Ricorsi contro Equitalia: basta eccepire il difetto di notifica per obbligare controparte a depositare l’originale


Necessario provare il credito con la produzione degli originali delle cartelle esattoriali: le copie non fanno prova se vengono disconosciute dal ricorrente.
Qualcuno ha trovato un facile sistema per vincere i ricorsi contro Equitalia. Quale? Sentite questo caso giudiziario.
La vicenda
Un contribuente aveva sollevato ricorso contro l’esecuzione forzata intrapresa, nei suoi confronti, da Equitalia. Nel proprio atto, egli aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali da cui sarebbe scaturito il credito dell’Agente della riscossione. Vera o falsa che fosse tale circostanza, il giudice ha ritenuto che, per poter fornire prova contraria di ciò, Equitalia dovesse per forza depositare in giudizio gli originali delle cartelle (asseritamente) notificate. E così, la Commissione Tributaria ha ordinato all’esattore la produzione di tali documenti.
Equitalia però, a differenza di quanto indicato nell’ordinanza, si è limitata a produrre in originale solo le relate di notifica, mentre ha depositato le cartelle esattoriali in copia fotostatica. Circostanza che è stata ritenuta, dal giudice, insufficiente per vincere l’eccezione sollevata dal contribuente. Infatti, le fotocopie, in giudizio, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, ma a condizione che non siano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. Nel caso di specie, invece – come detto – il ricorrente aveva disconosciuto ogni notifica nei suoi confronti.
Ebbene: è bastato sollevare questa eccezione, come semplice affermazione, per vincere il ricorso e vedersi annullati ben 24 intimazioni di pagamento e due cartelle esattoriali.
La motivazione della sentenza
La CTP di Lecce, nella sentenza in commento [1], ha richiamato un importante precedente della Corte di Cassazione [2], secondo cui, in tema di contenzioso tributario [3], la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, mentre incombe sulla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale [4]. In tal caso, il giudice ha l’obbligo di ordinare all’Agente per la riscossione la produzione del documento in originale. Infatti, le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, principio che opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima.
Tenendo conto di tali principi, quindi, il giudice di primo grado ha stabilito che Equitalia non avesse opportunamente provato la notifica degli atti prodromici alla successiva notifica delle intimazioni di pagamento decidendo, pertanto, per l’annullamento di queste ultime.
note
[1] CTP Lecce sent. n. 817/04/13.
[2] Cass. sent. n. 10942 del 30.04.2010.
[3] Ai sensi del decreto legislativo 546/1992, art. 22, comma 4.
[4] Ex art. 2712 cod. civ..
Si potrebbe conoscere il nome dell” avvocato…? da fargli un monumento!!!!
CARISSIMI IO AVREI UN GROSSO PROBLEMA ..NEL MARZO 2010 HO ACQUISTATO UN’AUTOVETTUTA E DOPO AVER FATTO IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ MI SONO RECATA IN UN UFFICIO ACI PER PAGARE IL BOLLO DEL 2010 INQUANTO IL VECCHIO PROPRIETARIO NON LO AVEVA PAGATO…DOPO QUALCHE MESE EQUITALIA MI HA INVITATA A PAGARE IL BOLLO DEL 2010 MA IO LO AVEVO GIA’ PAGATO(O ALMENO PENSAVO).LA SIGNORA DELL’ACI INVECE DI PAGARE IL 2010 HA PAGATO IL 2009 PERCHE’ RISULTAVA SCOPERTO…NEL 2012 HO INVIATO UNA RACCOMANDATA ALL’UFFICIO TRIBUTI E CONTENZIOSO DI LAMEZIA TERME DICENDO L’ACCADUTO..NON HO MAI AVUTO RISPOSTA MA LA RICEVUTA DI RITORNO L’HO RICEVUTA..OGGI MI E’ ARRIVATA UNA NOTIFICA DI PAGAMENTO PER LO STESSO ANNO,,COSA POSSO FARE PER FARLA ANNULLARE E ACCREDITARE AL VECCHIO PROPRIETARIO?DISTINTI SALUTI