Titolari d’impresa, soci, collaboratori e lavoratori autonomi iscritti presso la gestione Inps commercianti: quali trattamenti pensionistici possono ottenere?
I lavoratori iscritti presso la gestione speciale Inps dei commercianti possono ottenere la generalità dei trattamenti di pensione previsti per i lavoratori dipendenti, salvo specifiche e limitate eccezioni.
Anche i requisiti per ottenere le principali tipologie di pensione sono stati col tempo equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti: il pensionamento per vecchiaia, ad esempio, può essere conseguito con un minimo di 67 anni e 20 anni di contributi, proprio come richiesto ai lavoratori subordinati. La pensione anticipata ordinaria può essere ottenuta con un minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne, alla pari di quanto richiesto alla generalità dei lavoratori.
Per conseguire la pensione commercianti, nell’ipotesi in cui si possiedano contributi accreditati in gestioni previdenziali differenti, è possibile utilizzare gli strumenti della ricongiunzione, del cumulo e della totalizzazione.
Se l’interessato può far valere, oltre alla contribuzione accreditata presso Inps commercianti, ulteriori contributi accreditati presso un’altra gestione autonoma o nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld), può inoltre essere usata una differente tipologia di cumulo [1], che opera d’ufficio, senza che sia necessaria un’apposita domanda da parte dell’interessato.
Questo avviene perché l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) ai fini IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), pur articolandosi in quattro diverse gestioni previdenziali (lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti), ha una struttura unitaria: in altre parole, il rapporto assicurativo-previdenziale è uno soltanto [2].
Indice
Contributi misti da lavoro autonomo e subordinato: liquidazione della pensione
Nel dettaglio, se il lavoratore autonomo può far valere dei contributi anche presso un’altra gestione speciale Inps dei lavoratori autonomi, o nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, la pensione è liquidata:
- nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, se i requisiti per la pensione risultano conseguiti in base ai contributi accreditati esclusivamente in tale gestione; in questo caso, i contributi versati presso la gestione commercianti (ed eventuali contributi presenti nelle altre gestioni autonome) danno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni sino al 31 dicembre 2022);
- nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, se sussiste autonomo diritto al trattamento, anche se sono utilizzabili contestualmente i contributi della gestione commercianti; in questo caso, i contributi da lavoro autonomo sono fruibili per un supplemento fino dalla decorrenza della pensione; la pensione è, invece, liquidata nella gestione commercianti, cumulando tutta la contribuzione versata, se ne deriva un trattamento più favorevole per l’interessato (che deve però presentare un’apposita domanda);
- nella gestione commercianti, se i contributi del Fondo pensione lavoratori dipendenti non sono da soli sufficienti per conseguire il diritto alla pensione; in questo caso, devono essere sommati con i contributi da lavoro autonomo; quest’operazione va effettuata anche se manca un solo contributo per il diritto alla pensione con i soli contributi da lavoro dipendente; se il lavoratore possiede contribuiti presso gestioni autonome diverse, la pensione è liquidata nel fondo in cui il lavoratore ha contribuito da ultimo.
Come si calcola la pensione con contribuzione mista?
Se la pensione, in presenza di contribuzione mista (accreditata presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti e presso la gestione commercianti, eventualmente anche presso altre gestioni speciali dei lavoratori autonomi), è conseguibile grazie all’apporto determinante dei contributi accreditati presso la gestione commercianti, viene liquidata in tale gestione.
L’importo del trattamento è suddiviso in più quote:
- quote di pensione calcolate col sistema reddituale (basato sugli ultimi redditi e sui periodi contribuiti al 31 dicembre 1992, 1995 e 2011, a seconda dell’anzianità contributiva posseduta presso la gestione) in base ai contributi versati in ognuna delle gestioni autonome;
- quote di pensione calcolate col sistema retributivo (quota A, sino al 31 dicembre 1992, e Quota B sino al 31 dicembre 1995, 2011 o sino al pensionamento, a seconda dell’anzianità assicurativa), sulla base dei contributi versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- quote di pensione calcolate col sistema contributivo, basato sulla contribuzione accreditata e sull’età pensionabile.
In pratica, per determinare l’importo della pensione con il cumulo dei contributi versati in più gestioni, si calcolano tante distinte quote di pensione quante sono le gestioni nelle quali sono stati versati i contributi [4]. L’importo complessivo della pensione è dato dalla somma di tutte le quote.
Ai fini della misura della pensione, l’anzianità contributiva va valutata separatamente per ciascuna gestione per la quota di sua pertinenza. Questo comporta che, se si possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ma non tra tutte le gestioni, il sistema di calcolo da utilizzare sia retributivo- reddituale solo sino al 31 dicembre 1995 (sul punto, vedi Cumulo dipendenti commercianti, come si calcola la pensione)
Ai fini del diritto alla pensione, i periodi coincidenti vanno contati una volta sola.
