Si all’accordo prematrimoniale per la restituzione del prestito all’ex coniuge


Allo scioglimento del matrimonio i debiti devono essere restituiti: legittimo l’accordo di restituzione del prestito subordinato all’eventualità della separazione.
È legittimo l’accordo scritto, stipulato prima o durante il matrimonio, con cui uno dei due coniugi si impegna a restituire all’altro, in caso di una eventuale separazione, la somma avuta da questi in prestito. Tale accordo è valido sebbene, in teoria, potrebbe costituire un deterrente a mettere la parola fine al matrimonio. È quanto di recente argomentato dalla Cassazione [1].
La norma che vieta, nel nostro ordinamento, i “patti prematrimoniali” non si estende – secondo la Suprema Corte – agli atti di “riconoscimento del debito”. Nonostante qualsiasi limitazione al diritto di separarsi dal coniuge sia illegittima, la Cassazione ritiene che non esista nessun divieto che impedisca ai coniugi , prima o durante il matrimonio, di riconoscere un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento (futuro e incerto) della separazione coniugale.
note
[1] Cass. sent. n. 19304/2013.