La riduzione del canone di locazione richiede la registrazione


Necessaria la registrazione solo nel caso di accordo di un diverso canone; libero da obblighi invece il patto con cui si rinuncia all’aggiornamento Istat.
Nel caso in cui il proprietario dell’appartamento e l’inquilino si accordino per la riduzione del canone di locazione precedentemente fissato nel contratto registrato, è necessario distinguere tra due ipotesi:
1 – se la riduzione del corrispettivo consiste nella rinuncia all’annuale aggiornamento Istat, non è necessario stipulare un nuovo contratto, né è necessario fare una comunicazione all’agenzia delle Entrate;
2 – al contrario, se le parti si accordano per una riduzione del canone, è opportuno redigere una nuova scrittura privata e poi registrarla.
Infatti, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate [1], un accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini delle imposte (per es. imposte dirette – Irpef – o imposta di registro), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta.
Pertanto, in tale secondo caso, onde provare la riduzione del canone, le parti dovranno dare all’accordo di modifica contrattuale una data certa. E, tra i mezzi che il nostro ordinamento riconosce come idonei a conferire la certezza della data a un atto vi è, appunto, la registrazione.
note
[1] Ag. Entrate, risoluzione 60/E del 28 giugno 2010.