La nuova facoltà di cumulo [5], che consente di sommare, ai fini del diritto al calcolo retributivo, le anzianità presenti presso gestioni diverse (escluse quelle dei liberi professionisti), dovrebbe comunque essere utilizzabile (sul punto si attendono maggiori chiarimenti).
In ogni caso, è sempre ammessa la possibilità di ricongiungere a titolo oneroso la contribuzione della gestione commercianti a quella da lavoro dipendente.
Quali trattamenti si possono ottenere presso la gestione commercianti?
Di seguito, un breve riepilogo delle pensioni che possono essere ottenute dagli iscritti presso la gestione commercianti e dei requisiti richiesti.
Pensione commercianti | Contributi richiesti (anni) | Età richiesta (anni) | Altri requisiti |
Vecchiaia ordinaria | 20(15 per i beneficiari delle cosiddette deroghe Amato, vedi Pensione 15 anni) | 67 (sino al 31.12.2022) | Assegno superiore a 1,5 volte l’assegno sociale per chi non possiede versamenti accreditati entro il 31 dicembre 1995 |
Vecchiaia contributiva | 5 | 71 (sino al 31.12.2022) | Non possedere versamenti accreditati entro il 31 dicembre 1995 |
Vecchiaia in regime di cumulo | 20Presso casse diverse, comprese le casse dei liberi professionisti | 67 (sino al 31.12.2022)L’eventuale quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dal regolamento di previdenza dell’ente | Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per categoria di appartenenza |
Vecchiaia in regime di totalizzazione | 20Presso casse diverse | 66 (sino al 31.12.2022) | Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per categoria di appartenenzaFinestra (periodo di attesa) pari a 18 mesi |
Pensione anticipata ordinaria | 42 anni 10 mesi (uomini)41 anni 10 mesi (donne) Sino al 31.12.2026 Anche cumulati presso casse diverse | Nessun requisito minimo di età | Finestra (periodo di attesa) pari a 3 mesi |
Quota 100 | 38Anche cumulati presso casse diverse Di cui 35 al netto dei periodi di disoccupazione e malattia non integrata (iscritti AGO) | 62 | Finestra (periodo di attesa) pari a 6 mesi (dipendenti pubblici)Finestra (periodo di attesa) pari a 3 mesi (altri lavoratori) Ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per categoria di appartenenza I requisiti devono essere maturati entro il 31.12.2021 |
Pensione anticipata precoci | 41 (sino al 31.12.2026)Anche cumulati presso casse diverse | Nessun requisito minimo di età | Finestra (periodo di attesa) pari a 3 mesiAppartenere a specifiche categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi civili dal 74%, addetti ai lavori usuranti o gravosi Possedere 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19° anno di età |
Pensione anticipata contributiva | 20 | 64 (sino al 31.12.2022) | Assegno superiore a 2,8 volte l’assegno sociale, |
Pensione di anzianità totalizzazione | 41Presso gestioni diverse | Nessun requisito minimo di età | Finestra (periodo di attesa) pari a 21 mesiUlteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti, o per categoria di appartenenza |
Opzione donna | 35entro il 31.12.2019 | 59 anni entro il 31.12.2019 (autonome) | Finestra (periodo di attesa) pari a 18 mesi per le autonome |
Pensione di anzianità addetti ai lavori usuranti e notturni(DLgs. 67/2011) | 35 | Almeno 62 anni e 7 mesi(sino al 31.12.2026) | Quota minima 98,6Essere addetti ad attività usuranti (art.2 DM 19.3.1999) o al lavoro notturno (come definiti dal DLgs. 67/2011) Periodo minimo di attività: almeno 7 anni, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva Per i lavoratori adibiti a turni notturni, le quote sono differenti a seconda del numero di notti lavorate nell’anno |
Pensionati over 65 che lavorano come commercianti
I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione commercianti possono beneficiare del dimezzamento dei contributi dovuti, se:
- risultano già percettori di pensione presso le gestioni Inps (escluse ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost e FFSS);
- hanno compiuto i 65 anni e continuano a svolgere attività lavorativa.
Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione di reversibilità.
La riduzione riguarda i contributi pensionistici, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, con esclusione dei contributi dovuti per la maternità.
note
[1] Art.20 L. 613/1966.
[2] Art.9 Co.1 L. 463/1959.
[3] Art. 16 L. 233/90
[4] Circ. Inps 242/1990.
[5] Art.1 Co. 239 e ss. L. 228/2012.
[6] Art. 59, Co. 15, L. 449/1997.
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