Omessa IVA: soglia più alta per il reato, ma solo fino al 2011


Una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che l’omesso versamento IVA relativo ai periodi d’imposta precedenti al 2010 è reato solo l’importo non versato supera la soglia di 103.291,38 euro.
L’omesso versamento dell’IVA relativo ai periodi d’imposta precedenti il 2010 è reato soltanto se si supera la soglia di 103.291,38 euro e non il più basso limite, oggi vigente, di 50.000 euro.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale [1] la norma che punisce come reato l’omesso versamento IVA per importi superiori a 50.000 euro [2]. La soglia più alta si applica tuttavia soltanto a chi non ha versato l’IVA relativa ai periodi d’imposta precedenti al 2010, mentre per i periodi successivi resta vigente la soglia più bassa.
La ragione sta nel fatto che fino al 17 settembre 2011 la legge sanzionava penalmente chi inoltrava all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione infedele al fine di versare un importo IVA inferiore al dovuto, quando la somma non versata era superiore a 103.291,38 euro [3].
Chi invece comunicava correttamente l’importo IVA dovuto, ma ometteva di versarlo, commetteva reato anche per importi superiori a 50.000 euro.
La Consulta ha giudicato incostituzionale tale disparità di trattamento, considerando anche che la dichiarazione infedele è condotta più grave di chi dichiara il vero ma omette di versare l’imposta dovuta. Ha quindi stabilito che fino al 17 settembre 2011, data nella quale la soglia per la punibilità della dichiarazione infedele è stata abbassata a 30.000 euro [4], l’omesso versamento IVA debba essere punito soltanto per importi superiori a 103.291,38 euro.
Il reato di omesso versamento IVA si consuma se non si provvede al pagamento entro la data del 27 dicembre successivo a quello del relativo anno d’imposta. Di conseguenza la soglia più alta di punibilità si applica soltanto agli omessi versamenti di IVA relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2010.
note
[1] C. Cost. sent. n. 80 del 7.04.2014
[2] Art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000.
[3] Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000.
[4] Art. 2 comma 36 vicies semel D.L. n. 138/2011.
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