pertanto non sarà più applicata la sanzione del 30% sul totale degli importi versati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, con lo 0,40% in più).
Ad esempio:il contribuente che doveva versare 100mila euro entro il 16 giugno, eseguendo il versamento dal 17 giugno al 16 luglio, doveva versare 100mila euro, più lo 0,40%, in totale 100.400 euro. Se nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio ha versato 100mila euro, è soggetto alla sanzione del 30% solo sui 400 euro non versati.
La sanzione del 30% può anche essere ridotta con il ravvedimento sprint entro 14 giorni, il ravvedimento breve entro 30 giorni, o il ravvedimento lungo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
note
[1] Circolare Ag. Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013.