Danno esistenziale ai parenti di una vittima di incidente stradale


Per ottenere il risarcimento del danno esistenziale, oltre al danno non patrimoniale, i familiari della vittima di un sinistro stradale devono dimostrare “autentici sconvolgimenti nella vita dei superstiti”.
La tragica morte di un parente in un incidente stradale (nel caso in commento si trattava di un figlio di 20 anni) non fa scattare automaticamente il diritto al risarcimento del danno esistenziale per i familiari superstiti.
Ferma ovviamente restando il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, per ottenere anche il risarcimento del danno esistenziale è necessario dimostrare al giudice non solo un “inevitabile” cambiamento di abitudini, ma “autentici sconvolgimenti nella vita dei familiari superstiti, tali da comportare scelte radicalmente diverse”. Inoltre, l’onere della prova di tale “disastro” nell’equilibrio esistenziale della famiglia spetta solo a chi promuove l’azione (i familiari superstiti).
A stabilire questo rigoroso principio è stata una sentenza dell’altro ieri della Cassazione [1].
La Corte ha così deciso rigettando la domanda di risarcimento presentata dai genitori di uno dei cinque giovani morti, all’interno di una autovettura, sull’autostrada del Sole, schiantatasi contro un Tir.
Secondo la Cassazione, il riconoscimento dei “diritti della famiglia” comporta anche l’obbligo di indennizzo in caso di un fatto lesivo che abbia profondamente alterato quel complessivo assetto di affetti familiari, comportando uno sconvolgimento delle abitudini di vita della famiglia stessa.
Ricordiamo che le Sezioni Unite poi, con la notissima sentenza del 2008 [2], pur escludendo un’autonoma figura di danno “esistenziale”, avevano riconosciuto la risarcibilità del “danno da lesione del rapporto parentale”, in quanto diritto protetto dalla Costituzione.
Danno morale e danno alla vita di relazione rispondono, secondo la Corte “a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo” che può provocare “conseguenze alla salute medicalmente accertabili, un dolore interiore ed un’alterazione della vita quotidiana”, situazioni “diverse ma tra loro collegate”. Il giudice in sede di liquidazione del danno dovrà perciò tenere conto dei diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche “vuoti” risarcitori” perché ciò che assume portata decisiva è la centralità della persona e l’integralità del risarcimento.
note
[1] Cass. sent. n. 19402/13 del 22.08.2013.
[2] Cass. S.U. sent. n. 26972/08.