Affidamento esclusivo per figli minori (non per i maggiorenni) e obbligo di mantenimento


Sebbene il figlio maggiorenne possa decidere con quale dei due genitori andare a vivere, permane l’obbligo a carico di entrambi di mantenerlo finché non abbia raggiunto l’indipendenza economica.
In caso di separazione dei coniugi, per i figli vige – come regola generale – il regime dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. La legge, infatti, ha relegato l’affidamento esclusivo solo ad ipotesi marginali e particolarmente delicate.
Tuttavia, si può parlare di affidamento (condiviso o esclusivo) solo se i figli sono minorenni. Infatti, in caso di prole maggiore di età, non si può fare ricorso a tale istituto.
La conseguenza è che i figli che abbiano superato i diciotto anni possono decidere, in piena autonomia, di trasferirsi dall’uno o dall’altro genitore, senza bisogno di provvedimenti da parte del giudice o di autorizzazioni da parte del genitore presso cui, fino ad allora, erano collocati.
Questo però non comporta il venir meno, in capo a entrambi i genitori (ciascuno in proporzione al proprio reddito comprensivo cioè del patrimonio personale e delle rispettive capacità di produrre reddito), del dovere di mantenere il figlio (anche se maggiorenne). Tale obbligo permane:
– finché il figlio non sia ancora economicamente indipendente
– oppure finché, pur essendo stato posto nella concreta condizione di poter essere autosufficiente, tuttavia egli non ne abbia tratto profitto per sua colpa (per esempio, se ha rifiutato offerte di lavoro in linea con le sue attitudini e formazione) [1].
Inoltre, il Giudice può sempre disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il versamento di un assegno periodico, da versarsi direttamente all’avente diritto.
Legittimati ad agire, per ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento, nei confronti del genitore onerato, sono sia il figlio se maggiorenne – in quanto diretto interessato – sia il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne anche dopo il compimento della maggiore età di quest’ultimo. Il prevalente orientamento giurisprudenziale sostiene la legittimazione concorrente tra il genitore ed il figlio. Infatti, la legittimazione del figlio si fonda sulla titolarità del diritto al mantenimento mentre la legittimazione del coniuge si basa sulla convivenza con il figlio e sull’effettiva dipendenza di quest’ultimo dal genitore.
note
[1] Cass. sent. n. 13184 del 16.06.2011.